Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1281 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:
1. Congedo parentale speciale;
2. Permessi ex Legge n. 104/1992;
3. Bonus baby sitting.
Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l’Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo.
CONGEDO PARENTALE SPECIALE “COVID-19” (ART. 23 D.L. N. 18/2020)
Cos’è
Si tratta di un congedo straordinario di 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Durante tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50%cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Beneficiari
I lavoratori che possono beneficiare di tale congedo sono i genitori (anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori) che siano lavoratori dipendenti privati e che abbiano figli di età fino a 12 anni.
Possono altresì beneficiare del congedo speciale in commento:
– i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:
– i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.
Come fare domanda
I lavoratori che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori che hanno già fatto richiesta al proprio datore di lavoro e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
Nota bene: GENITORI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 12 E 16 ANNI
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
Tali lavoratori devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
PERMESSI EX LEGGE N. 104/1992 “COVID-19” (ART. 24 D.L. N. 18/2020)
Cosa sono
L’art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex Legge n. 104/1992.
Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla citata disposizione (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) i lavoratori aventi diritto potranno fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Beneficiari
I beneficiari dei permessi in commento sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave e che hanno diritto alla fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Come fare domanda
I lavoratori che hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non devono presentare nessuna nuova domanda, ma potranno già fruire delle suddette ulteriori 12 giornate. I datori di lavoro devono pertanto considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I lavoratori privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità devono presentare domanda secondo le modalità già in uso per i permessi ex art. 33 della norma in titolo. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING “COVID-19” (ART. 23 D.L. N. 18/2020)
Cos’è
Il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus di importo fino ad un massimo di 600 euro per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura delle strutture scolastiche.
Il bonus in commento spetta:
– ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (anche in caso di adozione e affido preadottivo);
– ai genitori con figli di età oltre i 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
ed è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il bonus in questione è cumulabile:
✓ con i giorni di permesso retribuito ex Legge n. 104/1992 così come estesi dal D.L. n. 18/2020;
✓ con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Beneficiari
I beneficiari del bonus in commento sono i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ed i Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS).
Nota bene:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo parentale speciale “COVID-19”, rispetto al quale è alternativo.
Come fare domanda
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
– per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro;
– avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
Al riguardo segnaliamo che l’INPS, con il messaggio n. 1281 in commento ha informato che la domanda potrà essere presentata entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica dei sistemi che è tuttora in corso.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
– tramite WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
– telefonicamente tramite il CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– tramite i PATRONATI.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.
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