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Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale – bis

Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale – bis

Facciamo seguito alla nostra circolare del 24 giugno u.s. di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato che il 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020, con cui, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) è stato abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il credito per lavoro dipendente e assimilato (cd. “Bonus Renzi”), previsto dall’art. 13 comma 1bis del Tuir, ed introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale composto da un trattamento integrativo del reddito nonché da un’ulteriore detrazione.

Si rammenta che in sostituzione del “Bonus Renzi”, il citato decreto prevede un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef, che consta di due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo:

  1. Trattamento integrativo del reddito: per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendete e assimilato. Tale misura è applicabile a partire dal secondo semestre del 2020 e poi “a regime” dall’anno 2021.
  2. Ulteriore detrazione fiscale: per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre del 2020.

Richiamando integralmente quanto da noi illustrato con la citata nostra circolare del 24 giugno u.s., alleghiamo alla presente:

  • informativa per il personale dipendente (in formato .doc);
  • modulo di richiesta applicazione/non applicazione delle nuove misure fiscali da far compilare e sottoscrivere a ciascun dipendente (in formato .pdf editabile).
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Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Segnaliamo che il 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020, con cui, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) è stato abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il credito per lavoro dipendente e assimilato (cd. “Bonus Renzi”), previsto dall’art. 13 comma 1bis del Tuir, ed introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale composto da un trattamento integrativo del reddito nonché da un’ulteriore detrazione.

Infatti, in sostituzione del “Bonus Renzi”, il citato decreto prevede un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef, che consta di due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo:

  1. Trattamento integrativo del reddito: per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendete e assimilato. Tale misura è applicabile a partire dal secondo semestre del 2020 e poi “a regime” dall’anno 2021.
  2. Ulteriore detrazione fiscale: per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre del 2020.

In ragione della temporaneità della durata delle nuove misure, nonché dell’annunciata revisione dell’intero sistema dell’Irpef non è stato modificato il TUIR.

  1. Trattamento integrativo del reddito

Aspetti generali

Il nuovo beneficio, disciplinato dall’art. 1 del DL n. 3/2020, viene espressamente definito dalla norma come un sostegno al reddito, in quanto ha la specifica funzione di integrare i netti delle buste paga dei dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro.

I beneficiari

I destinatari delle nuove misure sono gli stessi soggetti cui è applicabile la detrazione di lavoro disciplinata dall’art. 13, comma 1 del Tuir, nonché quelli che beneficeranno fino al 30 giugno 2020 del precedente credito bonus irpef di cui all’art 13 comma 1-bis del Tuir (960,00 euro annui, riproporzionati per i redditi da 24.600 a 26.600 euro).

Si tratta pertanto dei titolari dei seguenti redditi:

  • di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 lett. a) (redditi di pensione)
  • assimilati al lavoro dipendente limitatamente alle tipologie previste dalle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell’art. 50 comma 1 del Tuir (tra i quali ad esempio stageur e borsisti, cococo/amministratori e sindaci/componenti collegi e commissioni etc.).

Sono esclusi dalla riduzione le altre casistiche di redditi di lavoro assimilati previste dall’art. 50 del Tuir quali i compensi dei medici in intramoenia (lett. e), le indennità per pubblica funzione (lett. f), le indennità parlamentari (lett. g), le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato diverse da quelle con funzione previdenziale (lett. h) e gli assegni periodici a cui non concorrono né reddito né capitale (lett. i), quali ad esempio gli assegni di mantenimento all’ex coniuge.

 

Le condizioni di spettanza

La condizione richiesta, secondo lo stesso schema previsto per il “bonus Renzi”, è che il lavoratore percepisca un reddito (di lavoro dipendente o assimilato) la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, generi un risultato positivo.

In sintesi si deve trattare di un reddito “capiente”, nel senso cioè idoneo a scontare il prelievo Irpef, dopo aver scomputato la sola detrazione di lavoro.

In concreto si tratta di quei soggetti il cui reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in un intero annuo sia superiore 8.145,00 euro, in quanto al di sotto di tale reddito l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro.

Come già previsto attualmente dall’art. 13, c. 6-bis, Tuir, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, che non può superare i 28.000 euro, l’articolo 3 del DL n. 3/2020, specifica che questo deve intendersi al lordo della quota esente prevista, per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero dall’art. 44, c. 1, DL n. 78/2010 e per i lavoratori impatriati dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015.

Operativamente questo vuol dire che al reddito imponibile esposto nei punti 1 e/o 2 della Certificazione Unica 2020 (reddito 2019) deve essere sommata la corrispondente quota esente indicata rispettivamente nei punti 463 (per il cosiddetto rientro dei cervelli) o 465 (per i cosiddetti lavoratori impatriati) della sezione “Altri dati” della certificazione.

 

Il calcolo del trattamento integrativo

La regola di carattere generale di determinazione della misura è quella di riproporzionamento dell’importo, ovvero:

  • euro 600 per il secondo semestre 2020;
  • euro 1.200 dall’anno 2021,

in base al periodo di lavoro (e quindi ai giorni) dell’anno. L’importo dell’integrazione è fisso per tutti e pari a circa 100 euro mensili, quindi a complessivi 600 euro per il secondo semestre 2020 e a 1.200 euro per l’anno 2021.

 

Il recupero del beneficio

nnovativo è invece il meccanismo dell’eventuale recupero del beneficio riconosciuto, che in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto risultasse non spettante, previo eventuale riconoscimento anche dell’ulteriore detrazione dell’art. 2 del DL n. 3/2020.

L’articolo 1 del DL n. 3/2020, nella versione modificata in sede di conversione, prevede infatti che se l’importo del recupero complessivamente dovuto sia superiore all’importo di 60 euro, il sostituto deve rateizzarlo in otto mensilità a partire da quella di effettuazione del conguaglio.

 

Il conguaglio del datore di lavoro

L’importo del trattamento integrativo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà poi oggetto di recupero attraverso la compensazione in F24 ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (il relativo codice tributo non è ancora stato reso noto dall’Agenzia delle Entrate).

  1. L’ulteriore detrazione fiscale

In attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni Irpef, per il solo secondo semestre 2020, per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, l’art. 2, DL n. 3/2020 riconosce un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato.

 

Le condizioni di spettanza

Anche ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il riconoscinto dell’ulteriore detrazione, che non può superare i 40.000 euro, l’articolo 3 del DL n. 3/2020, prevede l’obbligo di considerare la quota di reddito esente prevista, per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero dall’art. 44, c. 1, DL n. 78/2010 e per i lavoratori impatriati dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015. Come previsto per il trattamento integrativo del reddito, il reddito complessivo deve essere altresì considerato al netto del valore dell’abitazione principale.

 

Il calcolo della detrazione

La regola di carattere generale di determinazione dell’ulteriore detrazione, al pari del trattamento di integrazione del reddito, è quella di riproporzionamento dell’importo spettante in base al periodo di lavoro (e quindi ai giorni).

L’importo spettante non è quindi fisso, ma varia in funzione dell’importo del reddito complessivo, nella seguente misura:

per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro: l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo (480,00 euro) più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito, secondo la formula:

 

480,00 + (120,00 × 35.000,00 – Reddito complessivo)

7.000

 

per i redditi over 35.000 e fino a 40.000 euro: l’ulteriore detrazione è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, in base alla seguente formula:

 

480,00 × (40.000,00 – Reddito complessivo)

5.000,00

 

Il recupero

Anche per l’ulteriore detrazione, l’art. 2, DL n. 3/2020 prevede il meccanismo del recupero del beneficio complessivamente non spettante di importo superiore a 60 euro, mediante otto rate trattenute dal sostituto d’imposta a partire dal mese di effettuazione del conguaglio a debito (mese di cessazione del rapporto di lavoro o di conguaglio di fine anno).

 

Le istruzioni operative

Sebbene il rinnovato meccanismo di “cuneo fiscale” ricalchi, soprattutto per il trattamento di integrazione del reddito, la struttura del precedente bonus Renzi, si attendono specifiche istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate soprattutto relative al nuovo meccanismo di recupero degli importi non spettanti, al recupero e versamento degli importi erogati o trattenuti dal sostituto d’imposta, nonché alla gestione del “passaggio” da “Bonus Renzi” alla nuova misura, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni del mese di giugno che, dal tenore letterale della norma, potrebbero non beneficiare del “Bonus Renzi” né del nuovo trattamento.

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Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti
 
Segnaliamo che la conversione in Legge del decreto in oggetto (cfr. nostra nota del 30 ottobre u.s. di pari titolo) ha riscritto interamente l’art. 4, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, eliminando la nuova figura del “sostituto del sostituto d’imposta” che era presente nel testo originario del decreto ed introducendo una nuova procedura che obbliga gli appaltatori al frazionamento dei modelli F24 in base alle prestazioni rese presso i diversi committenti. 
 
Di seguito Vi illustriamo quindi la nuova disciplina fiscale in ambito di appalti e subappalti, alla luce del provvedimento in titolo nonché delle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
La norma in commento inserisce al D.Lgs. n. 241/1997 l’articolo 17-bis vo n. 241 del 1997, con il quale si introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
 
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i  cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
 
La norma quindi pone a carico:
 
dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice
  • l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”;
  • l’onere di fornire a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati da ciascun committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione e delle relative ritenute fiscali;
del committente
  • l’onere della verifica del versamento, richiedendo all’appaltatrice una copia delle deleghe di pagamento, che quest’ultima dovrà rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, nonché l’elenco dei lavoratori sopra menzionato.
CAMPO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI INTERESSATI
La disciplina in commento, finalizzata a contrastare la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, introduce nuove regole riguardanti il versamento (e le compensazioni) delle ritenute dei sostituti d’imposta e si applica a tutti gli appaltatori e subappaltatori che impiegano lavoratori subordinati nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e, dall’altra parte, a tutti i committenti di opere o servizi con importo complessivo annuo superiore a tale valore. 
 
DECORRENZA
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (di conseguenza relativamente ai versamenti che dovranno essere eseguiti il prossimo mese di febbraio 2020, la cui scadenza è fissata al 17 febbraio, cadendo di domenica il giorno 16), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il Decreto in commento dispone che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione per provvedere al versamento di:
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Ciò comporta che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati) senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
 
COMPILAZIONE MOD. F24 DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI INTERESSATE
Per quanto riguarda la compilazione delle deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito indicazioni al fine di consentire l’identificazione della delega per singolo committente. 
 
Fermo restando che i versamenti sono effettuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente, su ciascuna delega di pagamento mod. F24 occorrerà indicare nella sezione “Contribuente”:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel campo “Codice identificativo”.
I SOGGETTI ESCLUSI – LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 
Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 
Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione (da allegare alla comunicazione che dovrà essere trasmessa al committente) attestante la presenza dei predetti requisiti sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed avrà validità per un periodo di 4 mesi dalla data del rilascio.
 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire alle imprese interessate -ed in possesso dei requisiti previsti- di avvalersi della predetta certificazione (ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente) renderà disponibile il relativo servizio di richiesta e trasmissione della certificaizone entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del prossimo 17 febbraio. 
 
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Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.

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