Rispetto della normativa in materia di sicurezza – riflessi sui rapporti di lavoro

Segnaliamo che con la recente sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha sancito (confermando un orientamento ormai consolidato, si vedano ad esempio le sentenze n. 5241/2012, 8212/2017, 27335/2017 e 13959/2018) che in assenza della preventiva valutazione di rischi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex. D.Lgs. n. 81/2008, ogni contratto a tempo determinato stipulato dal datore di lavoro è da ritenersi nullo e debba essere considerato a tempo indeterminato fin dalla stipula.
 
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha infatti sancito che il “divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 20, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/2015) costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2.” 
 
Invitandovi pertanto a prendere nota di quanto sopra precisato, vi informiamo che -se di interesse- possiamo supportarvi per quanto in oggetto tramite un nostro consulente specializzato in materia.
 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale necessità.

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