Decorrenza e durata | L’accordo di rinnovo in commento integra e sostituisce il C.C.N.L. in vigore e, fatte salve eventuali particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2020 e avrà scadenza il 31 dicembre 2022. |
Indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti Art. 104 bis | A partire dal 1° gennaio 2020, in aggiunta alle indennità gia previste per il confezionamento dei sacchi / bidoni rifiuti e per la movimentazione dei rifiuti, è prevista una indennità aggiuntiva di 0,50 euro per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti. |
Indennità ritiro raccomandate/pacchi Art. 21, comma 4, lett. m) | A partire dal 1° gennaio 2020, l’accordo in commento prevede che le attuali indennità, pari a 0,63 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e 0,88 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo, siano corrisposte ai lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata. Diversamente, nell’ipotesi in cui ai lavoratori sia assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata ma anche dei pacchi (per esempio, Amazon, corrieri etc.), le indennità saranno complessivamente pari a 1,00 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e 1,30 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo. |
Indennità economiche di malattia Art. 92 | L’accordo prevede un miglioramento dell’indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera. Con riferimento al periodo di carenza, è prevista una sua diminuzione da 3 a 2 giorni; inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020 il periodo di carenza sarà comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni (anziché 14 giorni) e a far data dal 1° gennaio 2022 per le malattie di durata superiore a 8 giorni (anziché 9). |
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