
Bando “#Conciliamo”: avviso dell’8 novembre 2019
Segnaliamo che lo scorso 8 novembre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il testo del nuovo avviso denominato “#Conciliamo” che sostituisce il precedente bando del 26 agosto u.s., già sospeso in data 3 ottobre u.s. e adesso definitivamente annullato in quanto, per i requisiti richiesti e per le caratteristiche degli incentivi, era risultato pressochè inaccessibile da parte delle aziende.
Con il nuovo avviso denominato “#Conciliamo”, vengono quindi destinati 74 milioni di euro (da un minimo di euro 15.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ogni impresa) per il finanziamento di progetti di welfare che abbiamo l’obiettivo di promuovere la conciliazione famiglia-lavoro e quindi di migliorare la qualità della vita dei genitori lavoratori.
Vi anticipiamo fin d’ora che restiamo a disposizione per assisterVi, per quanto di nostra competenza, nella predisposizione della domanda di ammissione al finanziamento, che dovrà essere presentata -tramite PEC- entro e non oltre le ore 12.00 del 18 dicembre 2019.
Di seguito, riepiloghiamo le principali caratteristiche dell’avviso in titolo ed i requisiti per potervi accedere.
Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Finalità (Art. 1) | Le finalità dell’avviso in commento sono quelle di favorire la realizzazione di interventi di welfare che abbiano impatto positivo sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.
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Obiettivi degli interventi di welfare (Art. 2) | Gli interventi di welfare proposti dovranno perseguire uno o più dei seguenti obiettivi finalizzati alla conciliazione tra famiglia e lavoro: a. crescita della natalità; b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; c. incremento dell’occupazione femminile; d. contrasto dell’abbandono degli anziani; e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; f. tutela della salute.
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Imprese: requisiti per l’ammissione (Art. 3)
| Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento tutte le imprese, piccole imprese, coltivatori diretti, artigiani, i piccoli commercianti e liberi professionisti, nonché i consorzi, i gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata ATS (associazione temporanea di scopo) o ATI (associazione temporanea d’impresa), purchè: a) abbiano restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata -eventualmente- disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie; b) non abbiano subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi; c) si impegnino a contribuire ai costi del progetto presentato secondo le percentuali indicate nell’avviso (cfr. successivo punto “misura del finanziamento – articolo 6”) d) siano iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento; e) abbiano la sede legale principale, o unità operative sul territorio nazionale; f) non si trovino in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. successivo punto “Cause di esclusione”) g) non siano in stato di liquidazione volontaria; h) non siano state assoggettate alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
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Domanda di ammissione (Art. 4) | La domanda di accesso al finanziamento deve essere presentata entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo PEC intestato al soggetto proponente (o al capofila), nell’oggetto deve essere riportato “AC2019” e la denominazione del proponente. Le dimensioni del messaggio PEC comprensivo degli allegati firmati digitalmente non possono superare i 33 mb e dovranno essere protetti da password, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento. In caso di superamento di dette dimensioni, dovranno essere trasmesse più PEC numerate progressivamente.
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Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Domanda di ammissione (Art. 4) | La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando il modello di domanda “Modello n.1” e il piano finanziario “Modello n.2” (allegati) che devono essere sono sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1) piano finanziario “Modello n.2” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente; 2) patto di integrità “Modello n. 3” presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente; 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Modello n.4” sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente o suo delegato, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 4) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente (in caso di ATI o ATS ciascuno dei componenti deve presentare copia del proprio atto costitutivo o dello statuto, nonché atto di costituzione dell’associazione temporanea); 5) relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare; 6) bilancio dell’ultimo esercizio finanziario concluso antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento (in caso di ATI o ATS ciascun partecipante deve presentare il proprio bilancio); 7) modulo denominato “Modello n.5” (solo in caso di ATI o ATS).
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Misura del finanziamento (Art. 6) | La richiesta di finanziamento per ciascun progetto di welfare deve essere compresa: Ø tra un minimo di euro 15.000,00 ed un massimo di euro 50.000,00, per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 2 milioni di euro. In questo caso il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie proprie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal medesimo quantificabili in tale misura %;
Ø tra un minimo di euro 30.000,00 ed un massimo di euro 100.000,00, per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro. In questo caso il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie proprie pari ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal medesimo quantificabili in tale misura %;
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Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Misura del finanziamento (Art. 6) |
Ø tra un minimo di euro 100.000,00 ed un massimo di euro 300.000,00, per le imprese che occupano da 50 a 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro. In questo caso il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie proprie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal medesimo quantificabili in tale misura %;
Ø tra un minimo di euro 250.000,00 ed un massimo di euro 1.000.000,00, per le imprese che occupano più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro. In questo caso il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie proprie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal medesimo quantificabili in tale misura %;
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Progetti di welfare Azioni, durata e destinatari (Art. 8) | Obiettivi dei progetti di welfare a. crescita della natalità; b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; c. incremento dell’occupazione femminile; d. contrasto dell’abbandono degli anziani; e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; f. tutela della salute,
Azioni Deve trattarsi di sviluppo di azioni già intraprese e/o introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione.
1. Flessibilità oraria e organizzativa: – Banca del tempo: istituzione di banche del tempo in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovino in particolari condizioni di salute, personali, familiari e che abbiano esaurito la propria dotazione di ferie e permessi. La banca del tempo deve essere alimentata con dotazioni aggiuntive retribuite di ferie e permessi da parte del datore di lavoro;
– Lavoro da remoto (Telelavoro o Smart working): introduzione di modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali. In tale ambito può essere previsto l’acquisto di devices e strumentazione tecnologica per le aziende che intendono introdurre o ampliare l’utilizzo dello smart working o del telelavoro da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e le eventuali attività di tutoraggio. È altresì prevista la possibilità per il datore di lavoro di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa presso spazi di co-working aziendali debitamente attrezzati, fino ad un certo numero di giorni al mese, con l’obiettivo di ridurre la mobilità territoriale; |
Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Progetti di welfare Azioni, durata e destinatari (Art. 8) | – Part Time: nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore intendano usufruire, su base volontaria, di prestazione di lavoro ad orario ridotto a causa di situazioni personali e/o familiari meritevoli di tutela (es. lavoratori e/o lavoratrici con figli fino a 12 anni o che assistano familiari per situazioni gravi ed accertate), i datori di lavoro – per un periodo massimo di 24 mesi – provvedono al versamento dell’intera quota di contributi o, in alternativa, procedono a nuove assunzioni per la copertura delle ore non lavorate dal lavoratore che usufruisce dell’orario ridotto;
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– Assunzioni a termine: ad esempio in sostituzione delle lavoratrici in maternità o altri lavoratori assenti peresigenze di salute o di cura dei familiari;
– Permessi e congedi: introduzione di permessi o congedi aggiuntivi retribuiti o a condizioni migliorative rispetto alle previsioni di legge (es. in termini di quantità e/o di trattamento economico) al fine di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di far fronte a particolari situazioni personali e/o familiari (es. caregivers, permessi aggiuntivi rispetto alla dotazione legale per malattia dei figli o per figli con patologie collegate all’apprendimento (DSA), inserimento scolastico), nonché ad eventi chiave della vita quali la nascita di un figlio (es. previsione di permessi e/o di trattamenti economici aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa vigente per il congedo di maternità/paternità, congedo parentale, incremento dei giorni di congedo obbligatorio riconosciuti al padre lavoratore, permessi retribuiti aggiuntivi per l’allattamento).
2. Promozione e sostegno della natalità e della maternità, reinserimento dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione: – Incentivi alla natalità: previsione di contributi economici aggiuntivi (es. aumento della retribuzione, mensilità aggiuntive) da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori e delle lavoratrici per incentivare e sostenere la natalità e la maternità in ambito aziendale;
– Specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo: al fine di garantire continuità nei rapporti con l’azienda e favorire lo sviluppo professionale e la ripresa delle attività lavorativa in tutti i casi di assenza prolungata dal lavoro (per un periodo almeno non inferiore a 60 gg. continuativi) possono essere previste specifiche iniziative formative a favore delle lavoratrici e dei lavoratori (es. coaching, consueling, formazione);
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Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Progetti di welfare Azioni, durata e destinatari (Art. 8) | 3. Interventi e servizi: – Servizi di supporto alla famiglia: creazione di asili nido e/o scuole dell’infanzia aziendali o l’ampliamento dei posti già disponibili dedicando parte degli stessi anche ad altre aziende presenti sul territorio e prive di tale servizio; attribuzione di contributi economici o rimborso delle spese per l’acquisto di servizi di baby sitting e per l’attività di baby-sitting svolta da parenti di 1° grado, per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, per la frequenza di asili nido e/o scuole per l’infanzia, scuole primarie e secondarie o per i centri estivi o ricreativi o per i servizi di doposcuola per i figli dei dipendenti; l’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per le spese di istruzione dei figli (libri di testo, viaggi studio, Università, Master, Scuole di specializzazione etc.) nonché per il trasporto scolastico; contributi economici o rimborso delle spese per la frequenza di centri diurni e di residenze per familiari anziani, disabili e malati gravi, infermieri a domicilio; l’attribuzione di assegni annuali per figli dei dipendenti affetti da gravi patologie, famiglie monoreddito e genitori con affidamento esclusivo dei figli;
– Mobilità: introduzione a titolo gratuito di servizi di trasporto aziendale, servizi di car sharing etc… al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro;
– Time saving: introduzione di strumenti volti ad agevolare, anche tramite soggetti esterni, le lavoratrici e i lavoratori nella gestione delle incombenze quotidiane (es. servizi di maggiordomo aziendale, meccanico aziendale, lavanderia e stireria aziendali, consegna farmaci, spesa, pacchi in azienda etc.);
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– Tutela della salute: forme aggiuntive di assistenza sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori a carico del datore di lavoro e/o specifiche iniziative per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro familiari (es. programmi di prevenzione a carico del datore di lavoro all’interno del contesto lavorativo dal carattere periodico, attivazione di un ambulatorio medico per i dipendenti o di un ambulatorio medico-pediatrico per i loro figli, convenzioni con studi dentistici, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti anche attraverso sistemi di rimborso delle spese sostenute). Introduzione di forme di sostegno economico per la copertura totale o parziale delle spese sanitarie dei dipendenti e delle loro famiglie;
– Caregivers: introduzione di specifiche azioni di supporto, anche di tipo economico, alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati in attività di assistenza nei confronti dei familiari (anziani e/o disabili), ivi compresa la possibilità di prevedere all’interno del contesto lavorativo la predisposizione di strumenti (es. contact center, sportello, portale web) in grado di fornire supporto e orientamento pratico per tutte le problematiche collegate al care giving (es. offerta di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative, per la ricerca di assistenti familiari qualificati o di idonee strutture residenziali o di cura, assistenza domiciliare, supporto psicologico etc.); |
Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Criteri di valutazione dei progetti (Art. 11) | – Flexible benefit e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti: il datore di lavoro in tale ambito può prevedere l’erogazione alle lavoratrici e ai lavoratori beni, di servizi e prestazioni in aggiunta alla normale retribuzione al fine di incrementarne il potere di acquisto e di migliorarne la qualità della vita, quali ad esempio ticket restaurant aggiuntivi, supermercato aziendale, spese di trasporto (es. buoni benzina o rimborso totale abbonamento mezzi pubblici, convenzioni per l’acquisto di beni di consumo, buoni acquisto anche per generi alimentari, prestiti agevolati, micro credito e garanzie per i mutui;
– Piani di comunicazione: al fine di garantire la piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori in ordine ai piani di welfare aziendali e alle misure di conciliazione previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi si consiglia l’attivazione di adeguati piani di comunicazione interna volti a diffondere la conoscenza degli strumenti posti in essere dal datore di lavoro nel contesto aziendale. La conoscenza delle iniziative di welfare aziendale può avvenire attraverso la predisposizione di incontri periodici a cura del management, campagne di comunicazione e informazione interne all’azienda che accompagnino il mutamento organizzativo e gestionale necessario per l’attuazione delle misure di conciliazione, aggiornamento costante o creazione di uno spazio Intranet aziendale, newsletter etc..
I destinatari delle suindicate azioni sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.
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Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Cause di esclusione (Art. 5) | Costituiscono causa di esclusione, oltre alle condizioni sopra indicate al punto “domanda di ammissione” anche le seguenti circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2015 (“Nuovo Codice degli Appalti”): Ø condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per uno dei seguenti reati: – articoli 416, 416-bis C.P. ovvero partecipazione a un’organizzazione criminale; – articoli da 317 a 322-bis C.P. ovvero corruzione, istigazione alla corruzione, concussione, peculato; – articolo 346-bis C.P. (traffico di influenze illecite); – articoli da 353 a 356 C.P. ovvero turbativa degli incanti, inadempimento o frode nei contratti di pubbliche forniture; – articolo 2635 C.C (corruzione tra privati); – articoli 2621 e 2622 C.C (false comunicazioni sociali); – frode agli interessi finanziari delle Comunità europee; – terrorismo (anche internazionale), eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche in genere; – riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; – sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; – infiltrazione mafiosa e reati connessi alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; L’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
Ø violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero l’omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a euro 5.000,00; In tali casi l’esclusione non è applicata quando il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
Ø violazioni in materia contributiva e previdenziale che impediscono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); In tali casi l’esclusione non è applicata quando il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
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Avviso “#Conciliamo” – 8 novembre 2019
Cause di esclusione (Art. 5) | Ø gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Ø fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o procedimento in corso per la dichiarazione di tali suindicate situazioni;
Ø gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità;
Ø aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
Ø violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
Ø violazione in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (L. 68/1999).
Il suindicato elenco è da ritenersi comunque non esaustivo rispetto alle cause di esclusione di cui al summenzionato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2015. In caso di interesse da parte della Vostra società, occorrerà valutare l’assenza di ogni possibile causa di esclusione analizzando, anche congiuntamente, la citata disposizione di Legge.
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Criteri di valutazione dei progetti (Art. 11) | La Commissione di ammissione e valutazione, appositamente creata, attribuirà ai progetti un punteggio massimo di 100, così suddiviso:
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