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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica – aziende industriali – accordo di rinnovo

contratto collettivo nazionale gomma e plastica, aziende industiali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica – aziende industriali – accordo di rinnovo

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Gomma e Plastica per le aziende industriali. 

Il 26 gennaio 2023 è stato siglato un accordo di rinnovo del CCNL Gomma e Plastica dalla FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL E UILTEC – UIL, il quale è scaduto il 31 dicembre 2022.

All’interno della circolare saranno rappresentate le novità più rilevanti, le quali sono relative a tale accordo, ovviamente suddivise per argomento. Si parlerà nello specifico dei nuovi minimi; dell’assistenza sanitaria integrativa; del contratto a tempo determinato; dell’orario di lavoro, del congedo per le donne vittime di violenza di genere e molto altro. 

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025 sia per la parte economica sia per la parte normativa. 

Scopri nel dettaglio tutte le novità segnalate all’interno della circolare che i nostri Consulenti del lavoro hanno realizzato appositamente.

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CCNL Metalmeccanica Industria – Accordo di rinnovo

CCNL Metalmeccanica Industria – Accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica – aziende industriali – ipotesi di accordo

Il 5 febbraio 2021 è stato siglato un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, il quale è scaduto il 31 dicembre 2019.

Le OO.SS., però, hanno evidenziato che questa intesa sarà considerata come valida solo a seguito della consultazione certificata e, in caso di esito positivo, le parti procederanno con la sottoscrizione formale dell’accordo.

All’interno di questa circolare vengono soprattutto elencate le novità più rilevanti riguardanti le seguenti sezioni:

  • Decorrenza e durata;
  • Nuova classificazione del personale;
  • Minimi contrattuali;
  • Previdenza complementare;
  • Misure per le donne vittime di violenza di genere;
  • Appalti;
  • Formazione continua;
  • Apprendistato;
  • Assistenza sanitaria integrativa;
  • Flexible benefit,
  • Quota contribuzione una tantum.

Tale accordo, inoltre, ha una validità di tre anni, ossia dal 5 febbraio 2021 fino al 30 giugno 2024.

Per leggere nel dettaglio tutte nuove novità, scarica la circolare che i nostri Consulenti del lavoro payroll hanno redatto appositamente.

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CCNL Industrie Alimentari

CCNL Industrie Alimentari

Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle industrie alimentari – accordo di rinnovo

Il 31 Luglio 2020 è stato siglato da ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONE ITALIANA FOOD, FAI – CISL, FLAI – CGIL, UILA – UIL l’accordo per il rinnovo del CCNL del 5 febbraio del 2016 per tutti quei dipendenti dalle aziende gerenti le industrie alimentari, il quale è scaduto in data 30 novembre 2019.

Tale accordo, sottoscritto il 31 luglio 2020, è stato integrato con un nuovo verbale, il quale è stato siglato in data 25 gennaio 2021 da ANICAV, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOLATTE, FEDERVINI, MINERACQUA e UNAITALIA.

All’interno di tale circolare verranno presi in considerazione gli argomenti elencati di seguito:

  • Decorrenza e durata;
  • Trattamento economico complessivo e trattamento economico minimo (TEM);
  • Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello e premi per obiettivi;
  • Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR);
  • Diritto alle prestazioni bilaterali;
  • Copertura assicurativa rischio vita;
  • Assistenza Sanitaria integrativa e fondo di maternità e paternità;
  • Viaggiatori e piazzisti – rischio macchina, malattia e infortunio;
  • Contributo bilateralità del settore;
  • Esenzione dal lavoro notturno delle Lavoratrici madri e dei lavoratori padri monoaffidatari;
  • Lavoro a tempo parziale,
  • Congedi particolari e cessione solidale dei ROL e delle ferie.

Il seguente verbale di accordo ha durata dal 1° dicembre 2019 fino al 30 novembre 2023, per entrambe le parti sia economica sia normativa.

Scarica la circolare che i nostri Consulenti del lavoro payroll hanno redatto appositamente.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Modifica del 30 settembre 2020 all’Accordo di rinnovo del 24 luglio 2019

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Modifica del 30 settembre 2020 all’Accordo di rinnovo del 24 luglio 2019

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione a favore del personale in forza alla suddetta data di un importo una tantum suddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020).

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Il 30 settembre 2020 le Parti, preso atto dell’emergenza sanitaria ancora in corso e vista le possibili conseguenze economiche, hanno stipulato un verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore sottoscritti in materia.

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico – accordo di rinnovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico – accordo di rinnovo

CCNL – disciplina del rapporto di lavoro domestico – accordo di rinnovo

L’8 settembre 2020 FIDALDO, DOMINA, e FILCAMS – CIGL, FISASCAT – CISL, UILTUCS e FEDERCOLF hanno firmato l’accordo di rinnovo del CCNL per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro domestico, il quale è scaduto il 31 dicembre 2016.

Il 28 settembre 2020 le Parti hanno sottoscritto un altro accordo che presenta delle precisazioni e correzioni del testo pubblicato precedentemente l’8 settembre e sono state, inoltre, rielaborate le tabelle retributive.

Tale CCNL ha validità dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Di seguito citiamo le novità più rilevanti che saranno descritte all’interno dell’accordo di rinnovo, suddividendole per argomento:

  • Ambito di applicazione (Art.1) e la lettera di assunzione (Art.6);
  • Contratto a tempo determinato (Art. 7);
  • Inquadramento dei lavoratori (Art. 9);
  • Periodo di prova (Art.12);
  • Orario di lavoro (Art. 14);
  • Lavoro straordinario (Art. 15);
  • Ferie (Art. 17), permessi (Art. 19) e permessi per la formazione professionale (Art. 20);
  • Congedo per le donne vittime di violenza di genere (Art. 21);
  • Tutela delle condizioni di lavoro (Art. 28);
  • Retribuzione e prospetto paga (art. 34) e minimi retributivi (Art. 35);
  • Scatti di anzianità (Art. 37, nota a verbale);
  • Risoluzione del rapporto di lavoro (Art. 40)
  • Commissioni territoriali di conciliazioni (Art. 47) e contributi di assistenza contrattuale (Art. 53).

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro Payroll e consulta la normativa in questione.  

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CCNL Dipendente Imprese Servizi Postali in appalto – Accordo di Rinnovo

CCNL Dipendente Imprese Servizi Postali in appalto – Accordo di Rinnovo

Contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese esercenti servizi postali. 

Il 14 luglio è stato siglato un’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti sevizi postali in appalto, il quale è scaduto il 31 dicembre 2016. Tale accordo è stato firmato da FISE – ASSOPOSTE, SLC – CGIL, SLP – CISL e UIL – POSTE.

La scadenza è stata fissata per il 31 dicembre 2021 per la parte normativa e per la parte economica.

All’interno di questo accordo vengono elencate le notizie più rilevanti riguardanti le seguenti sezioni:

  • Classificazione del personale e introduzione del nuovo livello 3S (Art.5);
  • Mansioni superiori (art. 6);
  • Cessazione di appalto (art. 7);
  • Part time (art. 9);
  • Contratto a tempo determinato (Art. 10);
  • Contratto di somministrazione (art. 13) e lavoro ripartito (art. 14);
  • ROL (Art. 16, lavoro notturno (art 19), giorni festivi (art. 22) e permessi (art. 24);
  • Tutela dei lavoratori affetti da ludopatia ed etilisti (art. 25);
  • Malattia (art. 32)
  • Nuovi minimi retributivi e corresponsione della retribuzione (Art. 40);
  • Indennità di mensa (art. 43, lett. C);
  • Indumenti di lavoro (art. 48);
  • Contributo dei datori di lavoro al conseguimento di titoli abilitativi superiori (nuovo articolo),
  • Una tantum.

Di seguito puoi scaricare la circolare redatta dai nostri Consulenti del lavoro Payroll e leggere in modo approfondito tutti i dettagli al riguardo.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanica Industria – Ultrattività del CCNL e welfare aziendale

Contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanica Industria – Ultrattività del CCNL e welfare aziendale

Come noto, l’Accordo del 27 febbraio 2017 ha definito i dettagli della disciplina del welfare contrattuale per il CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti del 26 novembre 2016.

Tale Accordo ha stabilito che a partire dal 1° giugno 2017 le Aziende devono mettere a disposizione dei propri lavoratori dei c.d. flexible benefits di diverso importo da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo e più precisamente:

  • 100,00 euro dal 1° giugno 2017;
  • 150,00 euro dal 1° giugno 2018;
  • 200,00 euro dal 1° giugno 2019.

A partire dal 1° gennaio 2020, il suddetto CCNL, scaduto il 31 dicembre 2019, è entrato in regime di ultrattività ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 – Sezione Terza. Per tale motivo, anche per l’anno 2020 le Aziende dovranno mettere a disposizione dei propri dipendenti dal 1° giugno 2020 dei flexible benefits del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio 2021.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Accordo del 28 maggio 2020 in materia di premio di risultato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Accordo del 28 maggio 2020 in materia di premio di risultato

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto un premio di risultato per i lavoratori di aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo territoriale o aziendale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (art. 13 del CCNL).

In ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, le parti sociali hanno deciso di rinviare dal 30 aprile 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale stipulare un accordo sul premio di risultato e, in caso di mancata definizione, i relativi importi previsti dal CCNL in oggetto saranno erogati con la retribuzione di dicembre 2020 in luogo di quella di maggio 2020.

Da ultimo, ricordiamo che le parti sociali avevano già deliberato di riniviare l’erogazione della seconda tranche dell’unatantum da marzo 2020 al novembre 2020; sul punto, si rimanda alla nostra circolare dell’8 maggio scorso.

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Contratto collettivo nazionale di lavoro Industria Alimentare – Accordo di rinnovo

Contratto collettivo nazionale di lavoro Industria Alimentare – Accordo di rinnovo

Con le sottoscrizioni, da ultimo, del 15 maggio 2020, tutte le Associazioni datoriali, unitamente a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno siglato un accordo che si inserisce nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL dell’Industria alimentare.

Con l’accordo in oggetto, le Parti hanno stabilito l’erogazione di una tranche di aumenti retributivi con decorrenza 1° dicembre 2019.

A partire da tale data, pertanto, i minimi retributivi previsti dal CCNL saranno i seguenti

LIVELLO

IMPORTO MENSILE IN EURO

1SQ

2.372,01

1S

2.372,01

1

2.062,59

2

1.701,67

3A

1.495,40

3

1.340,73

4

1.237,57

5

1.134,46

6

1.031,33

Gli arretrati, pari a sei quote complessive, saranno erogati con le seguenti modalità:

  • due quote con la retribuzione di maggio 2020;
  • tre quote con la retribuzione di giugno 2020;
  • una quota con la retribuzione di agosto 2020.

Nel caso fossero già stati elaborati i cedolini di maggio senza inserire le suddette quote, si potrà provvedere a corrispondere gli arretrati con la mensilità di giugno.

Per espressa previsione delle parti firmatarie dell’accordo, con tali erogazioni saranno assolti gli obblighi retributivi relativi all’anno 2020.

Con riferimento, invece, all’assistenza integrativa, come noto l’art. 74 quater del CCNL del 5 febbraio 2016 aveva stabilito che a partire dal 1° giugno 2020 il finanziamento al Fondo Fasa poteva essere aumentato di ulteriori 2,00 euro mensili per 12 mensilità a carico del lavoratore, previa espressa volontà dello stesso.

Le parti hanno stabilito il rinvio di tale compartecipazione contributiva dal 1° giugno 2020 al 1° gennaio 2021.

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