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Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti
 
Segnaliamo che la conversione in Legge del decreto in oggetto (cfr. nostra nota del 30 ottobre u.s. di pari titolo) ha riscritto interamente l’art. 4, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, eliminando la nuova figura del “sostituto del sostituto d’imposta” che era presente nel testo originario del decreto ed introducendo una nuova procedura che obbliga gli appaltatori al frazionamento dei modelli F24 in base alle prestazioni rese presso i diversi committenti. 
 
Di seguito Vi illustriamo quindi la nuova disciplina fiscale in ambito di appalti e subappalti, alla luce del provvedimento in titolo nonché delle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
La norma in commento inserisce al D.Lgs. n. 241/1997 l’articolo 17-bis vo n. 241 del 1997, con il quale si introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
 
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i  cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
 
La norma quindi pone a carico:
 
dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice
  • l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”;
  • l’onere di fornire a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati da ciascun committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione e delle relative ritenute fiscali;
del committente
  • l’onere della verifica del versamento, richiedendo all’appaltatrice una copia delle deleghe di pagamento, che quest’ultima dovrà rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, nonché l’elenco dei lavoratori sopra menzionato.
CAMPO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI INTERESSATI
La disciplina in commento, finalizzata a contrastare la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, introduce nuove regole riguardanti il versamento (e le compensazioni) delle ritenute dei sostituti d’imposta e si applica a tutti gli appaltatori e subappaltatori che impiegano lavoratori subordinati nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e, dall’altra parte, a tutti i committenti di opere o servizi con importo complessivo annuo superiore a tale valore. 
 
DECORRENZA
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (di conseguenza relativamente ai versamenti che dovranno essere eseguiti il prossimo mese di febbraio 2020, la cui scadenza è fissata al 17 febbraio, cadendo di domenica il giorno 16), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il Decreto in commento dispone che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione per provvedere al versamento di:
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Ciò comporta che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati) senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
 
COMPILAZIONE MOD. F24 DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI INTERESSATE
Per quanto riguarda la compilazione delle deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito indicazioni al fine di consentire l’identificazione della delega per singolo committente. 
 
Fermo restando che i versamenti sono effettuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente, su ciascuna delega di pagamento mod. F24 occorrerà indicare nella sezione “Contribuente”:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel campo “Codice identificativo”.
I SOGGETTI ESCLUSI – LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 
Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 
Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione (da allegare alla comunicazione che dovrà essere trasmessa al committente) attestante la presenza dei predetti requisiti sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed avrà validità per un periodo di 4 mesi dalla data del rilascio.
 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire alle imprese interessate -ed in possesso dei requisiti previsti- di avvalersi della predetta certificazione (ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente) renderà disponibile il relativo servizio di richiesta e trasmissione della certificaizone entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del prossimo 17 febbraio. 
 
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Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Segnaliamo che a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre u.s., con decorrenza dal 27 ottobre è entrato in vigore il Decreto in titolo, contenente importanti novità in ambito fiscale che riguardano i datori di lavoro in qualità di committenti nell’ambito di contratti di appalto.

Riteniamo infatti di significativa rilevanza la norma introdotta con l’art. 4, comma 1, del Decreto in commento che prevede che a partire dal 1° gennaio 2020, il committente nell’ambito di contratti di appalto e subappalto, è obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori, previa provvista mensile messa a disposizione da questi ultimi.

Al comma 2 della disposizione è precisato che tale obbligo “(…) è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.”

Di seguito, illustriamo il contenuto della norma in commento.

Comma 3

Versamento della provvista

L’importo complessivo da versare dovrà essere corrisposto dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

 

Comma 4

Versamento da parte del committente: divieto di compensazione

Il committente, una volta ricevuta la provvista è quindi tenuto all’effettuazione del versamento, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito, ovvero quello dell’appaltatore o del subappaltatore.

Comma 5

Documentazione da trasmettere al committente

Entro lo stesso termine di 5 giorni lavorativi, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dall’appaltatore e dai subappaltatori, questi ultimi dovranno trasmettere tramite PEC al committente e -per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice- la seguente documentazione:

a)   un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno, l’ammontare della retribuzione corrisposta, ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata in appalto dal committente;

b)   tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;

c)   i dati identificativi del bonifico effettuato.

 

Comma 6

Compensazione delle ritenute con il corrispettivo dell’appalto

Nel caso in cui l’appaltatore abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente, potrà allegare alla suindicata comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti per l’esecuzione dell’appalto e non ancora ricevuti.

 

Comma 9

Mancata provvista o mancata comunicazione dei dati al committente

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o subappaltatrici, entro il suindicato termine di 5 giorni:

Ø non trasmettano i dati richiesti;

oppure

Ø non effettuino i bonifici,

il committente deve:

1.  sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatore;

2.  vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute;

3.  darne comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

In tali casi è preclusa all’appaltatore e ai subappaltatori ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

 

 

Comma 11

Adempimenti del committente

Il committente, dopo aver effettuato il pagamento per conto dell’appaltatore e dei subappaltatori, deve inoltre comunicare alle stesse, entro 5 giorni e mediante PEC l’avvenuto del pagamento.

 

Gli appaltatori o subappaltatori che non abbiano ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte del committente, dovranno a loro volta comunicare tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

Comma 12

Possibilità di versamento diretto delle ritenute da parte dell’appaltatore

Il pagamento diretto delle ritenute da parte degli appaltatori e subappaltatori potrà avvenire -previa comunicazione al committente- solo nel caso in cui gli stessi alleghino al committente una certificazione del possesso dei seguenti requisiti:

A.  risultino in attivita’ da almeno 5 anni, ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;

B.  non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le modalità e le istruzioni operative saranno contenute, a norma del comma 14 dell’art. 4 in commento, in un provvedimento da emanarsi entro 90 giorni a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché in eventuali successivi provvedimenti.

Tuttavia, considerata l’importanza della novità in commento abbiamo ritenuto anticiparVi quanto contenuto nel testo del Decreto appena entrato in vigore. Sarà nostra cura relazionarvi non appena saranno emanati i successivi provvedimenti.

Cogliamo infine l’occasione per segnalarVi che la nostra società, a tutela delle aziende committenti nei contratti di appalto, effettua il servizio di controllo di regolarità degli appaltatori, servizio che eroghiamo anche attraverso una nostra piattaforma informatica che:

  • consente una rapida e pratica ricezione della documentazine da parte degli appaltatori, i quali accedono autonomamente al portale caricando i documenti a loro richiesti;
  • permette una puntuale analisi da parte dei nostri professionisti;

fornisce al committente un dettagliato report mensile (o periodico) sulla regolarità amministrativa, normativa, retributiva e contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità in merito, nonché per illustrarvi la nostra attività di controllo appalti.

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