Categorie
Covid Enti News e normative Normativa

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario (FIS) con la nuova causale “COVID-19 nazionale”

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario (FIS) con la nuova causale “COVID-19 nazionale”

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
Messaggio Inps n. 1321 del 23 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario (FIS) con la nuova causale “COVID-19 nazionale”

Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1321 del 23 marzo u.s. ha fornito le proprie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO e FIS ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Di seguito illustriamo pertanto il contenuto del messaggio in oggetto, anticipando che l’istituto ha gia annunciato la pubblicazione di un’ulteriore circolare per fornire ulteriori indicazioni in merito. Segnaliamo inoltre che a partire da ieri 23 marzo il portale INPS risulta abilitato alla presentazione delle domande in commento.

 

MESSAGGIO INPS N. 1321 DEL 23 MARZO 2020  (ARTT. 19, 20 E 21 DEL D.L. N. 18/2020)

Termini di presentazione delle domande
Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario FIS con la causale “COVID-19 nazionale”, possono  essere inviate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Riguardo alla decorrenza di detto termine, l’istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 marzo 2020, il termine di 4 mesi decorre dal 23 marzo, ossia dalla data di pubblicazione del messaggio in questione. 

 

Modalità di presentazione delle domande
Le domande per accedere alla CIGO ed al FIS sono da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS, sezione “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

CIGO
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

FIS
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario FIS sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”.  In tale sezione non è richiesto alcun allegato fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari. 

 

Particolarità
Si rammentano di seguito, per comodità, alcune delle principali novità previste dal D.L. n. 18/2020:

– le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

– il periodo fruito non sarà computato nel biennio mobile né nel quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015

– il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;

– per i lavoratori interessati dall’evento non è richiesta l’anzianità lavorativa di 90 giorni. E’ sufficiente infatti che gli stessi risultino in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

– non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016;

– non deve essere allegata la scheda causale né altre dichiarazioni;

– deve essere per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.

Categorie
News e normative

Presentazione F24

Presentazione F24

Nuove modalità di presentazione telematica dei modelli di pagamento F24
Legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 cd. “Decreto fiscale”
La Legge n. 157/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre u.s. (c.d. “Decreto Fiscale”), su cui vi abbiamo relazionato con nostra nota informativa del 30 ottobre u.s. ha, tra l’altro, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica dei modelli di pagamento F24.
 
Infatti, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.110/E del 31 dicembre u.s., con decorrenza dalla data in vigore della norma in commento, tutti i soggetti che intendono operare in F24 una compensazione utilizzando crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (le eccedenze di versamento, i rimborsi da mod. 730 e il c.d. “bonus Renzi”), sono obbligati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, non essendo più ammesso l’utilizzo dei servizi di Home banking e remote banking offerti dalle banche e da Poste Italiane s.p.a.
 
Alla luce di tale nuovo obbligo di Legge, la Vostra società potrà pertanto trasmettere i modelli di pagamento F24 utilizzanto i seguenti canali telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate:
a) “Entratel” anche attraverso il nostro Studio;
oppure autonomamente tramite
b) “F24 web” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previo accesso con proprie credenziali;
c) “F24 online” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previo accesso con proprie credenziali.
 
Nel caso in cui la Vostra società intenda trasmettere i modelli F24 tramite il canale Entratel avvalendosi del nostro Studio, Vi preghiamo cortesemente voler contattare il dott. Digioia all’indirizzo email martino.digioia@payroll.it oppure, in alternativa, il dott. Perotti all’indirizzo email pierantonio.perotti@payroll.it per le necessarie valutazioni.
A tal riguardo Vi anticipiamo sin d’ora che per la predisposizione dei relativi files necessitiamo delle seguenti informazioni:
  • codice iban del c/c su cui dovrà essere addebitato il pagamento dei modelli F24;
  • codice SIA;
  • codice CUC.
 
Nel caso invece desideriate esclusivamente ricevere il file telematico per trasmettere in autonomia i modelli o avvalendoVi di un altro intermediario (es. commercialista), necessitiamo anche delle seguenti informazioni per la predisposizione del file medesimo
  • Natura giuridica intermediario
  • Ragione sociale intermediario
  • Codice fiscale intermediario
  • Indirizzo completo sede legale (indirizzo, numero civico, città, provincia, cap).
 
Nota bene: qualora i suindicati dati siano già in nostro possesso non occorrerà comunicarceli.
 
Posto che l’obbligo in commento riguarda anche la prossima scadenza del 16 gennaio 2020, Vi preghiamo cortesemente di volerVi attivare con tempestività comunicandoci la Vostra decisione nonché i dati a noi necessari al fine di evitare ritardi nel pagamento del mod. F24.

Iscriviti alla newsletter

Lascia i tuoi contatti

Ricevi regolarmente le newsletter sulle novità normative in materia di disciplina il lavoro dei diversi contratti nazionali.

    Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa sulla privacy.