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Esonero Totale Versamento Contributi Previdenziali del datore di lavoro per Nuove Assunzioni

Esonero Totale Versamento Contributi Previdenziali del datore di lavoro per Nuove Assunzioni

(Articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto): indicazioni operative INPS (circolare n. 133 del 24 ottobre 2020).

 

L’INPS ha emanato ieri la circolare n. 133 di pari data, recante le indicazioni operative per fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni, previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104/2020 (convertito il Legge n. 126/2020), in merito al quale Vi avevamo relazionato ai punti n. 5 e 6 della nostra circolare del 19 agosto u.s..

Trattasi, in sintesi delle seguenti misure agevolative:

per la generalità dei datori di lavoro

  • esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro spettante in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;

per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

  • esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico spettante in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale (limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi dalla data di assunzione) effettuate a partire dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
 

La presentazione delle domande di ammissione all’esonero potrà essere gestita da P&S per i clienti che ci hanno delegato la gestione delle pratiche amministrative INPS, ai quali chiediamo di contattarci preliminarmente se interessati alla presentazione della domanda in commento.  

Per i clienti che gestiscono in autonomia tali aspetti, siamo a disposizione qualora desideriate essere supportati nella presentazione delle suddette domande.

Datori di lavoro beneficiari

Possono beneficiare dell’esonero contributivo in commento:

  1. tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione degli agricoli;
  2. gli enti pubblici economici;
  3. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  4. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  5. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  6. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  7. i consorzi di bonifica;
  8. i consorzi industriali;
  9. gli enti morali;
  10. gli enti ecclesiastici,

mentre, secondo l’Istituto, ritenendo che l’agevolazione in commento sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell’esonero contributivo in commento tutti i lavoratori, con la sola esclusione di coloro che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa nei 6 mesi precedenti all’assunzione.

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato (part-time e full-time);
  • le trasformazioni di precedenti rapporti a termine (part-time e full-time);
  • effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Rapporti di lavoro esclusi

Sono altresì esclusi dall’agevolazione:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato;

Misura dell’esonero

L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua (ovvero euro 4.030,00 complessivi), per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Resta ferma la quota dei contributi a carico del lavoratore che è dovuta per intero.

 

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra:

  • la contribuzione dovuta

e

  • la misura massima mensile di agevolazione.

La misura massima mensile dell’esonero è dunque pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12 mesi), per un periodo massimo di 6 mesi ciò comportanto un effettivo risparmio contributivo in capo al datore di lavoro pari ad un importo massimo di euro 4.030,00 (671,66 x 6 mesi)

Casi particolari:

Rapporti instaurati e cessati nel mese: in questo caso la soglia massima di esonero va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Rapporti di lavoro a tempo parziale: in questo caso la soglia massima dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotta sulla base della % dell’orario di lavoro. A titolo di esempio, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Contratti di somministrazione: in questo caso i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’esonero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 è da ritenersi subordinato al possesso dei seguenti requisiti da parte dei datori di lavoro:

  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i seguenti principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015:

  1. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui -prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione- l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a 6 mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e 3 mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;
  2. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  3. l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Assunzioni durante periodi di Cassa integrazione Covid-19

L’istituto, nel ricordare che anche per l’esonero in questione trova applicazione quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 150/2015, ovvero che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”. precisa che nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili, pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, in presenza dei citati presupposti,  può legittimamente accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibilità e coordinamento con altri incentivi

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 104/2020, l’esonero contributivo in commento “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Posto che l’agevolazione consiste -come sopra precisato -in un esonero totale dal versamento della Contribuzione a carico del datore di lavoro- la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

 

Ammissione all’esonero: gli adempimenti a carico dei datori di lavoro

I datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul proprio sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il sopra citato modulo “DL104-ES” è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso sotto indicato:

> “Accedi ai servizi”

 

 

> “Altre tipologie di utente”

 

 

> “Aziende, consulenti e professionisti”

 

 

 

> “Servizi per le aziende e consulenti”

 

 

 

 

> “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”

 

 

 

 

 

>Modulo “DL104-ES”

L’Istituto, una volta ricevuta la domanda da parte del datore di lavoro:

  • effettuerà i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse stanziate;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale;
  • autorizzerà la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà ulteriori controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero.

 

Indicazioni operative per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero in commento dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IREC” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi.

La valorizzazione di tale elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L536”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
  • con il codice “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”.

L’INPS richiede inoltre la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L537”;
  • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
  • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza

Inoltre, la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

Datori di lavoro del settore turismo e stabilimenti termali

In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui al predetto articolo 6, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Per quanto attiene i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori in titolo, l’esondero spetta per tutta la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

Nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

 

I datori di lavoro dei settori in titolo, autorizzati a fruire dell’esonero previsto dall’articolo 7 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

 

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IRST” avente il significato di “Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L538” avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”;
  • con il codice “L539” avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”.

L’Istituto richiede inoltre la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L539”;
  • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
  • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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