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Decreto Legge n. 111 dell’ 8 settembre 2020: “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Decreto Legge n. 111 dell’ 8 settembre 2020: “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 223 dell’8 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 di pari data recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico a seguito della pandemia da Covid-19, che continene una novità importanmte in materia di smart working per i genitori di figli minori di 14 anni.   

Come è noto (ved. nostra circolare del 4 agosto u.s.) il D.L. n. 83/2020, aveva previsto che il diritto allo smart working per i lavoratori genitori di figli di età fino a 14 anni, per effetto di quanto previsto dall’articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, fosse prorogato fino al 14 settembre 2020 (data di inizio dell’anno scolastico), anzichè fino al 15 ottobre 2020.

 

Rammentiamo, per completezza, che tale facoltà era subordinata al fatto che non vi fosse l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi fosse un genitore non lavoratore, semprechè il lavoro agile risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

La norma in commento, all’art. 5, comma 1, dispone che -entro il 31 dicembre 2020- “Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.”

 

Al comma 2 è previsto che “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.”

Per i periodi di astensione suindicati è riconosciuta -in luogo della retribuzione- un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo sopra illustrati, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Segnaliamo che dalla formulazione della norma non traspare alcun obbligo di presentazione del certificato attestante la quarantena del figlio anche se ciò appare una necessità per il datore di lavoro. E’ auspicabile infatti che il Ministero del Lavoro, se fornirà le proprie indicazioni amministrative, o l’INPS dicano qualcosa sull’argomento, eventualmente inserendo l’obbligo di una autocertificazione.

Un altro aspetto a nostro avviso rilevante è che lo smart working o il congedo alternativo potranno essere fruiti più volte in presenza di più “quarantene” che potranno riguardare anche il medesimo figlio o più figli conviventi di età inferiore ai 14 anni, intendendosi come tale il limite coincidente con il giorno del compleanno.

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News e normative

Coronavirus – disposizioni urgenti

Coronavirus – disposizioni urgenti

Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza “coronavirus”
 
Facciamo seguito alla nostra circolare del 2 marzo u.s. per segnalarVi che sulla G.U. n. 53 del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9/2020, entrato in vigore in pari data.
 
Come annunciato nella sopra citata circolare, tale decreto prevede -tra le altre- le seguenti misure di interesse giuslavoristico che, per comodità di consultazione abbiamo suddiviso per territorialità.
 
MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
 
ART. 1: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CU/2020 E DEL MODELLO 730/2020
Per i sostituti d’imposta ubicati sull’intero territorio nazionale, il termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche CU/2020 -inizialmente fissato al 7 marzo 2020- è posticipato al 31 marzo 2020. Entro la stessa data è fissato il termine per la consegna ai lavoratori.
 
Sono inoltre posticipati:
  • al 5 maggio 2020: il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate;
  • al 30 settembre 2020: il termine per la presentazione del modello 730.
ART. 8: IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973,
che i tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria Inail.
I versamenti di tali somme saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
 
ART. 13: TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO), ASSEGNO ORDINARIO E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
I datori di lavoro ovunque ubicati sul territorio nazionale, per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della cd. “zona rossa”, con riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
 
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
 
ART. 15: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
I datori di lavoro ovunque ubicati sul territorio nazionale, per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della cd. “zona rossa”, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori sarà assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
 
 
MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE IN LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA
 
ARTICOLO 17: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA
Al di fuori dei casi di cui al sopra descritto articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 1 mese. Per tali lavoratori sarà assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
 
MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLA CD. “ZONA ROSSA”
 
ARTT. 13, 14 E 15 : AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le imprese che hanno la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (ad oggi si tratta dei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) hanno la possibilità di presentare domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, FIS e CIGD.
 
 
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In considerazione dell’eccezionalità della situazione e dei continui interventi normativi (per la giornata odierna è prevista l’emanazione di un nuovo decreto, ed un ulteriore decreto è stato annunciato -a mezzo stampa- per domani), sarà nostra premura aggiornarvi con la maggiore tempestività possibile.

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