Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.
È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Di seguito le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento.
ARGOMENTO
L’articolo 5, comma 20 del Decreto in commento conferma la proroga (già anticipata con nostra circolare del 16 marzo u.s.) relativa alla:
delle Certificazioni Uniche 2021 al 31 marzo 2021, così come anticipato dal comunicato stampa del MEF del 13 marzo 2021.
Per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare domanda di:
Come già previsto per il precedente periodo di 12 settimane introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021) per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione non è dovuto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro interessati.
Un aspetto innovativo rispetto alle precedenti disposizioni in materia è invece l’assenza della previsione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto in commento.
Se questo aspetto non interessa le aziende destinatarie della CIGO -posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili entro il prossimo 31 marzo 2021- e le 13 del decreto Sostegni solo a partire dal 1° aprile 2021, tale novità riguarda invece l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, periodo che -seppure in parte- si sovrappone al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal Decreto in commento.
L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece in precedenza dal legislatore, comporterebbe quindi la possibilità per i datori di lavoro beneficiari di FIS e CIGD -dal 1° aprile in poi- di poter godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dalla disposizione in commento.
La parziale sovrapposizione temporale tra il periodo in cui sono fruibili le 12 settimane normate dalla Legge n. 178/2020 e le 28 previste dal Decreto n. 41/2021 è rilevante anche per la diversa platea dei lavoratori interessati dai due interventi: infatti, alle prime 12 settimane possono accedere i lavoratori che sono in forza alla data del 1° gennaio 2021 (o comunque nei giorni successivi e fino al 4 gennaio), mentre alle 28 settimane possono accedere i lavoratori che risultano in forza alla data di entrata in vigore del Decreto n. 41/2021 ovvero al 23 marzo u.s..
Per accedere all’ammortizzatore occorrerà effettuare -come di consueto- la procedura di informativa nonché l’eventuale consultazione sindacale, con l’obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.
Un’ulteriore importante novità riguarda la possibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale per tutti gli ammortizzatori sociali, possibilità che in precedenza era preclusa per i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione in deroga CIGD.
Restano invariati i termini di invio delle domande di CIGO, FIS e CIGD, fissati entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione da parte dell‘INPS. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza delle domande in questione è fissato al 30 aprile 2021.
La semplificazione più rilevante introdotta dalla norma in commento riguarda -per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS- la trasmissione all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. E’ infatti introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41 che viene di fatto abolito, ottimizzando i tempi e i processi e riducendo i margini di errore e l’insorgere di problemi di trasmissione dei dati.
Ai commi 9-11 dell’art. 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
a) fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
b) fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD).
Il divieto di licenziamento non si applica:
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
ll decreto Sostegni, all’art. 10, riconosce una indennità per i lavoratori maggiormente esposti, dal punto di vista economico, alle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Distinguiamo di seguito i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità in base al decreto Ristori e i nuovi beneficiari.
Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
Inoltre non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:
Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e di pensione diretta.
La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
La domanda va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto con apposita circolare.
L’articolo 15, del Decreto Sostegni prevede la proroga al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile, delle tutele riservate ai lavoratori fragili, consistenti nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene specificato inoltre che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento.
Ricordiamo che i “lavoratori in condizioni di fragilità” sono i seguenti (art. n. 26 del D.L. n. 18/2020):
Secondo quanto disposto dall’art. 16 del Decreto n. 41/2020, per le indennità NaSpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la richiesta di indennità di disoccupazione stessa, requisito previstodall’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 22 del 2015.
Durante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 è stata oggetto di numerose modifiche in materia di proroghe o rinnovi, il cui ricorso era stato ammesso, in ultimo, in via transitoria, in deroga all’obbligo di indicazione delle causali giustificative fino al 31 marzo 2021.
Nell’imminenza della suddetta scadenza, l’articolo 17 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) ha stabilito un’ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, estendendone l’applicabilità anche nei confronti dei datori di lavoro che ne abbiano già usufruito in precedenza.
A differenza dei precedenti interventi normativi, con la disposizione in commento il legislatore -al comma 2 dell’art. 17-, ha precisato altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Dal tenore letterale della formulazione sembra pertanto che si tratti di una misura nuova rispetto a quella concessa con i precedenti decreti emergenziali, e che di conseguenza, anche i datori di lavoro che hanno già fruito della precedente possibilità di proroga/rinnovo acausale, possano accedervi.
Infatti, se sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza sarebbe concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.
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