(Articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto): indicazioni operative INPS (circolare n. 133 del 24 ottobre 2020).
L’INPS ha emanato ieri la circolare n. 133 di pari data, recante le indicazioni operative per fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni, previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104/2020 (convertito il Legge n. 126/2020), in merito al quale Vi avevamo relazionato ai punti n. 5 e 6 della nostra circolare del 19 agosto u.s..
Trattasi, in sintesi delle seguenti misure agevolative:
per la generalità dei datori di lavoro
per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
La presentazione delle domande di ammissione all’esonero potrà essere gestita da P&S per i clienti che ci hanno delegato la gestione delle pratiche amministrative INPS, ai quali chiediamo di contattarci preliminarmente se interessati alla presentazione della domanda in commento. Per i clienti che gestiscono in autonomia tali aspetti, siamo a disposizione qualora desideriate essere supportati nella presentazione delle suddette domande. |
Datori di lavoro beneficiari
Possono beneficiare dell’esonero contributivo in commento:
mentre, secondo l’Istituto, ritenendo che l’agevolazione in commento sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare dell’esonero contributivo in commento tutti i lavoratori, con la sola esclusione di coloro che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa nei 6 mesi precedenti all’assunzione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda
Rapporti di lavoro esclusi
Sono altresì esclusi dall’agevolazione:
Misura dell’esonero
L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua (ovvero euro 4.030,00 complessivi), per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Resta ferma la quota dei contributi a carico del lavoratore che è dovuta per intero.
La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra:
e
La misura massima mensile dell’esonero è dunque pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12 mesi), per un periodo massimo di 6 mesi ciò comportanto un effettivo risparmio contributivo in capo al datore di lavoro pari ad un importo massimo di euro 4.030,00 (671,66 x 6 mesi)
Casi particolari: Rapporti instaurati e cessati nel mese: in questo caso la soglia massima di esonero va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Rapporti di lavoro a tempo parziale: in questo caso la soglia massima dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotta sulla base della % dell’orario di lavoro. A titolo di esempio, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2). Contratti di somministrazione: in questo caso i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore. |
Condizioni di spettanza
Il diritto alla fruizione dell’esonero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 è da ritenersi subordinato al possesso dei seguenti requisiti da parte dei datori di lavoro:
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i seguenti principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015:
Assunzioni durante periodi di Cassa integrazione Covid-19 L’istituto, nel ricordare che anche per l’esonero in questione trova applicazione quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 150/2015, ovvero che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”. precisa che nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili, pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, in presenza dei citati presupposti, può legittimamente accedere alle correlate agevolazioni in trattazione. |
Compatibilità e coordinamento con altri incentivi
Secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 104/2020, l’esonero contributivo in commento “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Posto che l’agevolazione consiste -come sopra precisato -in un esonero totale dal versamento della Contribuzione a carico del datore di lavoro- la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Ammissione all’esonero: gli adempimenti a carico dei datori di lavoro
I datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul proprio sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
Il sopra citato modulo “DL104-ES” è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso sotto indicato:
> “Accedi ai servizi” |
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| > “Altre tipologie di utente” | ||||
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| > “Aziende, consulenti e professionisti” | |||
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| > “Servizi per le aziende e consulenti” | ||
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| > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)” | |
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| >Modulo “DL104-ES” |
L’Istituto, una volta ricevuta la domanda da parte del datore di lavoro:
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà ulteriori controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero.
Indicazioni operative per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero in commento dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
La valorizzazione di tale elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
L’INPS richiede inoltre la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
Inoltre, la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Datori di lavoro del settore turismo e stabilimenti termali
In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui al predetto articolo 6, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto attiene i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori in titolo, l’esondero spetta per tutta la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
Nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro dei settori in titolo, autorizzati a fruire dell’esonero previsto dall’articolo 7 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
L’Istituto richiede inoltre la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
Si fa, inoltre presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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