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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

lavoratori somministrati

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Nuovi obblighi informativi per le aziende che hanno assunto lavoratori somministrati.

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Continuando la lettura della circolare potrete trovare elencati gli obblighi informativi delle aziende, facendo riferimento ai dati obbligatori richiesti da inserire nelle comunicazioni e il periodo di riferimento. Inoltre, viene descritta la modalità di invio di tali domande.

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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Somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro

Le aziende che nel 2019 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti e il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro il 31 gennaio 2020.
 
Destinatari della comunicazione obbligatoria sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Obblighi informativi delle aziende
 
L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.
 
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
– il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
– la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
– il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
 
Il periodo di riferimento è l’anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite:
– consegna a mano,
raccomandata con ricevuta di ritorno,
– posta elettronica certificata (PEC).
 
Solitamente sono le Agenzie di Somministrazione che inviano i dati all’azienda. Nell’ipotesi in cui l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto alcun rapporto, nelle prime settimane di gennaio 2020, circa i dati richiesti, è il caso di sollecitare l’invio dell’informativa, al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.
 
Sanzione
 
Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettua una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 81/2015).
 
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Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.
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Comunicazione contratti di somministrazione lavoro 2019

Comunicazione contratti di somministrazione lavoro 2019

Il 31 gennaio 2019 scade il termine per effettuare la comunicazione periodica dei contratti di somministrazione.
Entro il 31/01/2019 le aziende dovranno effettuare ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 81/2015, la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione stipulati nell’anno 2018 (01.01 – 31.12). In detta comunicazione (vedi il fac-simile alla pagina seguente) dovranno essere precisati:
  1. il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  2. la durata dei contratti;
  3. il numero dei lavoratori utilizzati;
  4. la qualifica dei lavoratori interessati.
Non viene invece richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati.
La comunicazione, come precisato dalla normativa, deve essere inoltrata alle RSA o RSU, se presenti in azienda, o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di settore, eventualmente anche per il tramite dell’associazione di categoria cui l’azienda aderisce.
L’invio della comunicazione, nel silenzio della normativa vigente, potrà avvenire mediante le seguenti modalità:
  • consegna a mano con idonea ricevuta;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • posta elettronica certificata (PEC).
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 81/2015, pari ad un importo da € 250 a € 1.250.
 
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

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