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Proroga della comunicazione annuale monitoraggio lavoro usurante

Proroga della comunicazione annuale monitoraggio lavoro usurante

Facciamo seguito alla nostra circolare di ieri con la quale vi abbiamo informato dei termini entro i quali dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni c.d. usuranti per comunicarvi che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che è prorogato al 30 maggio 2020 il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare la compilazione e la trasmissione online del modello LAV_US per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell’anno 2019.

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.

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Comunicazione annuale monitoraggio lavoro usurante

Comunicazione annuale monitoraggio lavoro usurante

Entro il 31/03/2020, dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni c.d. usuranti.
La disposizione è volta a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, sempreché questi rispettino precisi requisiti, in ordine, principalmente, alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante svolta e all’anzianità contributiva minima e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.

Si ricorda che sono soggetti all’invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nelle lavorazioni “usuranti”.
Di seguito si riassume l’elenco delle varie tipologie previste dalla norma.

 

A) LAVORAZIONI PESANTI (per la declaratoria approfondita, ai fini degli obblighi, si rinvia al DM 19/05/99 art. 2) 

• Lavori in galleria, cava o miniera: sono comprese anche le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei; 

• lavori in cassoni ad aria compressa; 

• lavori svolti dai palombari; 

• lavori ad alte temperature; 

• lavorazione del vetro cavo; 

• lavori di asportazione dell’amianto; 

• lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: la norma si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini; 

• conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti; 

• lavori a catena o in serie: sono comprese anche le ipotesi di chi sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o la cui prestazione sia valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Non sono previste sanzioni in caso di omissione.

 

B) LAVORO NOTTURNO

Lavorazioni con orario svolto per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, ovvero lavoro prestato per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. 

In caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno, o in caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto, in quanto è sempre possibile che i requisiti minimi necessari possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, con differenti datori di lavoro.

La comunicazione per il lavoro notturno deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
L’omissione della comunicazione annuale è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 1500. 

 

C) LAVORO A CATENA

Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”: attività ripetute e costanti, dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc., così come indicate all’art. 1, c. 1 lettera c del D.Lgs. n. 67/2011. 

• Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; 

• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc; 

• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; 

• costruzione di autoveicoli e di rimorchi; 

• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; 

• elettrodomestici; 

• altri strumenti e apparecchi; 

• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento, accessori etc.; 

• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo. 

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare: 

• la comunicazione iniziale entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento delle lavorazioni; 

• la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. 

L’omissione della comunicazione iniziale, da effettuarsi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a €1500.

 

D) CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI

Veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Non sono previste sanzioni in caso di omissione.

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