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Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, del D.L. n. 30/2021, recante nuove misure preventive volte a contenere la diffusione del COVID-19, il Governo ha introdotto nuovi interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza (cd. “DAD”) o in quarantena, che sono in vigore con decorrenza dal 13 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Lavoro agile per figli in dad, malati o in quarantena
 

Con il comma 1, dell’articolo 2 del D.L. n. 30/2021 è stata prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Precisiamo inoltre che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore per volta e non contemporaneamente da entrambi.

Al riguardo, ribadiamo quanto già comunicato con la nostra circolare del 15 marzo u.s., in merito al differimento al 30 aprile 2021 (attuale nuovo termine dello stato di emergenza), delle disposizioni concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working mediante la proceduta di comunicazione in forma semplificata.

Congedo parentale per figli in dad, malati o in quarantena
 

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021, nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, hanno diritto a un congedo parentale per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Precisiamo inoltre che gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero la durata della quarantena del figlio, potranno essere convertiti -su richiesta del lavoratore- nel nuovo congedo parentale previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001.

Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Segnaliamo infine che il diritto al congedo parentale in parola, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Permessi e congedi speciali, bonus baby sitting

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Permessi e congedi speciali, bonus baby sitting

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
Messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: PERMESSI E CONGEDI SPECIALI, BONUS BABY SITTING

Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1281 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:
1. Congedo parentale speciale;
2. Permessi ex Legge n. 104/1992;
3. Bonus baby sitting.

Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l’Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo. 

 

CONGEDO PARENTALE SPECIALE “COVID-19” (ART. 23 D.L. N. 18/2020)

Cos’è

Si tratta di un congedo straordinario di 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per il periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Durante tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50%cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

 

Beneficiari
I lavoratori che possono beneficiare di tale congedo sono i genitori (anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori) che siano lavoratori dipendenti privati e che abbiano figli di età fino a 12 anni.

Possono altresì beneficiare del congedo speciale in commento:
– i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:
– i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

 

Come fare domanda
I lavoratori che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori che hanno già fatto richiesta al proprio datore di lavoro e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

 

Nota bene: GENITORI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 12 E 16 ANNI
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
Tali lavoratori devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

 

PERMESSI EX LEGGE N. 104/1992  “COVID-19” (ART. 24 D.L. N. 18/2020)

Cosa sono
L’art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex Legge n. 104/1992.

Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla citata disposizione (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) i lavoratori aventi diritto potranno fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

 

Beneficiari
I beneficiari dei permessi in commento sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave e che hanno diritto alla fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992.

 

Come fare domanda
I lavoratori che hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non devono presentare nessuna nuova domanda, ma potranno già fruire delle suddette ulteriori 12 giornate. I datori di lavoro devono pertanto considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

I lavoratori privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità devono presentare domanda secondo le modalità già in uso per i permessi ex art. 33 della norma in titolo. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

 

 

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING “COVID-19” (ART. 23 D.L. N. 18/2020)

Cos’è
Il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus di importo fino ad un massimo di 600 euro  per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura delle strutture scolastiche.

Il bonus in commento spetta:
– ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (anche in caso di adozione e affido preadottivo);
– ai genitori con figli di età oltre i 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
ed è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus in questione è cumulabile:
✓ con i giorni di permesso retribuito ex Legge n. 104/1992 così come estesi dal D.L. n. 18/2020;
✓ con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

Beneficiari
I beneficiari del bonus in commento sono i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ed i Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS).

 

Nota bene:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo parentale speciale “COVID-19”, rispetto al quale è alternativo.

 

Come fare domanda
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
– per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro;
– avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

Al riguardo segnaliamo che l’INPS, con il messaggio n. 1281 in commento ha informato che la domanda potrà essere presentata entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica dei sistemi che è tuttora in corso.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
– tramite WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
– telefonicamente tramite il CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
– tramite i PATRONATI.

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.

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