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Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.

È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento.

ARGOMENTO

  1. Proroga trasmissione telematica e consegna ai percipienti delle CU/2021 (art. 5, comma 20)
  2. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
  3. Blocco dei licenziamenti individuali e collettivi (art 8, commi 9 e 10)
  4. Indennità per lavoratori stagionali turismo, stab. termali, spettacolo e sport (art. 10)
  5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità (art. 15)
  6. Disposizioni in materia di NASpI (art. 16)
  7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
1. PROROGA DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2021 AL 31 marzo 2021 (ART. 5, COMMA 20)

L’articolo 5, comma 20 del Decreto in commento conferma la proroga (già anticipata con nostra circolare del 16 marzo u.s.) relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • consegna ai percipienti,

delle Certificazioni Uniche 2021 al 31 marzo 2021, così come anticipato dal comunicato stampa del MEF del 13 marzo 2021.

2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8)

Per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare domanda di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
  • Assegno ordinario (Fis), Cig in deroga (CIGD), per una durata massima di 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Come già previsto per il precedente periodo di 12 settimane introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021) per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione non è dovuto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro interessati.

Un aspetto innovativo rispetto alle precedenti disposizioni in materia è invece l’assenza della previsione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto in commento.

Se questo aspetto non interessa le aziende destinatarie della CIGO -posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili entro il prossimo 31 marzo 2021- e le 13 del decreto Sostegni solo a partire dal 1° aprile 2021, tale novità riguarda invece l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, periodo che -seppure in parte- si sovrappone al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal Decreto in commento.

L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece in precedenza dal legislatore, comporterebbe quindi la possibilità per i datori di lavoro beneficiari di FIS e CIGD -dal 1° aprile in poi- di poter godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dalla disposizione in commento.

La parziale sovrapposizione temporale tra il periodo in cui sono fruibili le 12 settimane normate dalla Legge n. 178/2020 e le 28 previste dal Decreto n. 41/2021 è rilevante anche per la diversa platea dei lavoratori interessati dai due interventi: infatti, alle prime 12 settimane possono accedere i lavoratori che sono in forza alla data del 1° gennaio 2021 (o comunque nei giorni successivi e fino al 4 gennaio), mentre alle 28 settimane possono accedere i lavoratori che risultano in forza alla data di entrata in vigore del Decreto n. 41/2021 ovvero al 23 marzo u.s..

Per accedere all’ammortizzatore occorrerà effettuare -come di consueto- la procedura di informativa nonché l’eventuale consultazione sindacale, con l’obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Un’ulteriore importante novità riguarda la possibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale per tutti gli ammortizzatori sociali, possibilità che in precedenza era preclusa per i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione in deroga CIGD.

Restano invariati i termini di invio delle domande di CIGO, FIS e CIGD, fissati entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione da parte dell‘INPS. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza delle domande in questione è fissato al 30 aprile 2021.

La semplificazione più rilevante introdotta dalla norma in commento riguarda -per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS- la trasmissione all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. E’ infatti introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41 che viene di fatto abolito, ottimizzando i tempi e i processi e riducendo i margini di errore e l’insorgere di problemi di trasmissione dei dati.

3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART 8, COMMI 9-11)

Ai commi 9-11 dell’art. 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

a) fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);

b) fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD).

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (ART. 10)

ll decreto Sostegni, all’art. 10, riconosce una indennità per i lavoratori maggiormente esposti, dal punto di vista economico, alle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Distinguiamo di seguito i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità in base al decreto Ristori e i nuovi beneficiari.

  • I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda;
  • Per i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta, il decreto Sostegni riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:
    – dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
    – in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e di pensione diretta.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto con apposita circolare.

5. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ (ART. 15)

L’articolo 15, del Decreto Sostegni prevede la proroga al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile, delle tutele riservate ai lavoratori fragili, consistenti nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene specificato inoltre che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento.

Ricordiamo che i “lavoratori in condizioni di fragilità” sono i seguenti (art. n. 26 del D.L. n. 18/2020):

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104“;
  • lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita“.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASPI (ART. 16)

Secondo quanto disposto dall’art. 16 del Decreto n. 41/2020, per le indennità NaSpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la richiesta di indennità di disoccupazione stessa, requisito previstodall’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 22 del 2015.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 17)

Durante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 è stata oggetto di numerose modifiche in materia di proroghe o rinnovi, il cui ricorso era stato ammesso, in ultimo, in via transitoria, in deroga all’obbligo di indicazione delle causali giustificative fino al 31 marzo 2021.

Nell’imminenza della suddetta scadenza, l’articolo 17 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) ha stabilito un’ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, estendendone l’applicabilità anche nei confronti dei datori di lavoro che ne abbiano già usufruito in precedenza.

A differenza dei precedenti interventi normativi, con la disposizione in commento il legislatore -al comma 2 dell’art. 17-, ha precisato altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Dal tenore letterale della formulazione sembra pertanto che si tratti di una misura nuova rispetto a quella concessa con i precedenti decreti emergenziali, e che di conseguenza, anche i datori di lavoro che hanno già fruito della precedente possibilità di proroga/rinnovo acausale, possano accedervi.

Infatti, se sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza sarebbe concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.

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Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – ulteriori indicazioni ed istruzioni operative

Con la circolare n. 47 del 28 marzo scorso, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 e a quanto già indicato con i messaggi n. 1287/2020 e 1321/2020, in particolare con riferimento a:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

2. Assegno ordinario (FIS);

3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Nelle schede di seguito allegate, abbiamo provveduto ad aggiornare il contenuto della nostra circolare del 25 marzo scorso illustrandoVi anche quanto precisato dall’Istituto con la circolare in titolo.

Segnaliamo, inoltre, che lo scorso 30 marzo l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha sottoscritto con le principali Associazioni di Categoria e OO.SS. una convenzione in tema di anticipazione degli ammortizzatori sociali in commento in favore dei lavoratori destinatari, convenzione di cui di seguito illustriamo il contenuto.

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”

Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” le seguenti aziende:
  • industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • addette all’armamento ferroviario;
  • industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. n. 197/2015).
 
 
Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. 
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’INPS ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con altra causale. 
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS. 
 
 
Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”
Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento. 
 
A riguardo, segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
  • le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
 
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
  • informazione,
  • consultazione ed 
  • esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.
 
 
La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020. 
Tuttavia, posto che:
  • lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
  • al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità. 
 
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, L’Ente prevedienziale ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020) il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
 
In sede di presentazione della domanda, le aziende interessate non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari, tramite apposito file in formato “.csv”.
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. 
È fatta salva la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente tramite Dm10, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’azienda.
 
Nota Bene:
Alle aziende interessate che ci hanno richiesto l’invio della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale in questione, si chiede di volerci segnalare se intendono anticipare la prestazione ai propri lavoratori oppure se intendono avvalersi dell’intervento diretto da parte dell’INPS. In caso di mancata segnalazione in tal senso, in fase di domanda provvederemo a lasciare inalterata la scelta proposta dal portale INPS (anticipazione da parte dell’azienda). 
 
 
CIGO e ferie residue
Con la circolare in questione, l’INPS ha inoltre precisato che, in considerazione dell’eccezionalità delle circostanze e delle conseguenti misure attuate, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO. Pertanto, non occorrerà chiedere ai lavoratori di smaltire le proprie ferie residue fino alla data di richiesta di integrazione salariale. 
Per tale ragione nella domanda di CIGO è stato eliminato il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Si rammenta infine che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
 
 
 
FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO 
 
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende, anche non organizzate in forma d’impresa, che:
  • occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
  • appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
 
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
 
 
Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento. 
L’INPS ha infatti precisato che: 
  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
 
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
  • informazione,
  • consultazione ed
  • esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS. 
 
 
La domanda amministrativa all’INPS
Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
 
Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità. 
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni
al nucleo familiare.
 
 
 
CIGD – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA “COVID-19” 
 
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGD con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” tutte le aziende del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
Sono esclusi dal trattamento salariale in questione i datori di lavoro dimestico e le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. 
L’INPS, con la circolare de qua, ha precisato che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti).
 
 
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende purchè risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020. 
 
 
Le novità dell’istruttoria
Con riferimento all’istruttoria e alle condizioni per l’accesso allo strumento in commento, con il messaggio n. 1287/2020 l’INPS ha precisato che:
  • ai lavoratori beneficiari è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
  • non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, 
  • non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro;
  • non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La fase sindacale
Premettendo che la fase sindacale è obbligatoria solo per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, segnaliamo che l’accordo dovrà essere stipulato anche telematicamente con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, seguendo le indicazioni che ciascuna regione ha fornito attraverso la propria normativa regionale e utilizzando le tracce di accordo predisposte proprio dalle regioni medesime.  
Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono dispensate dalla fase sindacale preliminare e possono presentare direttamente la domanda amministrativa di concessione dello strumento in commento. 
A riguardo, si segnala tuttavia che alcune regioni italiane (ad es. Veneto ed Emilia Romagna), a seguito della stipula di accordi quadro in materia di CIGD con le OO.SS., hanno previsto anche per tali aziende l’obbligo di effettuare la procedura sindacale e che gli estremi di tale procedura sono elementi obbligatori della domanda in sede aministrativa. 
 
Nota bene:
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
 
 
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende che occupano fino ai 5 dipendenti, è previsto l’intervento diretto da parte dell’INPS.
 
 
Si segnala, infine, che l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Ai beneficiari del trattamento in commento è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) se spettanti.
 
 
 
CONVENZIONE TRA ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E OO.SS.  
 
La convenzione
Nella notte tra il 30 ed il 31 marzo scorsi, l’ABI ha definito con le parti sociali la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche che vi aderiranno un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito (CIGO e FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) previsti nel Decreto Legge n. 18/2020, rispetto al momento di pagamento dell’Inps.
 
La Convenzione prevede l’anticipazione di un importo forfetariamente determinato in 1.400,00 euro -tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale pari a 9 settimane- in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e della necessità di rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. 
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. 
 
Per questa ragione, l’ABI raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi telefonicamente alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi agli sportelli per ricevere l’importo sul conto corrente.
 
 
L’anticipazione
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite un’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. 
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
 
 
Lavoratori destinatari
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l`emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
 
 
Modalità operative
Al fine di fruire dell’anticipazione di cui alla Convenzione in commento, i lavoratori beneficiari dovranno presentare la domanda a una delle Banche aderenti, corredata dalla relativa documentazione che sarà loro richiesta dalla banca anche secondo le procedure in uso presso la Banca medesima. 
 
Le Banche dovranno altresì favorire il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità -in questa fase di emergenza sanitaria- di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
 
Con riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
 
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Facciamo seguito alla nostra circolare di ieri di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede suddivise come dal seguente elenco.

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24);

8. LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (ART. 26);

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO (ART. 29);

12. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30);

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE;

15. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (ART. 32);

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39);

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

18. SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46);

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64).

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

L’art. 19 del Decreto in commento introduce, a favore di tutti i datori di lavoro con sede legale e/o operativa sul territorio nazionale che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con la causale specifica denominata “Emergenza COVID-19”, appositamente prevista ex ante dal legislatore.

Il trattamento di integrazione salariale in commento può essere richiesto per un periodo massimo pari a 9 settimane, non necessariamente continuative, nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020.

Sotto il profilo procedurale, resta l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, fase che in virtù dell’eccezionalità del contesto può avvenire anche interamente in via telematica (la procedura quindi può essere esperita anche se non si sottoscrive un verbale di accordo sindacale). A tale riguardo la norma prevede che detta fase debba essere svolta entro 3 giorni successivi alla comunicazione (che nelle procedure di CIGO non generate dall’emergenza in titolo è preventiva), comunicazione il cui invio alle organizzazioni sindacali non è soggetto ad un termine. 

La successiva domanda amministrativa (da presentare telematicamente all’INPS, con le modalità che l’Istituto indicherà in una circolare di prossima emanazione) dovrà presumibilmente essere corredata dei documenti relativi alla suindicata procedura sindacale, e potrà essere inviata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Ai successivi commi da 3 a 8 è inoltre precisato che:

  • le 9 settimane in questionre non rientrano nel computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali CIGO/CIGS/FIS;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale del 9% sulle retribuzioni perse a causa della sospensione o riduzione d’orario;
  • è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS solo nel caso di documentate difficoltà finanziarie;
  • non è richiesto per i lavoratori beneficiari il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate alla data di presentazione della domanda; è infatti necessario che i lavoratori destinatari della misura in commento risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Rammentiamo inoltre che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, la prestazione di CIGO spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

Si ricorda infine che la misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e l’orario contrattualmente stabilito. Tale misura, per la generalità dei settori è riconosciuta entro il limite di un importo massimo mensile che per l’anno 2020 è pari a:

  • euro 998,18 (per le retribuzioni fino a euro 2.159,48);
  • euro 1.199,72 (per le retribuzioni oltre euro 2.159,48).

Per l’anno 2020 è previsto un limite di spesa -pari ad euro 1.347,2 milioni- superato il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

L’art. 20 del Decreto in commento dispone che le aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso trattamenti straordinari di cassa integrazione (CIGS) ovvero assegni di solidarietà, possono sospendere detti trattamenti e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria CIGS precedentemente autorizzata.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

L’art. 21 del Decreto in commento dispone che le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono sospendere detto trattamento e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

L’art. 22 del Decreto in esame dispone che alle aziende prive delle suindicate tutele (CIGO, CIGS o FIS) è concessa la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).

La norma infatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relative rispettivamente alla Cassa Integrazione in Deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), prevede che possono chiedere l’accesso alla CIGD tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 solo dipendente, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
A riguardo, si precisa che non si tratta di un accordo sindacale aziendale ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

Si ricorda che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga CIGD:

  • può essere richiesto alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  • è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda infine che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’azienda deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

 

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

È prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La sola sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per tali soggetti, i versamenti saranno effettuati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Non si potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Inoltre, le sospensioni di cui sopra operano -senza limiti di fatturato- per le aziende che operano nei settori maggiormente colpiti dallo stato di calamità contingente, ovvero:

  • Turistico alberghiero;
  • Termale;
  • Trasporti merci e passeggeri;
  • Ristorazione e bar;
  • Cultura (cinema e teatri);
  • Sport;
  • Istruzione;
  • Parchi di divertimento;
  • Eventi (fiere, convegni);
  • Sale giochi e centri scommesse.

Per i soggetti ai quali non si applica la sopra descritta sospensione -ovvero le aziende non rientranti nei suinelencati settori e che hanno avuto (nell’anno 2019) ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria è posticipato dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.

 

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

Lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.

A decorrere dal 5 marzo scorso, in conseguenza dei provvedimenti di Legge che hanno sancito la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori  lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione del congedo in commento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Seppure previsto, dobbiamo attendere le modalità operative di richiesta e di esposizione in Uniemens.

In alternativa al summenzionato congedo speciale, i lavoratori possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso. 

 

Lavoratori con figli di età tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale ultimo congedo è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24)

È prevista la possibilità di incrementare di 12 giorni complessivi -per i mesi di marzo e di aprile- i permessi a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.

Per il personale sanitario, il beneficio in commento è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

8. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA (ART. 26);

Per i lavoratori del settore privato che si trovino

  • in quarantena con sorveglianza attiva;
  • in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

i suddetti periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e dai CCNL, e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

 

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

I lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa al congedo parentale speciale illustrato al precedente punto 6, possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso.

 

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

Per i lavoratori liberi professionisti titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione, il professionista o il collaboratore dovranno presentare domanda all’Inps.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO (ART. 29);

Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 17 marzo scorso, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero è esente da imposte e da contribuzione.

 

12. LAVORATORI AGRICOLI (ART. 30);

Per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalità operative di richiesta.

 

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE (ART. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentaszione delle domande di NASpI e DIS-COLL previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è comunque garantita la decorrenza della prestazione a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

15. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, è prorogato -solo per le domande non già presentate in competenza 2019- al giorno 1° giugno 2020.

 

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39)

I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge  n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle sopra citate condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa deve essere riconosciutas dai datori di lavoro la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

 

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi fino al 17 maggio 2020 gli obblighi di ricerca del lavoro e attività di pubblica utilità connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ovvero:

  • la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti;
  • l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
  • l’adesione a un percorso di inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.

 

18. SOSPENSIONE LICENZIAMENTI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE (ART. 46);

A far data dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Per il medesimo periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo scorso i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non possono recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni economiche/organizzative) ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

Ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente (per l’anno 2019) di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di laroro in qualità di sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, compensando poi l’incentivo erogato avvalendosi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese dagli stessi sostenute (e documentate) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000,00 euro. 

Le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione sono da definirsi con un Decreto di successiva emanazione. 

 

Nota bene – Ammortizzatori sociali

Segnaliamo che prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è opportuno attendere le istruzioni che rilascerà Inps con una circolare di prossima pubblicazione.
Per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Non è pertanto possibile al momento trasmettere le domande ramministrative relative a tali strumenti, ferma resatando la possibilità di avviare la fase di consultazione sindacale sopra descritta.
Per le aziende multilocalizzate è allo studio da parte del Governo la possibilità di presentare un’unica domanda indirizzata direttamente al Ministero del Lavoro.

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