Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – ulteriori indicazioni ed istruzioni operative
Con la circolare n. 47 del 28 marzo scorso, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 e a quanto già indicato con i messaggi n. 1287/2020 e 1321/2020, in particolare con riferimento a:
1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
2. Assegno ordinario (FIS);
3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).
Nelle schede di seguito allegate, abbiamo provveduto ad aggiornare il contenuto della nostra circolare del 25 marzo scorso illustrandoVi anche quanto precisato dall’Istituto con la circolare in titolo.
Segnaliamo, inoltre, che lo scorso 30 marzo l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha sottoscritto con le principali Associazioni di Categoria e OO.SS. una convenzione in tema di anticipazione degli ammortizzatori sociali in commento in favore dei lavoratori destinatari, convenzione di cui di seguito illustriamo il contenuto.
CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” le seguenti aziende:
- industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- addette agli impianti elettrici e telefonici;
- addette all’armamento ferroviario;
- industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. n. 197/2015).
Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’INPS ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con altra causale.
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS.
Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”
Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento.
A riguardo, segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
- le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
- informazione,
- consultazione ed
- esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.
La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020.
Tuttavia, posto che:
- lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
- al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, L’Ente prevedienziale ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020) il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.
In sede di presentazione della domanda, le aziende interessate non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari, tramite apposito file in formato “.csv”.
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS.
È fatta salva la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente tramite Dm10, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’azienda.
Nota Bene:
Alle aziende interessate che ci hanno richiesto l’invio della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale in questione, si chiede di volerci segnalare se intendono anticipare la prestazione ai propri lavoratori oppure se intendono avvalersi dell’intervento diretto da parte dell’INPS. In caso di mancata segnalazione in tal senso, in fase di domanda provvederemo a lasciare inalterata la scelta proposta dal portale INPS (anticipazione da parte dell’azienda).
CIGO e ferie residue
Con la circolare in questione, l’INPS ha inoltre precisato che, in considerazione dell’eccezionalità delle circostanze e delle conseguenti misure attuate, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO. Pertanto, non occorrerà chiedere ai lavoratori di smaltire le proprie ferie residue fino alla data di richiesta di integrazione salariale.
Per tale ragione nella domanda di CIGO è stato eliminato il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Si rammenta infine che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende, anche non organizzate in forma d’impresa, che:
- occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento.
L’INPS ha infatti precisato che:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
- non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva, anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha inoltre disposto che le successive fasi di:
- informazione,
- consultazione ed
- esame congiunto
devono essere svolte -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.
La domanda amministrativa all’INPS
Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni
al nucleo familiare.
CIGD – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA “COVID-19”
Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di CIGD con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” tutte le aziende del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono esclusi dal trattamento salariale in questione i datori di lavoro dimestico e le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
L’INPS, con la circolare de qua, ha precisato che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti).
Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende purchè risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Le novità dell’istruttoria
Con riferimento all’istruttoria e alle condizioni per l’accesso allo strumento in commento, con il messaggio n. 1287/2020 l’INPS ha precisato che:
- ai lavoratori beneficiari è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
- non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro,
- non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro;
- non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La fase sindacale
Premettendo che la fase sindacale è obbligatoria solo per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, segnaliamo che l’accordo dovrà essere stipulato anche telematicamente con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, seguendo le indicazioni che ciascuna regione ha fornito attraverso la propria normativa regionale e utilizzando le tracce di accordo predisposte proprio dalle regioni medesime.
Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono dispensate dalla fase sindacale preliminare e possono presentare direttamente la domanda amministrativa di concessione dello strumento in commento.
A riguardo, si segnala tuttavia che alcune regioni italiane (ad es. Veneto ed Emilia Romagna), a seguito della stipula di accordi quadro in materia di CIGD con le OO.SS., hanno previsto anche per tali aziende l’obbligo di effettuare la procedura sindacale e che gli estremi di tale procedura sono elementi obbligatori della domanda in sede aministrativa.
Nota bene:
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per le aziende che occupano fino ai 5 dipendenti, è previsto l’intervento diretto da parte dell’INPS.
Si segnala, infine, che l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Ai beneficiari del trattamento in commento è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) se spettanti.
CONVENZIONE TRA ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E OO.SS.
La convenzione
Nella notte tra il 30 ed il 31 marzo scorsi, l’ABI ha definito con le parti sociali la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche che vi aderiranno un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito (CIGO e FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) previsti nel Decreto Legge n. 18/2020, rispetto al momento di pagamento dell’Inps.
La Convenzione prevede l’anticipazione di un importo forfetariamente determinato in 1.400,00 euro -tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale pari a 9 settimane- in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e della necessità di rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020.
Per questa ragione, l’ABI raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi telefonicamente alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi agli sportelli per ricevere l’importo sul conto corrente.
L’anticipazione
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite un’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
Lavoratori destinatari
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l`emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
Modalità operative
Al fine di fruire dell’anticipazione di cui alla Convenzione in commento, i lavoratori beneficiari dovranno presentare la domanda a una delle Banche aderenti, corredata dalla relativa documentazione che sarà loro richiesta dalla banca anche secondo le procedure in uso presso la Banca medesima.
Le Banche dovranno altresì favorire il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità -in questa fase di emergenza sanitaria- di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
Con riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.