Come richiedere l’aspettativa e quando

Ti sei mai chiesto come richiedere l’aspettativa?  Ma prima di capire come fare richiesta dobbiamo scoprire insieme in cosa consiste.

L’aspettativa rappresenta l’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro che permette al lavoratore di dedicarsi, per un determinato periodo di tempo, a impegni extra professionali o a particolari esigenze di natura personale o familiare. Ovviamente, conservando il proprio posto di lavoro e tutti i diritti e tutele previsti dal contratto di lavoro.

Aspettativa e aspettativa non retribuita: in cosa differiscono

Per comprendere a fondo come richiedere l’aspettativa dobbiamo tenere a mente che generalmente, il periodo di aspettativa può essere retribuito o, nella maggioranza dei casi, non retribuito.

Nel primo caso, il lavoratore riceverà lo stipendio o una parte di esso per l’intero periodo di assenza; nel secondo caso, invece, il lavoratore non percepirà alcuna somma.

Inoltre, l’aspettativa non retribuita è regolamentata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 anche se molti aspetti, quali le modalità di concessione, l’anzianità minima in azienda e la durata massima dell’assenza, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Quando è possibile fare richiesta di aspettativa?

Continuando la nostra lettura su come richiedere l’aspettativa scopriamo che esistono diversi motivi per i quali è possibile fare domanda. Vediamoli insieme:

  • per malattia: a fronte di malattie gravi e certificate (per esempio, malattie oncologiche), l’azienda può concedere al lavoratore un periodo di aspettativa per permettergli di poter intraprendere specifici percorsi di cura;
  • per gravi motivi familiari: in questo caso, l’azienda può concedere un periodo di aspettativa per motivi personali, frazionato o continuativo, al dipendente qualora quest’ultimo debba, per esempio, prendersi cura e assistere in modo continuativo un proprio familiare in caso di malattia o grave impedimento;
  • per cariche pubbliche elettive o sindacali: in tali casi, il lavoratore ha diritto a un periodo di sospensione dall’attività lavorativa qualora questo sia chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali o in caso venga eletto nel Parlamento italiano o europeo, in organi regionali o comunali per tutta la durata del mandato elettorale, come previsto dall’art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
  • in caso di tossicodipendenza: in questo caso, il lavoratore, previa esibizione di idonea documentazione, ha diritto a un periodo di aspettativa al fine di poter accedere a percorsi terapeutici e programmi riabilitativi, in accordo con le strutture sanitarie;
  • per motivi di studio o formazione: tale richiesta di aspettativa può essere concessa al lavoratore che intenda intraprendere specifici percorsi formativi finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea e alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La domanda di aspettativa può essere negata dal datore di lavoro?

Abbiamo capito come richiedere l’aspettativa, ma non è detto che il datore di lavoro la approvi. Infatti, a seconda dei diversi motivi posti alla base della richiesta, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà concedere o meno il periodo di aspettativa al lavoratore purché il diniego del datore sia motivato da ragioni organizzative e produttive oggettive.

Inoltre, per i periodi di aspettativa non retribuita richiesti, specifichiamo che non determinano l’obbligo per il datore di versare i contributi previdenziali e, di conseguenza, tali periodi non saranno considerati come utili ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni a questo principio generale. Per esempio, per i lavoratori che sono stati chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (Parlamento nazionale, Parlamento Europeo, assemblee regionali, ecc.) o cariche sindacali, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali per i periodi di aspettativa non retribuita.

Ora siamo sicuri di aver chiarito ogni tuo dubbio sull’aspettativa, ma se così non fosse contattaci!

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