La Legge di Bilancio 2019 ha disposto il differimento degli obblighi relativi all’autoliquidazione INAIL.
Entro la data del 31 marzo 2019, l’INAIL rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo (il precedente termine era il 31 dicembre 2018).
Entro la data del 16 maggio 2019:
- è possibile inviare la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
- dev’essere effettuato il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione – pagamento in unica soluzione o della prima rata – (la precedente scadenza era il 16 febbraio 2019);
- dev’essere effettuata la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (la precedente scadenza era il 28 febbraio 2019);
- il differimento dei termini riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.
ADEMPIMENTI LA CUI DATA DI SCADENZA RIMANE INVARIATA
L’INAIL ha precisato che resta confermato il termine di scadenza originario:
- dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018, fissato al 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 febbraio 2019 è domenica);
- per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. I suddetti premi, per il 2019, potranno usufruire della riduzione pari al 15,24%.