Categorie
Covid News e normative Normativa

Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”)

Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”)

Segnaliamo che sabato 18 luglio u.s. è stata pubblicata sulla G.U. n. 180 la legge n. 77 del 17.7.2020 di conversione del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio”), recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La norma in titolo contiene numerose modificazioni rispetto al testo del Decreto pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (cfr. nostra circolare del 22 maggio 2020).

Sarà quindi nostra premura illustrarvi in modo dettagliato le novità contenute nel provvedimento di Legge appena pubblicato, non appena avremo completato l’analisi del testo.

Categorie
News e normative

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti
 
Segnaliamo che la conversione in Legge del decreto in oggetto (cfr. nostra nota del 30 ottobre u.s. di pari titolo) ha riscritto interamente l’art. 4, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, eliminando la nuova figura del “sostituto del sostituto d’imposta” che era presente nel testo originario del decreto ed introducendo una nuova procedura che obbliga gli appaltatori al frazionamento dei modelli F24 in base alle prestazioni rese presso i diversi committenti. 
 
Di seguito Vi illustriamo quindi la nuova disciplina fiscale in ambito di appalti e subappalti, alla luce del provvedimento in titolo nonché delle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
La norma in commento inserisce al D.Lgs. n. 241/1997 l’articolo 17-bis vo n. 241 del 1997, con il quale si introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
 
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i  cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
 
La norma quindi pone a carico:
 
dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice
  • l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”;
  • l’onere di fornire a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati da ciascun committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione e delle relative ritenute fiscali;
del committente
  • l’onere della verifica del versamento, richiedendo all’appaltatrice una copia delle deleghe di pagamento, che quest’ultima dovrà rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, nonché l’elenco dei lavoratori sopra menzionato.
CAMPO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI INTERESSATI
La disciplina in commento, finalizzata a contrastare la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, introduce nuove regole riguardanti il versamento (e le compensazioni) delle ritenute dei sostituti d’imposta e si applica a tutti gli appaltatori e subappaltatori che impiegano lavoratori subordinati nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e, dall’altra parte, a tutti i committenti di opere o servizi con importo complessivo annuo superiore a tale valore. 
 
DECORRENZA
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (di conseguenza relativamente ai versamenti che dovranno essere eseguiti il prossimo mese di febbraio 2020, la cui scadenza è fissata al 17 febbraio, cadendo di domenica il giorno 16), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il Decreto in commento dispone che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione per provvedere al versamento di:
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Ciò comporta che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati) senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
 
COMPILAZIONE MOD. F24 DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI INTERESSATE
Per quanto riguarda la compilazione delle deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito indicazioni al fine di consentire l’identificazione della delega per singolo committente. 
 
Fermo restando che i versamenti sono effettuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente, su ciascuna delega di pagamento mod. F24 occorrerà indicare nella sezione “Contribuente”:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel campo “Codice identificativo”.
I SOGGETTI ESCLUSI – LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 
Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 
Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione (da allegare alla comunicazione che dovrà essere trasmessa al committente) attestante la presenza dei predetti requisiti sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed avrà validità per un periodo di 4 mesi dalla data del rilascio.
 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire alle imprese interessate -ed in possesso dei requisiti previsti- di avvalersi della predetta certificazione (ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente) renderà disponibile il relativo servizio di richiesta e trasmissione della certificaizone entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del prossimo 17 febbraio. 
 
*****
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

    Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa sulla privacy.