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Detrazioni d’imposta anno 2019

Detrazioni d’imposta anno 2019

Ricordiamo a tutte le Aziende che devono inoltrare allo Studio i modelli delle detrazioni correttamente compilati, relativi ai dipendenti per i quali siano intervenute variazioni rispetto alla loro situazione familiare dichiarata nell’anno 2018 (il modello segue la presente circolare).
Facciamo presente che le detrazioni per i carichi di famiglia sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 
Lo Studio, salvo comunicazioni di variazione, continuerà ad applicare le detrazioni richieste con i modelli degli anni precedenti.
 
Ricordiamo brevemente le condizioni per fruire delle detrazioni per familiari a carico.
Possono essere considerati a carico: 
  • coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente);
  • figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati (anche se non conviventi);
  • altri familiari, se conviventi con il lavoratore.
Si ricorda che è da considerarsi fiscalmente a carico il coniuge con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio prevede che dal 2019, si considerano a carico i figli di età inferiore a 24 anni con reddito fino a 4.000 euro, i figli con più di 24 anni di età (e tutti gli altri familiari) si considerano a carico se il reddito non è superiore a 2.840,51 euro.
Le detrazioni vanno rapportate a mese, e spettano dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste.
La detrazione per i figli a carico non può essere ripartita liberamente fra i due genitori, ma deve essere suddivisa al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa se c’è accordo fra i genitori, può essere attribuita al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato. Se i genitori sono separati (sia separazione consensuale che giudiziale) e comunque in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (es: divorzio), la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso a seconda dell’affidamento dei figli.
 
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento.

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