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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione: scadenza al 30 giugno 2022

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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione: scadenza al 30 giugno 2022

Come già noto nell’articolo 10 del decreto legislativo 2003, n. 66, viene dichiarato che ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane.

Questo periodo annuale di ferie retribuite va goduto almeno per due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; e le due restanti settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Detto ciò, per le ferie maturate dal lavoratore nell’anno 2020, i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione – termine entro il quale vanno godute le ulteriori 2 settimane di ferie (pari a 14 giorni) – scadrà il prossimo giovedì 30 giugno 2022.

La mancata fruizione delle ferie arretrate maturate comporterà delle sanzioni amministrative per i datori di lavoro e, inoltre, anche un danno a carico del lavoratore, il quale non ha avuto la possibilità di recuperare le energie psicofisiche. Infatti, lo stesso può agire in giudizio per il risarcimento del danno, oppure pretenderne il godimento, anche se in ritardo.

Per leggere tutto nel dettaglio scarica la circolare redatta appositamente dai nostri Consulenti del Lavoro.

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Contribuzione su ferie non godute

Contribuzione su ferie non godute

Si ricorda che, come anticipato nella circolare di Studio n. 38 del 26/11/2018, nel mese di luglio 2019 verranno assoggettate a contribuzione le ferie maturate alla data del 31 dicembre 2017 e non godute durante i 18 mesi successivi alla data predetta.
 
Con Messaggio n. 118 dell’8/10/2003, l’INPS ha infatti confermato la permanenza dell’obbligo contributivo entro l’ultimo giorno del 18° mese successivo (o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale) al termine dell’anno di maturazione delle ferie maturate e non usufruite, anche per la parte di queste che non possono essere indennizzate per espresso divieto di legge.
 
Pertanto, nella mensilità di luglio 2019 (salvo diverso termine stabilito dal CCNL di riferimento), andrà assoggettata a contribuzione la retribuzione figurativa corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti relativi nell’anno 2017; il relativo versamento avverrà tramite modello F24 con scadenza 20 agosto 2019.
 
Si specifica, infine, che l’importo versato potrà essere successivamente recuperato nel mese di effettivo godimento di giornate di ferie da parte del lavoratore.
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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