Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure sostegno COVID-19 lavoro

Il Decreto legge del 22 marzo 2021, n.41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, introduce misure urgenti per il sostegno alle imprese, agli operatori economici, al lavoro, alla salute e ai servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19. 

Principali misure di interesse 

È stata prevista la proroga per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate e della consegna ai percipienti al 31 marzo 2021. 

Trattamenti di integrazione salariale

Sono previste nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: 

  • per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per un massimo di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. 
  • È previsto anche l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) per un massimo di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è richiesto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro per accedere a questi trattamenti. 

Blocco dei licenziamenti

Un’altra importante misura riguarda il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • il divieto di licenziamento è confermato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla CIGO e alla CIGS. 
  • il divieto i licenziamento è confermato fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD). 

Indennità per i lavoratori stagionali

È stata prevista un’indennità per i lavoratori stagionali nel turismo, negli stabilimenti termali, nello spettacolo e nello sport:

  • i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori riceveranno automaticamente una nuova indennità pari a 2.400 euro, senza bisogno di presentare domanda. 
  • i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta possono ricevere un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021  e abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo. 

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Per i dipendenti in condizioni di fragilità è stato prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano per l’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento. 

Disposizioni per la NASpI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di una nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta di NASpI per le indennità concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021. 

Disposizioni per i contratti a termine

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, si proroga la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza indicare le causali fino al 31 dicembre 2021. Anche i datori di lavoro che hanno già usufruito di questa possibilità possono accedervi. 

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio l principali misure adottate. 

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