
Trasferta e Trasfertismo
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 TUIR;
- Dlgs n. 314/1997;
- Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997;
- Messaggio INPS 27271 del 5 dicembre 2008;
- Interpretazione autentica Art. 7-quinuies Dlgs n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016
- Circolare INPS n. 158 del 23 dicembre 2019
Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro, in questi casi, a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione, e degli impegni contrattuali assunti dalle parti si possono configurare due fattispecie:
- della trasferta “occasionale” cosiddetta Trasferta
- della trasferta “strutturale o per contratto” cosiddetto Trasfertismo
Le due ipotesi sopra menzionate seguono una disciplina contributiva e fiscale particolare secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 51, come modificati dal decreto legislativo n. 314/1977.
TRASFERTA
Il comma 5 dell’articolo 51 del TUIR prevede un’esenzione entro determinati limiti giornalieri (gli importo subiscono riduzioni proporzionali per effetto degli eventuali rimborsi di vitto e alloggio e, comunque, diversi se la trasferta è effettuata in Italia o all’estero) nelle ipotesi di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale e una totale imponibilità per le trasferte effettuate nello stesso comune, tranne che per i rimborsi effettuati per le spese documentate.
TABELLA riassuntiva importo esenzione giornaliera
Tipologia di Trasferta | Non forniti né rimborsati vitto e alloggio | Fornito o rimborsato Il vitto o l’alloggio | Fornito o rimborsato sia il vitto che l’alloggio |
Limite intero di esenzione | Limite di esenzione ridotto di 1/3 | Limite di esenzione ridotto di 2/3 | |
In Italia | 46,48 | 30,98 | 15,49 |
All’estero | 77,47 | 51,64 | 25,82 |
TRASFERTISMO
Il comma 6 dell’articolo 51 del TUIR prevede un diverso trattamento contributivo e fiscale, per le indennità erogate ai trasfertisti, ossia coloro i quali sono tenuti per “contratto” all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili, in tali casi ne prevede un’imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare rinviando ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti.
Considerato che il decreto Ministeriale non è mai stato emanato il Ministero delle Finanze con circolare n. 326/E del 1997 ha individuato gli elementi identificativi del Trasfertismo, prevedendo la contestuale sussistenza dei seguenti elementi:
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione;
- lo svolgimento di attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce della prestazione di lavoro);
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuisca senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente legato in trasferta.
A seguito della mancata e contestuale sussistenza delle condizioni non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del TUIR.