Segnaliamo che il Governo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 contenenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale rispettivamente a partire dall’8 e dal 9 marzo u.s. e fino al 3 aprile 2020.
Il D.P.C.M. 9 marzo infatti ha previsto l’allargamento di quella che era inizalmente definita “zona rossa” a tutta la nazione, introducendo misure di restrizione più severe che saranno in vigore fino al prossimo 3 aprile.
In attesa della pubblicazione di un ulteriore -annunciato- decreto che dovrebbe fornire le indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali che troveranno applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori, di seguito Vi forniano i seguenti suggerimenti per gestire -nell’urgenza- l’attuale situazione di emergenza.
PERSONALE CHE PUÒ ESSERE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI MEDIANTE SMART WORKING
Laddove possibile, si suggerisce di promuovere il lavoro agile (smart working) da remoto, per limitare trasferimenti e viaggi dei dipendenti. Le riunioni e gli incontri dovranno essere effettuati in modalità web/tele conference le trasferte dovranno essere limitate ai casi più strettamente necessari.
Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che a partire dallo scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura semplificata massiva, da effettuarsi senza l’accordo individuale sottoscritto tra le aziende ed i lavoratori. Tale procedura sarà attiva fino al 31 luglio 2020 e consente il caricamento -con un unico flusso- anche di comunicazioni relative a più lavoratori.
PERSONALE CHE NON PUÒ ESSERE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI MEDIANTE SMART WORKING
Per i dipendenti che non sono inseribili in piani di Smart Working, si suggerisce in prima analisi, e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 di far utilizzare le ferie ed i congedi previsti dai rispettivi CCNL. In subordine, per tale personale si suggerisce l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO/CIGD/FIS).
PERSONALE LA CUI PRESENZA E’ RICHIESTA PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA
Per il personale la cui presenza è richiesta in azienda, si suggerisce di far utilizzare allo stesso la autocertificazione diffusa dal Ministero dell’Interno (che si allega alla presente) per la giustificazione degli spostamenti per il tragitto casa-lavoro. A supporto della autocertificazione -sulla quale le forze dell’ordine possono effettuare controlli- si suggerisce di esibire anche il tesserino di riconoscimento e/o una dichiarazione dell’azienda con la quale si richiede la prestazione lavorativa presso la sede dell’azienda stessa.
L’autocertificazione sembrerebbe non essere obbligatoria -ameno in alcuni comuni- se lo spostamento avviene nell’ambito dello stesso Comune. A tale proposito, trattandosi di disposizioni locali, suggeriamo di verificare i siti internet ed i canali istituzionali ufficiali dei Comuni.
Sempre, a tal riguardo, si segnala infatti che secondo le prime indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, i Decreto in commento non determinano il blocco:
- delle attività produttive,
- delle attività lavorative,
- dei trasporti e della circolazione delle merci
Rientrano infatti nelle “comprovate esigenze lavorative” tutte le attività di impresa. Una nota esplicativa pubblicata dei Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Esteri chiarisce che:
- le limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 8 marzo non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.
(a meno che non si tratti di soggetti in quarantena o che siano risultati positivi al virus. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa l’autocertificazione allegata che dovrà essere resa alle forze di polizia in caso di controllo; - i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa;
- le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
ACCESSO AGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO – CIGD – FIS
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in commento, sono state annunciate dal Governo ulteriori misure -da adottare mediante decreti che saranno emanati nei prossimi giorni- che riguarderanno le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eventuali misure aggiuntive a sostegno delle aziende e dei lavoratori. A tale riguardo, sarà nostra premura aggiornarvi con la maggiore tempestività possibile.