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Covid News e normative Normativa

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione in titolo contiene numerose misure in materia di lavoro che esamineremo nel corso delle prossime ore, ed in merito alle quali Vi relazioneremo -come di consueto- con la massima tempestività.

Anticipiamo che l’art. 10 della disposizione in commento contiene la proroga dei termini per la trasmissione telematica del modello 770/2020, il cui nuovo termine è fissato al 10 dicembre 2020.

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Enti News e normative Normativa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Modifica del 30 settembre 2020 all’Accordo di rinnovo del 24 luglio 2019

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo – Modifica del 30 settembre 2020 all’Accordo di rinnovo del 24 luglio 2019

Come noto, il 24 luglio 2019 la FIAVET, la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTUCS – UIL hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, il quale ha previsto la corresponsione a favore del personale in forza alla suddetta data di un importo una tantum suddiviso in tre tranches (ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020).

Come da nostra circolare dell’8 maggio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente crisi che ha colpito il settore del turismo, con l’accordo del 30 marzo 2020 le parti sociali hanno deciso di rinviare l’erogazione della seconda tranche di marzo 2020 al mese di novembre 2020.

Il 30 settembre 2020 le Parti, preso atto dell’emergenza sanitaria ancora in corso e vista le possibili conseguenze economiche, hanno stipulato un verbale di accordo con il quale si è concordato il posticipo del pagamento della terza tranche di una tantum da settembre 2020 al 30 marzo 2021, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore sottoscritti in materia.

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Enti News e normative Normativa

CCNL Dipendente Imprese Servizi Postali in appalto – Accordo di Rinnovo

CCNL Dipendente Imprese Servizi Postali in appalto – Accordo di Rinnovo

Contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese esercenti servizi postali. 

Il 14 luglio è stato siglato un’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti sevizi postali in appalto, il quale è scaduto il 31 dicembre 2016. Tale accordo è stato firmato da FISE – ASSOPOSTE, SLC – CGIL, SLP – CISL e UIL – POSTE.

La scadenza è stata fissata per il 31 dicembre 2021 per la parte normativa e per la parte economica.

All’interno di questo accordo vengono elencate le notizie più rilevanti riguardanti le seguenti sezioni:

  • Classificazione del personale e introduzione del nuovo livello 3S (Art.5);
  • Mansioni superiori (art. 6);
  • Cessazione di appalto (art. 7);
  • Part time (art. 9);
  • Contratto a tempo determinato (Art. 10);
  • Contratto di somministrazione (art. 13) e lavoro ripartito (art. 14);
  • ROL (Art. 16, lavoro notturno (art 19), giorni festivi (art. 22) e permessi (art. 24);
  • Tutela dei lavoratori affetti da ludopatia ed etilisti (art. 25);
  • Malattia (art. 32)
  • Nuovi minimi retributivi e corresponsione della retribuzione (Art. 40);
  • Indennità di mensa (art. 43, lett. C);
  • Indumenti di lavoro (art. 48);
  • Contributo dei datori di lavoro al conseguimento di titoli abilitativi superiori (nuovo articolo),
  • Una tantum.

Di seguito puoi scaricare la circolare redatta dai nostri Consulenti del lavoro Payroll e leggere in modo approfondito tutti i dettagli al riguardo.

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Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s. (Suppl. Ordinario n. 21) è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, recante ulteriori misure urgenti di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore in data 19 maggio 2020.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni per evitare licenziamenti (art. 60);
  2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (art. 68);
  3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): estensione della durata (art. 70);
  4. Ri-finanziamento ammortizzatori sociali (Art. 71);
  5. Congedo parentale speciale ex art. 23 D.L. n. 18/2020 (art. 72);
  6. Permessi ex L. 104/92 retribuiti (art. 73);
  7. Divieto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80);
  8. Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti (Art. 84);
  9. Fondo nuove competenze (art. 88);
  10. Smart working (art. 90);
  11. Proroghe contratti a termine (art. 93);
  12. Incentivi Inail per interventi in materia di sicurezza dei lavoratori (art. 95);
  13. Emersione di rapporti di lavoro (art. 103);
  14. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  15. Cessione dei crediti d’imposta (art. 122);
  16. Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (artt. 126 e 127);
  17. Piano degli spostamenti casa-lavoro e “mobility manager” (art. 229);
                  

1. Sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni per evitare licenziamenti (art. 60)

Con l’articolo in questione è prevista la possibilità per le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio di adottare misure di aiuto finalizzate a ridurre i costi salariali per i datori di lavoro, comprese le quote contributive e assistenziali (anche per i lavoratori autonomi), e sono

destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

 

Gli aiuti per il pagamento delle retribuzioni potranno essere concessi per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, esclusivamente per i dipendenti che  altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 ed a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo la propria attività durante tutto il periodo per il quale sarà concesso l’aiuto.

 

La sovvenzione non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario, e potrà essere cumulata con altre misure di sostegno all’occupazione (inclusa la sospensione del versamento delle imposte e dei contributi), purchè il sostegno complessivo non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.

 

2. Cigo e Fis: prolungamento dei periodi di godimento (art. 68)

L’articolo in commento interviene modificando l’articolo 19 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo u.s., introducendo la possibilità -per le aziende che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9  settimane – di fruire di ulteriori:

  • 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto;
  • 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

 

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti  al  1° settembre a condizione essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente  concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

 

La norma dispone inoltre che ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “Covid-19” ed in rapporto al periodo di paga ed alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, spetta l’assegno per il nucleo familiare.

 

Viene inoltre reintrodotto l’obbligo di l’informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

E’ stato introdotto il termine (31 maggio p.v.) per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo detto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere autorizzato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

3. Cigd: prolungamento dei periodi di godimento (art. 70)

L’articolo in commento interviene modificando l’articolo 22 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo u.s., introducendo la possibilità -per le aziende che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane – di fruire di ulteriori:

  • 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto;
  • 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

 

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo  e  sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi  precedenti  al 1° settembre a condizione essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente  concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

 

Viene inoltre reintrodotto l’obbligo di l’informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

4. Ri-finanziamento degli ammortizzatori sociali (art. 71)

L’art. 71 del Decreto in commento prevede, -qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19- la possibilita’ di una più ampia coperturarispetto a quella già assicurata dai rifinanziamenti di cui alle precedenti schede n. 3 e 4, ed istituisce al riguardo un apposito capitolo di bilancio con dotazione -per l’anno in corso- pari a 2.740,8 milioni di euro.

 

5. Congedo parentale speciale ex art. 23 D.L. n. 18/2020 (art. 72)

Il congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020, ovvero il congedo previsto per la cura dei figli fino all’età di 12 anni durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, è stato incrementato di ulteriori 15 giorni (per un totale quindi di 30 giorni), da fruirsi -in modo continuativo o frazionato- entro il prossimo 31 luglio. 

 

Rammentiamo inoltre che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 annihanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia  e  delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti di  sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa).

 

6. Permessi ex L. 104/92 retribuiti (art. 73)

Come noto, l’art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020 aveva previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex Legge n. 104/1992.

 

Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge 104/1992, i lavoratori aventi diritto potevano fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, potevano essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

 

Il cd. “Decreto Rilancio” prevede adesso ulteriori 12 giorni di permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.   

 

Si rammenta che i beneficiari dei permessi in commento sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave e che hanno diritto alla fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992.

 

I lavoratori che hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno 2020, non dovranno presentare nessuna nuova domanda, ma potranno già fruire delle suddette ulteriori 12 giornate. I datori di lavoro devono pertanto considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

 

I lavoratori privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità dovranno presentare domanda secondo le modalità già in uso per i permessi ex art. 33 della norma in titolo. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

 

7. Divieto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

Per effetto della modifica apportata all’articolo 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 16 agosto 2020, i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

8. Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti (Art. 84)

Ai lavoratori autonomi e liberi professionisti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

 

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennita‘ per il mese di maggio 2020pari a 1.000 euro.

 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali  bbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio u.s. è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

 

9. Fondo nuove competenze (art. 88)

L’art. 88 del Decreto in commento prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa,  con  le quali parte dell’orario di lavoro venga finalizzato a  percorsi formativi.

 

Gli oneri relativi a dette ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

 

Con un successivo apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni a partire dal 19 maggio u.s., saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del suindicato limite di spesa.

 

10. Smart working (art. 90)

Fino al 31 luglio p.v., i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, e nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a 23 della legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

La prestazione lavorativa in regime di smart working può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Si rammenta infatti che, a differenza del cd. “Telelavoro”, in caso di smart working il datore di lavoro non ha l’obbligo di fornire la strumentazione necessaria allo svolgimento della prestazione di lavoro (es. pc, connesione internet, etc.).

 

Fino al 31 luglio p.v., i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica tranne il portale “ClicLavoro” i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita’ agile, accedendo alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del D.P.C.M del 1° marzo 2020.

 

11. Proroghe contratti a termine (art. 93)

Come noto, con decorrenza dal 31 ottobre 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 96/2018 (di conversione del D.L. n. 87/2018, cd. “Decreto Dignità”), la durata massima complessiva per i contratti di lavoro a termine è ridotta a:

– 12 mesi (senza causali);

– 24 mesi (in presenza delle causali al superamento dei 12 mesi).

 

Per comodità, si rammenta che ci si riferisce, in tal senso, ai contratti stipulati:

– tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (anche per effetto di una successione di contratti o di periodi in somministrazione di lavoro a tempo determinato);

– per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente da eventuali periodi di interruzione tra un rapporto e l’altro.

 

I contratti a termine possono quindi essere prorogati/rinnovati -fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi- con l’obbligatoria indicazione di una delle seguenti causali:

a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

b) Esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;

c) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

La norma appena varata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone che è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle sopra richiamate ragioni giustificatrici di cui all’articolo 19, comma 1, del richiamaro D.Lgs. n. 81/2015.

 

12. Incentivi Inail per interventi in materia di sicurezza dei lavoratori (art. 95)

L’articolo 95 della norma in commento, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19  negli ambienti di lavoro, siglato dal Governo e dalle Parti sociali lo scorso 14  marzo ed integrato il 24  aprile u.s., l’INAIL promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese -anche individuali- iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane che, successivamente al 17 marzo 2020 hanno attuato interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

– dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

 

13. Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 nonché per favorire, allo stesso tempo, l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare una apposita istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare -tuttora in corso- con cittadini italiani o cittadini stranieri.

 

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

 

14. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L’art. 120 del decreto in commento, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessita’ di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai seguenti soggetti:

a) esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in  luoghi  aperti  al  pubblico;

b) associazioni;

c) fondazioni ed altri enti privati (compresi gli enti del Terzo settore),

è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corrente anno per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ovvero:

– interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;

– realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

– acquisto di arredi di sicurezza;

– investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta in questione è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed sarà utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24.

 

15. Cessione dei crediti d’imposta  (art. 122)

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sottoelencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Per effetto dell’art. 122 in commento potranno pertanto essere ceduti i seguenti crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge  17   marzo   2020,   n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

16. Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (artt. 126 e 127)

Con riferimento alla nota sospensione dei versamenti/adempimenti fiscali e contributivi, il Decreto in commento prevede le seguenti novità:

– l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020;

nonchè

– la proroga al 16 settembre 2020:

  • della ripresa dei versamenti tributari/contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
  • dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 agosto p.v. riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

 

17. Piano degli spostamenti casa-lavoro e “mobility manager” (art. 229)

Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese (e le pubbliche amministrazioni) con singole unità locali con piu’ di 100 dipendenti che siano ubicate:

– in un capoluogo di Regione;

– in una Città metropolitana;

– in un capoluogo di Provincia;

ü in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti,

sono tenute ad

–  adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un “piano degli spostamenti casa-lavoro”  del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale;

–  nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

 

Il Mobility Manager dovrà occuparsi di promuovere, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilita’ sostenibile.

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Covid Famiglia News e normative Normativa

Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – ulteriori indicazioni ed istruzioni operative

Con la circolare n. 47 del 28 marzo scorso, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 e a quanto già indicato con i messaggi n. 1287/2020 e 1321/2020, in particolare con riferimento a:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

2. Assegno ordinario (FIS);

3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Nelle schede di seguito allegate, abbiamo provveduto ad aggiornare il contenuto della nostra circolare del 25 marzo scorso illustrandoVi anche quanto precisato dall’Istituto con la circolare in titolo.

Segnaliamo, inoltre, che lo scorso 30 marzo l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha sottoscritto con le principali Associazioni di Categoria e OO.SS. una convenzione in tema di anticipazione degli ammortizzatori sociali in commento in favore dei lavoratori destinatari, convenzione di cui di seguito illustriamo il contenuto.

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”

Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” le seguenti aziende:
  • industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • addette all’armamento ferroviario;
  • industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. n. 197/2015).
 
 
Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. 
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’INPS ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con altra causale. 
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS. 
 
 
Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”
Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento. 
 
A riguardo, segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
  • le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
 
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
  • informazione,
  • consultazione ed 
  • esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.
 
 
La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020. 
Tuttavia, posto che:
  • lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
  • al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità. 
 
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, L’Ente prevedienziale ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020) il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
 
In sede di presentazione della domanda, le aziende interessate non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari, tramite apposito file in formato “.csv”.
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. 
È fatta salva la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente tramite Dm10, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’azienda.
 
Nota Bene:
Alle aziende interessate che ci hanno richiesto l’invio della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale in questione, si chiede di volerci segnalare se intendono anticipare la prestazione ai propri lavoratori oppure se intendono avvalersi dell’intervento diretto da parte dell’INPS. In caso di mancata segnalazione in tal senso, in fase di domanda provvederemo a lasciare inalterata la scelta proposta dal portale INPS (anticipazione da parte dell’azienda). 
 
 
CIGO e ferie residue
Con la circolare in questione, l’INPS ha inoltre precisato che, in considerazione dell’eccezionalità delle circostanze e delle conseguenti misure attuate, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO. Pertanto, non occorrerà chiedere ai lavoratori di smaltire le proprie ferie residue fino alla data di richiesta di integrazione salariale. 
Per tale ragione nella domanda di CIGO è stato eliminato il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Si rammenta infine che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
 
 
 
FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO 
 
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende, anche non organizzate in forma d’impresa, che:
  • occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
 
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
 
 
Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento. 
L’INPS ha infatti precisato che: 
  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
 
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
  • informazione,
  • consultazione ed
  • esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS. 
 
 
La domanda amministrativa all’INPS
Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
 
Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità. 
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni
al nucleo familiare.
 
 
 
CIGD – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA “COVID-19” 
 
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGD con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” tutte le aziende del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
Sono esclusi dal trattamento salariale in questione i datori di lavoro dimestico e le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. 
L’INPS, con la circolare de qua, ha precisato che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti).
 
 
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende purchè risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020. 
 
 
Le novità dell’istruttoria
Con riferimento all’istruttoria e alle condizioni per l’accesso allo strumento in commento, con il messaggio n. 1287/2020 l’INPS ha precisato che:
  • ai lavoratori beneficiari è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
  • non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, 
  • non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro;
  • non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La fase sindacale
Premettendo che la fase sindacale è obbligatoria solo per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, segnaliamo che l’accordo dovrà essere stipulato anche telematicamente con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, seguendo le indicazioni che ciascuna regione ha fornito attraverso la propria normativa regionale e utilizzando le tracce di accordo predisposte proprio dalle regioni medesime.  
Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono dispensate dalla fase sindacale preliminare e possono presentare direttamente la domanda amministrativa di concessione dello strumento in commento. 
A riguardo, si segnala tuttavia che alcune regioni italiane (ad es. Veneto ed Emilia Romagna), a seguito della stipula di accordi quadro in materia di CIGD con le OO.SS., hanno previsto anche per tali aziende l’obbligo di effettuare la procedura sindacale e che gli estremi di tale procedura sono elementi obbligatori della domanda in sede aministrativa. 
 
Nota bene:
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende che occupano fino ai 5 dipendenti, è previsto l’intervento diretto da parte dell’INPS.
 
 
Si segnala, infine, che l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Ai beneficiari del trattamento in commento è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) se spettanti.
 
 
 
CONVENZIONE TRA ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E OO.SS.  
 
La convenzione
Nella notte tra il 30 ed il 31 marzo scorsi, l’ABI ha definito con le parti sociali la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche che vi aderiranno un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito (CIGO e FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) previsti nel Decreto Legge n. 18/2020, rispetto al momento di pagamento dell’Inps.
 
La Convenzione prevede l’anticipazione di un importo forfetariamente determinato in 1.400,00 euro -tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale pari a 9 settimane- in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e della necessità di rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. 
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. 
 
Per questa ragione, l’ABI raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi telefonicamente alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi agli sportelli per ricevere l’importo sul conto corrente.
 
 
L’anticipazione
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite un’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. 
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
 
 
Lavoratori destinatari
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l`emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
 
 
Modalità operative
Al fine di fruire dell’anticipazione di cui alla Convenzione in commento, i lavoratori beneficiari dovranno presentare la domanda a una delle Banche aderenti, corredata dalla relativa documentazione che sarà loro richiesta dalla banca anche secondo le procedure in uso presso la Banca medesima. 
 
Le Banche dovranno altresì favorire il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità -in questa fase di emergenza sanitaria- di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
 
Con riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
 
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Facciamo seguito alla nostra circolare di ieri di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede suddivise come dal seguente elenco.

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24);

8. LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (ART. 26);

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO (ART. 29);

12. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30);

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE;

15. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (ART. 32);

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39);

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

18. SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46);

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64).

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

L’art. 19 del Decreto in commento introduce, a favore di tutti i datori di lavoro con sede legale e/o operativa sul territorio nazionale che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con la causale specifica denominata “Emergenza COVID-19”, appositamente prevista ex ante dal legislatore.

Il trattamento di integrazione salariale in commento può essere richiesto per un periodo massimo pari a 9 settimane, non necessariamente continuative, nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020.

Sotto il profilo procedurale, resta l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, fase che in virtù dell’eccezionalità del contesto può avvenire anche interamente in via telematica (la procedura quindi può essere esperita anche se non si sottoscrive un verbale di accordo sindacale). A tale riguardo la norma prevede che detta fase debba essere svolta entro 3 giorni successivi alla comunicazione (che nelle procedure di CIGO non generate dall’emergenza in titolo è preventiva), comunicazione il cui invio alle organizzazioni sindacali non è soggetto ad un termine. 

La successiva domanda amministrativa (da presentare telematicamente all’INPS, con le modalità che l’Istituto indicherà in una circolare di prossima emanazione) dovrà presumibilmente essere corredata dei documenti relativi alla suindicata procedura sindacale, e potrà essere inviata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Ai successivi commi da 3 a 8 è inoltre precisato che:

  • le 9 settimane in questionre non rientrano nel computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali CIGO/CIGS/FIS;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale del 9% sulle retribuzioni perse a causa della sospensione o riduzione d’orario;
  • è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS solo nel caso di documentate difficoltà finanziarie;
  • non è richiesto per i lavoratori beneficiari il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate alla data di presentazione della domanda; è infatti necessario che i lavoratori destinatari della misura in commento risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Rammentiamo inoltre che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, la prestazione di CIGO spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

Si ricorda infine che la misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e l’orario contrattualmente stabilito. Tale misura, per la generalità dei settori è riconosciuta entro il limite di un importo massimo mensile che per l’anno 2020 è pari a:

  • euro 998,18 (per le retribuzioni fino a euro 2.159,48);
  • euro 1.199,72 (per le retribuzioni oltre euro 2.159,48).

Per l’anno 2020 è previsto un limite di spesa -pari ad euro 1.347,2 milioni- superato il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

L’art. 20 del Decreto in commento dispone che le aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso trattamenti straordinari di cassa integrazione (CIGS) ovvero assegni di solidarietà, possono sospendere detti trattamenti e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria CIGS precedentemente autorizzata.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

L’art. 21 del Decreto in commento dispone che le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono sospendere detto trattamento e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

L’art. 22 del Decreto in esame dispone che alle aziende prive delle suindicate tutele (CIGO, CIGS o FIS) è concessa la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).

La norma infatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relative rispettivamente alla Cassa Integrazione in Deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), prevede che possono chiedere l’accesso alla CIGD tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 solo dipendente, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
A riguardo, si precisa che non si tratta di un accordo sindacale aziendale ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

Si ricorda che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga CIGD:

  • può essere richiesto alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  • è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda infine che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’azienda deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

 

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

È prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La sola sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per tali soggetti, i versamenti saranno effettuati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Non si potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Inoltre, le sospensioni di cui sopra operano -senza limiti di fatturato- per le aziende che operano nei settori maggiormente colpiti dallo stato di calamità contingente, ovvero:

  • Turistico alberghiero;
  • Termale;
  • Trasporti merci e passeggeri;
  • Ristorazione e bar;
  • Cultura (cinema e teatri);
  • Sport;
  • Istruzione;
  • Parchi di divertimento;
  • Eventi (fiere, convegni);
  • Sale giochi e centri scommesse.

Per i soggetti ai quali non si applica la sopra descritta sospensione -ovvero le aziende non rientranti nei suinelencati settori e che hanno avuto (nell’anno 2019) ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria è posticipato dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.

 

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

Lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.

A decorrere dal 5 marzo scorso, in conseguenza dei provvedimenti di Legge che hanno sancito la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori  lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione del congedo in commento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Seppure previsto, dobbiamo attendere le modalità operative di richiesta e di esposizione in Uniemens.

In alternativa al summenzionato congedo speciale, i lavoratori possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso. 

 

Lavoratori con figli di età tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale ultimo congedo è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24)

È prevista la possibilità di incrementare di 12 giorni complessivi -per i mesi di marzo e di aprile- i permessi a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.

Per il personale sanitario, il beneficio in commento è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

8. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA (ART. 26);

Per i lavoratori del settore privato che si trovino

  • in quarantena con sorveglianza attiva;
  • in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

i suddetti periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e dai CCNL, e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

 

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

I lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa al congedo parentale speciale illustrato al precedente punto 6, possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso.

 

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

Per i lavoratori liberi professionisti titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione, il professionista o il collaboratore dovranno presentare domanda all’Inps.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO (ART. 29);

Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 17 marzo scorso, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero è esente da imposte e da contribuzione.

 

12. LAVORATORI AGRICOLI (ART. 30);

Per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalità operative di richiesta.

 

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE (ART. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentaszione delle domande di NASpI e DIS-COLL previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è comunque garantita la decorrenza della prestazione a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

15. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, è prorogato -solo per le domande non già presentate in competenza 2019- al giorno 1° giugno 2020.

 

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39)

I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge  n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle sopra citate condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa deve essere riconosciutas dai datori di lavoro la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

 

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi fino al 17 maggio 2020 gli obblighi di ricerca del lavoro e attività di pubblica utilità connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ovvero:

  • la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti;
  • l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
  • l’adesione a un percorso di inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.

 

18. SOSPENSIONE LICENZIAMENTI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE (ART. 46);

A far data dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Per il medesimo periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo scorso i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non possono recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni economiche/organizzative) ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

Ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente (per l’anno 2019) di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di laroro in qualità di sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, compensando poi l’incentivo erogato avvalendosi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese dagli stessi sostenute (e documentate) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000,00 euro. 

Le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione sono da definirsi con un Decreto di successiva emanazione. 

 

Nota bene – Ammortizzatori sociali

Segnaliamo che prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è opportuno attendere le istruzioni che rilascerà Inps con una circolare di prossima pubblicazione.
Per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Non è pertanto possibile al momento trasmettere le domande ramministrative relative a tali strumenti, ferma resatando la possibilità di avviare la fase di consultazione sindacale sopra descritta.
Per le aziende multilocalizzate è allo studio da parte del Governo la possibilità di presentare un’unica domanda indirizzata direttamente al Ministero del Lavoro.

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Solidarietà Digitale: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Solidarietà Digitale: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Desideriamo informarvi che imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti.

Tutti i servizi e le soluzioni innovative, cui è possibile accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, sono disponibili al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.

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Coronavirus – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Coronavirus – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza “coronavirus”

Segnaliamo che si è appena conclusa la conferenza stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale il Presidente del Consiglio ha informato la stampa su quanto discusso nel corso dell’odierna riunione dei Ministri.

Nel corso della conferenza è stata annunciata per venerdì 13 p.v. (dopodomani) l’emanazione di un Decreto Legge che conterrà le misure economiche a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza COVID-19, tra le quali la sospensione dei versamenti contributivi e l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO/CIGD/FIS).

Pertanto, solo a seguito dell’emanazione dell’annunciato Decreto, potremo supportarVi ed assisterVi in modo esaustivo e completo, seguendo le procedure che il Governo indicherà per l’attivazione delle misure di sostegno alle imprese.

Nell’attesa di tale provvedimento, in caso di temporanea chiusura o contrazione dell’attività, richiamando quanto indicato nella nostra circolare informativa di ieri, nonché quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, si suggerisce di utilizzare le ferie residue ed eventualmente i congedi previsti dai CCNL.

Qualora abbiate diverse e più urgenti esigenze, vi chiediamo di contattarci al fine di potervi supportare in tutto quanto di vostra necessità.

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Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza “coronavirus”

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza “coronavirus”

Segnaliamo che il Governo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 contenenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale rispettivamente a partire dall’8 e dal 9 marzo u.s. e fino al 3 aprile 2020.
 
Il D.P.C.M. 9 marzo infatti ha previsto l’allargamento di quella che era inizalmente definita “zona rossa” a tutta la nazione, introducendo misure di restrizione più severe che saranno in vigore fino al prossimo 3 aprile.
 
In attesa della pubblicazione di un ulteriore -annunciato- decreto che dovrebbe fornire le indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali che troveranno applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori, di seguito Vi forniano i seguenti suggerimenti per gestire -nell’urgenza- l’attuale situazione di emergenza.
 
 

PERSONALE CHE PUÒ ESSERE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI MEDIANTE SMART WORKING

Laddove possibile, si suggerisce di promuovere il lavoro agile (smart working) da remoto, per limitare trasferimenti e viaggi dei dipendenti. Le riunioni e gli incontri dovranno essere effettuati in modalità web/tele conference le trasferte dovranno essere limitate ai casi più strettamente necessari.
Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che a partire dallo scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura semplificata massiva, da effettuarsi senza l’accordo individuale sottoscritto tra le aziende ed i lavoratori. Tale procedura sarà attiva fino al 31 luglio 2020 e consente il caricamento -con un unico flusso- anche di comunicazioni relative a più lavoratori.
 
 

PERSONALE CHE NON PUÒ ESSERE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI MEDIANTE SMART WORKING

Per i dipendenti che non sono inseribili in piani di Smart Working, si suggerisce in prima analisi, e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 di far utilizzare le ferie ed i congedi previsti dai rispettivi CCNL. In subordine, per tale personale si suggerisce l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO/CIGD/FIS).
 
 

PERSONALE LA CUI PRESENZA E’ RICHIESTA PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA

Per il personale la cui presenza è richiesta in azienda, si suggerisce di far utilizzare allo stesso la autocertificazione diffusa dal Ministero dell’Interno (che si allega alla presente) per la giustificazione degli spostamenti per il tragitto casa-lavoro. A supporto della autocertificazione -sulla quale le forze dell’ordine possono effettuare controlli- si suggerisce di esibire anche il tesserino di riconoscimento e/o una dichiarazione dell’azienda con la quale si richiede la prestazione lavorativa presso la sede dell’azienda stessa.
L’autocertificazione sembrerebbe non essere obbligatoria -ameno in alcuni comuni- se lo spostamento avviene nell’ambito dello stesso Comune. A tale proposito, trattandosi di disposizioni locali, suggeriamo di verificare i siti internet ed i canali istituzionali ufficiali dei Comuni.
 
Sempre, a tal riguardo, si segnala infatti che secondo le prime indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, i Decreto in commento non determinano il blocco:
  • delle attività produttive,
  • delle attività lavorative,
  • dei trasporti e della circolazione delle merci
Rientrano infatti nelle “comprovate esigenze lavorative” tutte le attività di impresa. Una nota esplicativa pubblicata dei Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Esteri chiarisce che:
  • le limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 8 marzo non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.
    (a meno che non si tratti di soggetti in quarantena o che siano risultati positivi al virus. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa l’autocertificazione allegata che dovrà essere resa alle forze di polizia in caso di controllo;
  • i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa;
  • le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

ACCESSO AGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO – CIGD – FIS

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in commento, sono state annunciate dal Governo ulteriori misure -da adottare mediante decreti che saranno emanati nei prossimi giorni- che riguarderanno le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eventuali misure aggiuntive a sostegno delle aziende e dei lavoratori. A tale riguardo, sarà nostra premura aggiornarvi con la maggiore tempestività possibile.

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