Categorie
Enti News e normative Normativa

Accordo sindacale del 26 maggio 2021

Accordo sindacale

Accordo sindacale del 26 maggio 2021

Nuove somme di contribuzione  per il CCNL delle Assicurazioni e agenzie in gestione libera.


Il 26 maggio 2021 le Parti sociali hanno sottoscritto un accordo sindacale che stabilisce le nuove contribuzioni in tema di assistenza contrattuale e polizze assicurative per il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni e delle Agenzie in gestione libera (art. 3 del CCNL di riferimento). 

  1. CONTRIBUZIONE PER L’ASSISTENZA CONTRATTUALE

    La contribuzione di assistenza contrattuale sarà in parte a carico di tutti lavoratori, inclusi gli apprendisti, e in parte a carico dei datori di lavoro.
    Ai lavoratori saranno trattenuti 2 euro per 12 mensilità direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

    I datori di lavoro dovranno invece versare 3 importi
    per tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti.
    Il pagamento
    di questi contributi sarà segnalato in una circolare informativa da parte delle associazioni datoriali. Il 31 dicembre 2022 ci sarà un nuovo incontro tra le Parti per stabilire le nuove percentuali. In caso di mancato versamento delle quote da parte del datore, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 20,00 euro mensili per 14 mensilità direttamente in busta paga.
  2. POLIZZE ASSICURATIVE

    L’accordo del 26 maggio 2021 ha stabilito il mantenimento delle coperture assicurative per long term care e per causa morte fino e non oltre il 1° luglio 2022 o al termine del periodo attuale di ultrattività del CCNL se antecedente.

Per conoscere tutte le specifiche vi invitiamo a fare riferimento alla circolare più dettagliata dei nostri Consulenti e in caso di dubbi a contattarci.

Categorie
News e normative

Contribuzione su ferie non godute

Contribuzione su ferie non godute

Si ricorda che, come anticipato nella circolare di Studio n. 38 del 26/11/2018, nel mese di luglio 2019 verranno assoggettate a contribuzione le ferie maturate alla data del 31 dicembre 2017 e non godute durante i 18 mesi successivi alla data predetta.
 
Con Messaggio n. 118 dell’8/10/2003, l’INPS ha infatti confermato la permanenza dell’obbligo contributivo entro l’ultimo giorno del 18° mese successivo (o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale) al termine dell’anno di maturazione delle ferie maturate e non usufruite, anche per la parte di queste che non possono essere indennizzate per espresso divieto di legge.
 
Pertanto, nella mensilità di luglio 2019 (salvo diverso termine stabilito dal CCNL di riferimento), andrà assoggettata a contribuzione la retribuzione figurativa corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti relativi nell’anno 2017; il relativo versamento avverrà tramite modello F24 con scadenza 20 agosto 2019.
 
Si specifica, infine, che l’importo versato potrà essere successivamente recuperato nel mese di effettivo godimento di giornate di ferie da parte del lavoratore.
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

    Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa sulla privacy.