
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Facciamo seguito alla nostra circolare di ieri di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede suddivise come dal seguente elenco.
1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)
2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)
3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)
4. CIG IN DEROGA (ART. 22)
5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)
6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)
7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24);
8. LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (ART. 26);
9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;
10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);
11. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO (ART. 29);
12. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30);
13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);
14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE;
15. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (ART. 32);
16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39);
17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);
18. SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46);
19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);
20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64).
1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)
L’art. 19 del Decreto in commento introduce, a favore di tutti i datori di lavoro con sede legale e/o operativa sul territorio nazionale che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con la causale specifica denominata “Emergenza COVID-19”, appositamente prevista ex ante dal legislatore.
Il trattamento di integrazione salariale in commento può essere richiesto per un periodo massimo pari a 9 settimane, non necessariamente continuative, nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020.
Sotto il profilo procedurale, resta l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, fase che in virtù dell’eccezionalità del contesto può avvenire anche interamente in via telematica (la procedura quindi può essere esperita anche se non si sottoscrive un verbale di accordo sindacale). A tale riguardo la norma prevede che detta fase debba essere svolta entro 3 giorni successivi alla comunicazione (che nelle procedure di CIGO non generate dall’emergenza in titolo è preventiva), comunicazione il cui invio alle organizzazioni sindacali non è soggetto ad un termine.
La successiva domanda amministrativa (da presentare telematicamente all’INPS, con le modalità che l’Istituto indicherà in una circolare di prossima emanazione) dovrà presumibilmente essere corredata dei documenti relativi alla suindicata procedura sindacale, e potrà essere inviata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.
Ai successivi commi da 3 a 8 è inoltre precisato che:
- le 9 settimane in questionre non rientrano nel computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali CIGO/CIGS/FIS;
- i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale del 9% sulle retribuzioni perse a causa della sospensione o riduzione d’orario;
- è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS solo nel caso di documentate difficoltà finanziarie;
- non è richiesto per i lavoratori beneficiari il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate alla data di presentazione della domanda; è infatti necessario che i lavoratori destinatari della misura in commento risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Rammentiamo inoltre che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, la prestazione di CIGO spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).
Si ricorda infine che la misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e l’orario contrattualmente stabilito. Tale misura, per la generalità dei settori è riconosciuta entro il limite di un importo massimo mensile che per l’anno 2020 è pari a:
- euro 998,18 (per le retribuzioni fino a euro 2.159,48);
- euro 1.199,72 (per le retribuzioni oltre euro 2.159,48).
Per l’anno 2020 è previsto un limite di spesa -pari ad euro 1.347,2 milioni- superato il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)
L’art. 20 del Decreto in commento dispone che le aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso trattamenti straordinari di cassa integrazione (CIGS) ovvero assegni di solidarietà, possono sospendere detti trattamenti e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria CIGS precedentemente autorizzata.
Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.
3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)
L’art. 21 del Decreto in commento dispone che le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono sospendere detto trattamento e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.
Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.
4. CIG IN DEROGA (ART. 22)
L’art. 22 del Decreto in esame dispone che alle aziende prive delle suindicate tutele (CIGO, CIGS o FIS) è concessa la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).
La norma infatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relative rispettivamente alla Cassa Integrazione in Deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), prevede che possono chiedere l’accesso alla CIGD tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 solo dipendente, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
A riguardo, si precisa che non si tratta di un accordo sindacale aziendale ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.
Si ricorda che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga CIGD:
- può essere richiesto alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
- è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Si ricorda infine che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’azienda deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)
È prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
La sola sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per tali soggetti, i versamenti saranno effettuati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Non si potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Inoltre, le sospensioni di cui sopra operano -senza limiti di fatturato- per le aziende che operano nei settori maggiormente colpiti dallo stato di calamità contingente, ovvero:
- Turistico alberghiero;
- Termale;
- Trasporti merci e passeggeri;
- Ristorazione e bar;
- Cultura (cinema e teatri);
- Sport;
- Istruzione;
- Parchi di divertimento;
- Eventi (fiere, convegni);
- Sale giochi e centri scommesse.
Per i soggetti ai quali non si applica la sopra descritta sospensione -ovvero le aziende non rientranti nei suinelencati settori e che hanno avuto (nell’anno 2019) ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria è posticipato dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.
6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)
Lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.
A decorrere dal 5 marzo scorso, in conseguenza dei provvedimenti di Legge che hanno sancito la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
La fruizione del congedo in commento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Seppure previsto, dobbiamo attendere le modalità operative di richiesta e di esposizione in Uniemens.
In alternativa al summenzionato congedo speciale, i lavoratori possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso.
Lavoratori con figli di età tra i 12 ed i 16 anni.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale ultimo congedo è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24)
È prevista la possibilità di incrementare di 12 giorni complessivi -per i mesi di marzo e di aprile- i permessi a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.
Per il personale sanitario, il beneficio in commento è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
8. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA (ART. 26);
Per i lavoratori del settore privato che si trovino
- in quarantena con sorveglianza attiva;
- in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
i suddetti periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e dai CCNL, e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;
I lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa al congedo parentale speciale illustrato al precedente punto 6, possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso.
10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);
Per i lavoratori liberi professionisti titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione, il professionista o il collaboratore dovranno presentare domanda all’Inps.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.
11. LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO (ART. 29);
Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 17 marzo scorso, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero è esente da imposte e da contribuzione.
12. LAVORATORI AGRICOLI (ART. 30);
Per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalità operative di richiesta.
13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.
14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE (ART. 33)
Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentaszione delle domande di NASpI e DIS-COLL previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è comunque garantita la decorrenza della prestazione a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
15. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, è prorogato -solo per le domande non già presentate in competenza 2019- al giorno 1° giugno 2020.
16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39)
I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle sopra citate condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Inoltre, ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa deve essere riconosciutas dai datori di lavoro la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.
17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);
Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi fino al 17 maggio 2020 gli obblighi di ricerca del lavoro e attività di pubblica utilità connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ovvero:
- la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti;
- l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- l’adesione a un percorso di inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.
18. SOSPENSIONE LICENZIAMENTI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE (ART. 46);
A far data dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per il medesimo periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo scorso i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non possono recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni economiche/organizzative) ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);
Ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente (per l’anno 2019) di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di laroro in qualità di sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, compensando poi l’incentivo erogato avvalendosi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese dagli stessi sostenute (e documentate) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000,00 euro.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione sono da definirsi con un Decreto di successiva emanazione.
Nota bene – Ammortizzatori sociali
Segnaliamo che prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è opportuno attendere le istruzioni che rilascerà Inps con una circolare di prossima pubblicazione.
Per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Non è pertanto possibile al momento trasmettere le domande ramministrative relative a tali strumenti, ferma resatando la possibilità di avviare la fase di consultazione sindacale sopra descritta.
Per le aziende multilocalizzate è allo studio da parte del Governo la possibilità di presentare un’unica domanda indirizzata direttamente al Ministero del Lavoro.