
Ferie arretrate e Obbligo di fruizione: scadenza al 30 giugno 2022
Come già noto nell’articolo 10 del decreto legislativo 2003, n. 66, viene dichiarato che ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane.
Questo periodo annuale di ferie retribuite va goduto almeno per due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; e le due restanti settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Detto ciò, per le ferie maturate dal lavoratore nell’anno 2020, i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione – termine entro il quale vanno godute le ulteriori 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni) – scadrà il prossimo giovedì 30 giugno 2022.
La mancata fruizione delle ferie arretrate maturate comporterà delle sanzioni amministrative per i datori di lavoro e, inoltre, anche un danno a carico del lavoratore, il quale non ha avuto la possibilità di recuperare le energie psicofisiche. Infatti, lo stesso può agire in giudizio per il risarcimento del danno, oppure pretenderne il godimento, anche se in ritardo.
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