
Covid-19: sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi – AGGIORNAMENTO
Come noto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fermo restando quanto già previsto con i precedenti interventi normativi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nello scorso periodo di imposta ha previsto la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle ritenute e ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, i quali potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.
A seguito dell’emanazione del suddetto decreto, sono emerse teorie contrastanti in merito all’eventuale differimento del versamento anche della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.
Alla luce della normativa attualmente in vigore e di alcuni precedenti giurisprudenziali, analogicamente applicabile al caso di specie, riteniamo che anche il versamento di tali contributi sia differito al 31 maggio 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Tuttavia, in considerazione di alcune Circolari INPS, su tutte, la n. 37 del 12 marzo 2020, con le quali l’Ente previdenziale aveva affermato che per i datori di lavoro rientranti nella c.d. originaria “zona rossa” il differimento riguardava solo la parte dei contributi a carico di questi ultimi e non dell’integrale debito contributivo, in via prudenziale e precauzionale Vi suggeriamo comunque di provvedere al versamento della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga entro la data odierna, al fine di evitare contenziosi e il pagamento di sanzioni e interessi.