Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, che introduce, tra le altre, ulteriori misure urgenti di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:
1. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18);
2. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (ART. 19);
3. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21);
4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22);
5. PROROGA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARITÀ FISCALE (ART. 23);
6. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (ART. 25);
7. CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30);
8. PIN INPS: PROCEDURA DI RILASCIO SEMPLIFICATA (ART. 35);
9. ACCESSO AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LAVORATORI ASSUNTI TRA IL 24 E IL 17 MARZO 2020 (ART. 41);
10. DOMANDE DI CIGD: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO (ART. 41).
1. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18)
L’art. 18 del Decreto in commento dispone la sospensione dei versamenti di imposte e contribti con modalità diverse rispetto al volume dei ricavi/compensi conseguiti nel corso dell’anno 2019, come di seguito illustrato.
Soggetti con ricavi o compensi annui NON superiori a 50 milioni di euro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno:
- il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
e che hanno inoltre:
- subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti relativi a:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 4 del D.P.R. n. 600/1973;
b) addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
c) IVA;
d) contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) compresa la quota a carico dei lavoratori, anche se già trattenuta (Circolare Inps n. 52 del 9 aprile 2020);
e) premi per assicurazione obbligatoria (Inail).
Soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 50 milioni di euro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno:
- il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
e che hanno inoltre:
- subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
- addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) compresa la quota a carico dei lavoratori, anche se già trattenuta (Circolare Inps n. 52 del 9 aprile 2020);
- premi per assicurazione obbligatoria (Inail).
I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.
Ripresa dei versamenti
I versamenti sospesi sopra descritti sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non saranno rimborsati dalle amministrazioni gli importi già eventualmente versati a tale titolo.
2. RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI (ART. 19)
Per i soggetti che hanno:
- il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
- ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019,
I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che detti soggetti nel mese precedente a quello di percezione del compenso o ricavo non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per poter avvalersi dell’opzione in commento, tali soggetti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione di Legge.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. RIMESSIONE IN TERMINE DEI VERSAMENTI (ART. 21)
L’art. 21 del Decreto in commento dispone che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail) in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi anche se effettuati entro il 16 aprile 2020.
4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22)
Termini per la consegna ai percettori
Per l’anno 2020, il termine di consegna del modello CU/2020 ai lavoratori è prorogato al 30 aprile.
Termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
Per l’anno 2020, il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello CU/2020 è prorogato al 30 aprile. Pertanto, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 non sarà applicata se le certificazioni uniche risulteranno trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro tale data.
5. PROROGA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE (ART. 23)
I certificati di regolarità fiscale, introdotti dall’art. 4 del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge n. 124/2019) -obbligatori nell’ambito di appalti di importo superiore a euro 200.000 annui- che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
6. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (ART. 25)
Al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria in corso e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria i lavoratori titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno inviare in via telematica ai CAF ed ai professionisti abilitati la copia -per immagine- della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega i lavoratori potranno inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, la copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Le suindicate modalità di trasmissione sono consentite anche per la presentazione in via telematica di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
Una volta cessata l’attuale situazione emergenziale, i lavoratori potranno regolarizzare la propria posizione mediante la consegna delle citate deleghe e della documentazione, debitamente sottoscritta in originale.
7. CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30)
Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del Decreto Legge n. 18/2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, trova applicazione anche per le spese sostenute dai datori di lavoro nel corso dell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in commento.
8. PIN INPS: PROCEDURA DI RILASICO SEMPLIFICATA (ART. 35)
Fino al termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri e per l’intero periodo ivi considerato (fino al 31 luglio 2020), l’Inps rilascierà le proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del soggetto richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
9. ACCESSO AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORATORI ASSUNTI TRA IL 24 E IL 17 MARZO 2020 (ART. 41)
Rettificando quanto precedentemente disposto dagli artt. 19-22 del Decreto Legge n. 18/2020, potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS e CIGD) con causale “Covid-19” anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
10. DOMANDE DI CIGD: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO (ART. 41)
Le domande di CIGD di cui all’art. 22 del Decreto Legge n. 18/2020 con causale “Covid-19” sono da considerarsi esenti dall’imposta di bollo prevista per tutti gli altri casi di CIGD.