Riferimenti:
• Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019
• Legge 28 giugno 2012 n. 92
• Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, cd. “Decreto Dignità”
• Legge 9 agosto 2018 n. 96
Segnaliamo che in data 6 settembre 2019 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 121 con la quale fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti contributivi correlati all’aumento del contributo addizionale NASPI dovuto dalle aziende in caso di rinnovo di contratti a termine.
La circolare INPS in commento rende operativo quanto introdotto dall’art. 3, comma 2 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), convertito nella legge 96/2019, che stabilisce che il contributo addizionale Naspi (previsto dalla legge 92/2012) venga aumentato dello 0,50% per ogni rinnovo di contratto.
La ratio della norma è quella di rendere sempre meno appetibile il ricorso ai contratti a tempo determinato.
Le novità legislative in tema di contribuzione previdenziali si applicano ai rinnovi contrattuali successivi al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L 87/2018.
A partire da settembre 2019 i datori di lavoro interessati dovranno procedere all’applicazione di tale contributo ottemperando al calcolo e al pagamento sia di quanto dovuto per i rinnovi effettuati nel mese di settembre che in quelli pregressi (dal 14 luglio 2018 al 31 agosto 2019).
Nella generalità dei contratti a tempo determinato la legge 92/2012 ha previsto l’applicazione di un contributo addizionale Naspi di 1,40%, il cd. “Decreto Dignità” è intervenuto su tale punto stabilendo che tale contributo addizionale è aumentato di 0,50 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione
Tale aumento riguarda solo le ipotesi di rinnovo, e non di proroga, ovvero è dovuto nei casi in cui l’iniziale contratto a tempo determinato cessi (per raggiungimento del termine della scadenza originaria e della successiva proroga) e sia seguito dalla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge.
Si è in presenza di un rinnovo, secondo quanto stabilito dall’Inps nella circolare 17/2018, anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta ad un contratto a tempo determinato, in questo caso è dovuto l’ulteriore contributo addizionale. Al contrario, non è considerato rinnovo, pertanto l’ulteriore contributo addizionale non è dovuto, nell’ipotesi in cui il contratto a tempo determinato venga prorogato, dopo gli iniziali 12 mesi, apponendo una causale.
Il quadro normativo qui commentato prevede le seguenti eccezioni in materia di contribuzione previdenziale nei contratti a tempo determinato:
• Casi in cui la Legge n. 92/2012 esclude l’obbligo di versamento del contributo addizionale e, pertanto, dell’incremento dello stesso
a) Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
c) Apprendisti;
d) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963*
*Negli altri casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato stagionale è prevista l’applicazione sia del contributo addizionale di 1,40 che dell’incremento di 0,50%
• Casi in cui il D.L. n. 87/2018 esclude l’obbligo del contributo addizionale di 0,50%
a) Lavoratori domestici;
b) Lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know how e di supporto, assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione stipulati da:
- Università private;
- Istituti pubblici di ricerca;
- Società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- Enti privati di ricerca.
L’art. 2, comma 30, della legge 92/2012, prevede inoltre la possibilità per il datore di lavoro di recuperare l’intero contributo addizionale versato nelle seguenti ipotesi:
- trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato.
Si ritiene utile allegare di seguito uno schema di sintesi della disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
Durata contratto a tempo determinato previsto da legge |  PROROGA (contratti a tempo determinato consecutivi senza soluzione di continuità) |
minore o uguale a 12 mesi |  Senza la necessità di apporre la causale  | Datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale Naspi di 1,40% |       previste massimo quattro proroghe   |
oltre i 12 mesi e minore di 24 mesi | se presenti condizioni specifiche | esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività  |
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria |
 sostituzione di lavoratori assenti  |  Datore di lavoro è esentato dal versamento di un contributo addizionale Naspi di 1,40%  |
maggiore di 12 mesi in assenza di condizioni previste dalla legge | viene trasformato in contratto a tempo indeterminato  |
Durata contratto a tempo determinato previsto da legge |  RINNOVO (contratti a tempo determinato non consecutivi)  |
minore o uguale a 12 mesi |  Senza la necessità di apporre la causale |  Datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale Naspi di 1,90% + un contributo di 0,50% per CIASCUNO dei rinnovi stipulati (dopo il 14 luglio 2019)  |
minore o uguale a 24 mesi | se presenti condizioni specifiche |  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività  |
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria |
 sostituzione di lavoratori assenti  |  Datore di lavoro è esentato dal versamento di un contributo addizionale Naspi di 1,40% e dell’incremento dello 0,50% |
distacco previsto da legge per stipulazione di rinnovi |  10 giorni se durata del primo contratto < 6 mesi  |
20 giorni se durata del primo contratto > 6 mesi  |
Stipulazione di un ulteriore contratto di 12 mesi oltre il superamento di contratti |  può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio |