Categorie
News e normative Normativa

Vaccinazione nei luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro

Protocollo per la vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente alle Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo in parola è finalizzato al supporto del Sistema Sanitario Nazionale nella campagna vaccinale nazionale mediante la costituzione, l’allestimento e la gestione di punti vaccinali anti Covid, aggiuntivi a quelli del SSN, straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il Ministero del lavoro, unitamente al ministero della Salute d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Prov. Autonome, il Commissario straordinario per il contrasto all’emergenza e il contributo tecnico dell’INAIL hanno adottato uno specifico documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro”, che dovrà essere applicato unitamente al protocollo in parola.

Le indicazioni ad interim sono state rilasciate in data 8 aprile 2021.

Requisiti preliminari dell’azienda

Le aziende interessate alla realizzazione dei piani vaccinali in commento devono possedere i seguenti requisiti:

  • popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con pochi dipendenti o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
  • sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
  • struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
  • dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).
Procedura per la costituzione dei punti vaccinali

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione del vaccino ai lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 24 aprile 2020.

I piani sono sottoposti dai datori di lavoro (anche mediante l’associazione di categoria) all’azienda sanitaria di riferimento, secondo le modalità che verranno disciplinate dalla Regione o Provincia Autonoma, con indicazione del numero dei vaccini richiesti.

In alternativa alla modalità sopra descritta, il datore di lavoro può collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private (mediante la conclusione di specifiche convenzioni tramite le associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura de vaccini che viene assicurata dal SS Regionale.). I datori di lavoro che, non siano tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.

I costi di realizzazione e gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro (es. dotazione di locali idonei alla somministrazione), mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi di somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico del SS regionale competente.

Informazione ai lavoratori

I datori di lavoro e le Parti Sociali si impegnano a fornire le necessarie informazioni ai lavoratori, anche con il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il supporto del medico competente, anche mediante apposite iniziative di comunicazione e informazione sul piano di vaccinazione in parola.

In particolar modo:

  • sulla volontarietà del vaccino (a tal fine, le somministrazioni dovranno essere gestite nel rispetto delle scelte dei lavoratori, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza);
  • il medico competente fornirà informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino.

Vaccinazione e orario di lavoro: se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario per la stessa è equiparato all’orario di lavoro.

La somministrazione del vaccino

Prima della somministrazione del vaccino, il medico competente assicura l’acquisizione del consenso del soggetto interessato, il previsto triage preventivo allo stato di salute e tutela della riservatezza dei dati.

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e dotati di adeguata formazione per la vaccinazione anti-covid.

Il medico competente, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dal servizio sanitario.

La programmazione della seconda dose

L’azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino (tipo di vaccino, tempistiche di somministrazione, casi di esclusione).

Le associazioni datoriali coinvolte

Poiché l’attivazione del protocollo in parola è subordinata al coinvolgimento delle associazioni datoriali, vi segnaliamo di seguito, le parti che lo hanno sottoscritto:

UGL, CONFSAL, CISAL, USB, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA COOPERATIVE, ABI, ANIA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI, CONFETRA.

Categorie
Covid News e normative Normativa

Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente al Ministero della salute, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1 c. 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto delle nuove disposizioni diramate dal Ministero della Salute e del DPCM 2 marzo 2021.

In particolar modo, tale procedura si pone l’obiettivo, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle parti sociali, di fornire indicazioni operative aggiornate finalizzate a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, incrementando, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento.

Nel protocollo in commento viene disposto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in mancanza delle quali è necessaria la sospensione dell’attività lavorativa.

Al fine di permettere alle aziende di tutti i settori di applicare tali misure e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, è raccomandato:

  • il ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto, ovvero del lavoro a distanza;
  • l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • l’incentivo alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • l’assunzione dei vari protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e protocolli vigenti;
  • di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti di lavoro e il contingentamento degli spazi comuni;
  • di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento.
Le procedure di informazione

I datori di lavoro devono informare i propri lavoratori dipendenti (o chiunque entri in azienda), tramite appositi depliants informativi da affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili in azienda circa:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio/residenza in presenza di sintomi influenzali, ovvero di comunicare tempestivamente l’insorgere degli stessi qualora sorgano successivamente all’ingresso in azienda;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei datori nel fare accesso e sostare in azienda.

Inoltre, devono fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi.

Modalità di ingresso e uscita in azienda e spostamenti interni

Il personale potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea, e se tale temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per l’accesso dei fornitori esterni è necessario individuare procedure ad hoc di ingresso, transito ed uscita; gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non gli è consentito l’accesso agli uffici; per fornitori/altro personale esterno occorre installare servizi igienici dedicati, prevedendo un divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; riduzione dell’accesso ai visitatori.

In ogni caso, è necessario favorire orari di ingresso e di uscita a scaglioni; ove possibile, è necessaria la dedizione di una porta per l’ingresso e una per l’uscita, oltre che garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

In linea generale, non sono ammesse le riunioni in presenza, sono sospesi tutti gli eventi interni/attività di formazione in aula, e gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo.

Pulizia e sanificazione in azienda

Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (e della strumentazione di lavoro, quali ad.es. tastiere, schermi, mouse), degli ambienti e delle postazioni di lavoro/aree comuni. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende con casi sospetti di COVID è necessario prevedere, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani (specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili).

Dispositivi di protezione individuale

È fondamentale ed obbligatoria l’adozione di DPI quali mascherine chirurgiche ex art. 16 DL n.18/2020 ovvero di dispositivi di livello superiore. Tali dispositivi non sono necessari in caso di attività svolte in condizione di isolamento.

Gestione degli spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Inoltre, è necessario garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione  aziendale

È data facoltà alle aziende, limitatamente al periodo di emergenza, di rimodulare le attività, favorendo le intese con le RSA con riguardo a:

  • chiusura di reparti diversi dalla produzione, garantendo il funzionamento degli stessi mediante l’utilizzo del lavoro agile o da remoto;
  • rimodulazione dei livelli produttivi e degli spazi di lavoro (es. previsione di orari differenziati);
  • piani di produzione dedicati per diminuire i contatti.

In merito alle trasferte, è opportuno che il datore, con la collaborazione de medico competente e del RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste.

Gestione dei sintomatici in azienda

Nel caso di persona asintomatica in azienda, si dovrà procedere al suo isolamento (con munizione dei DPI, se non già dotato), nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla regione o dal Ministero della salute. L’azienda collabora con le autorità in merito alla definizione degli eventuali contatti stretti, anche con il coinvolgimento del medico competente.

Sorveglianza sanitaria

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus; inoltre, lo stesso attua la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili.

Categorie
News e normative

Misure di contrasto al lavoro nero e tutela della sicurezza sul lavoro

Misure di contrasto al lavoro nero e tutela della sicurezza sul lavoro

Il comma 445 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto un aumento del 20% delle sanzioni previste in caso di violazioni delle norme relative:
  • all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
  • all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
  • al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
  • alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
  • agli appalti e ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
  • alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
  • al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
Sono, invece, aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
La circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che le sanzioni aumentate si applicano alle infrazioni o condotte omissive che si realizzano a partire dal 2019.

LAVORO IRREGOLARE

In caso di utilizzo di lavoratori “in nero”, le sanzioni previste dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 12/2002 (convertito con la legge n. 73/2002) vengono incrementate del 20% e risulteranno come segue:

Lavoro irregolare

SANZIONE AMMINISTRATIVA

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

Sino 30 a giorni di lavoro effettivo

da 1.500 a 9.000 €

da 1.800 a 10.800 €

Da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo

da 3.000 a 18.000 €

da 3.600 e 21.600 €

Oltre 60 giorni di lavoro effettivo

da 6.000 a 36.000 €

da 7.200 a 43.200 €

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

APPALTO ILLECITO

In caso di appalto illecito (articolo 29, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

DISTACCO ILLECITO

In caso di distacco illecito (articolo 30, del D.L.vo n. 276/2003) la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

AGENZIE DI RICERCA, SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

DISTACCO TRANSNAZIONALE

Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

violazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

note

Mancata comunicazione del distacco

da 150 a 500 €

da 180 a 600 €

Per ogni lavoratore interessato

Cabotaggio

In caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge.

da 1.000 a 10.000 €

da 1.200 e 12.000 €

 

Conservazione dei documenti del distacco

da 500 a 3.000 €

da 600 a 3.600 €

Per ogni lavoratore interessato

Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti

da 2.000 a 6.000 €

da 2.400 a 7.200 €

 

Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali

da 2.000 a 6.000 €

da 2.400 a 7.200 €

 

In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro.

ORARIO DI LAVORO

Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

violazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

sino al 31 dicembre 2018

dal 1° gennaio 2019

note

48 ore

quale durata media settimanale dell’orario di lavoro.

da 200 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 240 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

Per ogni lavoratore interessato

da 800 a 3.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 960 a 3.600 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 2.000 a 10.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.400 a 12.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo giornaliero

nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24.

da 100 a 300 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 120 a 360 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

da 600 a 2.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 720 a 2.400 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 1.800 a 3.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.160 a 3.600 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Riposo settimanale

nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero.

da 200 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

da 240 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

da 800 a 3.000 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 960 a 3.600 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

da 2.000 a 10.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

da 2.400 a 12.000 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

Ferie annuali

nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue.

da 100 a 600 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

da 120 a 720 €

(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

 

da 400 a 1.500 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

da 480 a 1.800 €

(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

da 800 a 4.500 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

da 960 a 5.400 €

e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

 

 

 

 

 

 

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

    Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa sulla privacy.