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Fringe benefits – innalzamento soglia

fringe benefits per lavoratori con figli a carico

Fringe benefits – innalzamento soglia

Innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefits per i lavoratori con figli a carico

Con riferimento al Decreto Legge n. 48 del 2023 (noto come “Decreto Lavoro”), attualmente in fase di conversione al Senato, desideriamo fornire ulteriori precisazioni riguardo all’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 3.000,00 euro, destinato esclusivamente ai lavoratori con figli a carico. In relazione a ciò, abbiamo riscontrato alcune problematiche nell’applicazione di tale norma, anche dal punto di vista operativo, e con la presente cerchiamo di chiarire cosa si intende per “figli a carico” e come si applica correttamente e si gestisce sul cedolino.

L’articolo 40 del suddetto Decreto prevede che, limitatamente all’anno fiscale 2023, non concorrono a formare il reddito – entro il limite complessivo di 3.000,00 euro – il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questo include i figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi o affidati. Per questi ultimi, il reddito complessivo nell’anno fiscale di riferimento non deve superare la soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, che può essere elevata a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni, secondo l’articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, noto come TUIR.

Come distribuire il benefit?

Dato quanto sopra, al momento resta ancora da chiarire se sia possibile distribuire il beneficio tra entrambi i genitori nel caso in cui i figli siano a carico di entrambi e, in tal caso, con quale proporzione. Inoltre, è necessario comprendere come comportarsi in caso di separazione, divorzio e affidamento congiunto dei figli. In attesa di chiarimenti da parte del legislatore o dell’Amministrazione finanziaria, tenendo conto anche delle possibili modifiche nella fase di conversione in legge, riteniamo che le soluzioni possibili siano le seguenti:

  1. Applicare momentaneamente a tutti i lavoratori, compresi quelli con figli a carico, la soglia ordinaria del fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (258,53 euro) e fare eventuali conguagli in un secondo momento.
  2. Applicare fin da subito la soglia del fringe benefit di 3.000,00 euro ai lavoratori che ne facciano richiesta, riservandosi, anche in questo caso, di effettuare successivamente eventuali conguagli, una volta ottenute le necessarie precisazioni.

Per il momento, consigliamo di adottare l’opzione 1, con l’obiettivo di effettuare i necessari conguagli non appena possibile. Inoltre, affinché i lavoratori interessati possano usufruire di tale beneficio, dovranno presentare al proprio datore di lavoro una richiesta scritta.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

In merito alle criticità sopra riportate, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n.23/E del 1° agosto 2023, confermando che l’agevolazione si applica ad ogni genitore con un figlio a carico, anche nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori fiscalmente. 

Inoltre, se il contribuente percepisce l’assegno unico e universale per il figlio, può comunque beneficiare dell’agevolazione, anche se non può usufruire della detrazione fiscale per figli a carico. 

In aggiunta, l’agevolazione spetta anche ad entrambi i genitori che decidono di assegnare l’intera detrazione fiscale a quello con il reddito più elevato. 

Infine, ricordiamo che per essere considerati fiscalmente a carico, i figli devono avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro, elevabile a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Tale condizione deve essere verificata al 31 dicembre di ogni anno. 

Come beneficiare dell’agevolazione? 

Per beneficiare dell’agevolazione, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare preventivamente il diritto e indicare il codice fiscale del figlio o dei figli a carico, conservando la documentazione per eventuali controlli. Inoltre, la trasmissione dell’informativa alle rappresentanze sindacali unitaria (RSU) può essere effettuata prima o dopo l’applicazione del beneficio, ma comunque entro la chiusura del periodo d’imposta. 

Scarica le circolari per visionare nel dettaglio le novità e scaricare la “Dichiarazione Sostitutiva” del lavoratore da compilare.

I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 
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“Decreto Alluvione”: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

decreto alluvione: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

“Decreto Alluvione”: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

Decreto Alluvione: Misure urgenti per affrontare l’emergenza degli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023, noto come “Decreto Alluvione“, che stabilisce interventi urgenti per affrontare l’emergenza causata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Riassumiamo le principali misure adottate in materia lavorativa:

  1. Sospensione dei termini per adempimenti fiscali e contributivi: La norma prevede la sospensione dei termini di versamento per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni. La sospensione si applica a tributi, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e altre imposte. I pagamenti dovranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 20 novembre 2023.
  2. Ammortizzatori sociali: Viene introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, chiamato “ammortizzatore sociale unico”, per i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa delle alluvioni e per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare a causa degli stessi eventi. I lavoratori coinvolti possono beneficiare di integrazioni salariali per un massimo di 90 giorni di sospensione dell’attività lavorativa.
  3. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi: Durante il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, viene riconosciuta un’indennità una tantum fino a un massimo di 3.000 euro per i collaboratori coordinati, titolari di agenzie o rappresentanti commerciali e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.

È importante notare che sono state fornite istruzioni operative dall’INPS per l’applicazione di queste misure. È necessario documentare adeguatamente le condizioni che impediscono il lavoro e presentare le domande entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Queste misure offrono un supporto immediato ai lavoratori e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali, consentendo loro di gestire le difficoltà finanziarie causate da tali situazioni di emergenza. 

Scarica la circolare per conoscere tutti i dettagli. 

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CCNL Metalmeccanica Industria: Metasalute – Flexible Benefit 2023

novità flexible benefit 2023

CCNL Metalmeccanica Industria: Metasalute – Flexible Benefit 2023

Novità Metasalute: Flexible Benefit 2023 per i lavoratori del settore metalmeccanico.

In conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’industria Metalmeccanica, comunichiamo che per l’anno 2023 i lavoratori iscritti al fondo Metasalute avranno la possibilità di destinare all’apposito fondo l’importo previsto dal Flexible Benefit. 

Rimane l’onere per le aziende di mettere a disposizione strumenti di welfare entro il 1° giugno di ogni anno. Tuttavia, informiamo che la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del fondo dal 18 al 31 maggio 2023 (incluso).

L’offerta può essere attivata per il lavoratore capo-nucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo cessazione rapporto di lavoro.

Inoltre, le coperture Flexible Benefit attivate nel 2022 che sono state mantenute in corso di validità scadranno automaticamente il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che desiderano destinare la quota a Metasalute anche per il 2023 dovranno presentare nuovamente la richiesta all’azienda, che dovrà eseguire la procedura di attivazione del Flexible Benefit entro i termini indicati sopra. 

L’azienda dovrà procedere al pagamento dell’ importo pari a 182,00 euro con contribuzione annuale, anticipata e versata in un’unica soluzione dall’azienda tramite bollettino MAV generato, entro e non oltre il 31 maggio 2023.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare per conoscere la procedura che l’azienda dovrà seguire. I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 

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Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

Proroga del contratto

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario: ipotesi di accordo di rinnovo

L’accordo ipotetico di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, firmato il 12 aprile 2023 da CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia e MANAGERITALIA, introduce diverse novità di rilievo suddivise per argomento:

  • La durata dell’accordo è quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni per singoli istituti contrattuali.
  • Sono stati stabiliti nuovi minimi contrattuali: per i dirigenti in servizio al 30 novembre 2023, l’aumento sarà di 450,00 euro mensili, erogati in tre tranche di pari importo (150,00 euro ciascuna) a dicembre 2023, luglio 2024 e luglio 2025. Tale aumento potrà essere assorbito da aumenti futuri concessi dall’azienda a partire dal 31 dicembre 2019. Per i dirigenti assunti dal 1° dicembre 2023, il nuovo minimo contrattuale sarà di 4.040,00 euro lordi mensili, che aumenterà rispettivamente a 4.190,00 euro e 4.340,00 euro a luglio 2024 e luglio 2025, già inclusi nell’aumento di 450,00 euro.
  • È previsto un importo una tantum di 2.000,00 euro lordi per i dirigenti in servizio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e al 12 aprile 2023, suddiviso in tre tranche con scadenze a maggio, settembre e novembre 2023. Per i dirigenti assunti nel periodo, l’importo sarà proporzionato in base all’anzianità di servizio.
  • Il contributo annuale al Centro di Formazione Management del Terziario (CFMT) aumenterà di 50,00 euro per il biennio 2024-2025, di cui 25,00 euro a carico del lavoratore e 25,00 euro a carico dell’azienda.
  • A titolo sperimentale, per il biennio 2024-2025 è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di 1.000,00 euro annui per i dirigenti, spendibile tramite la piattaforma Welfare CFMT. L’azienda potrà accreditare importi aggiuntivi, purché in misura uguale e a beneficio di tutti i dirigenti.
  • È stato previsto un aumento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Mario Negri. Le aliquote aumenteranno rispettivamente al 2,43% dal 1° gennaio 2024 e al 2,47% dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni relative all’accordo dovranno essere approvate dagli organismi direttivi delle parti contraenti.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare per conoscere tutte le singole specifiche. I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 

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Certificazione Unica 2023

certificazione unica 2023 - redditi 2022

Certificazione Unica 2023

Trasmissione della Certificazione Unica entro il 16 marzo

Ricordiamo che entro il 16 marzo 2023 i sostituti di imposta devono consegnare al lavoratore e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione unica 2023. Il sostituto deve inviare il modello ordinario per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITIPF2023, sostituendo il modello 770/2023. Inoltre, deve consegnare il modello sintetico al lavoratore. 

Novità più rilevanti

Le novità includono l’inserimento dei campi relativi al bonus carburante, che esentano i buoni carburante o analoghi erogati dalle aziende private ai dipendenti dall’assoggettamento al reddito fino a 200,00€, anche se erogati come sostituti del premio di risultato. È stato rivisto il prospetto dei familiari a carico e introdotte nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo per redditi fino a 28.000,00€. 

Inoltre, sono presenti informazioni relative ai contributi versati ai prodotti pensionistici individuali panaeuropei (PEPP) ai sensi del Regolamento UE 2019/1238. È previsto un nuovo codice per la quota esente dai redditi corrisposta ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che hanno optato per il regime dell’art. 44 del D.L. n.78 del 2010. 

Nella sezione dedicata ai redditi delle persone con disturbo dello spettro autistico, è presente un codice specifico per le somme percepite da un lavoratore, assunto da una start-up di vocazione sociale, che non partecipano al reddito imponibile complessivo. 

Inoltre, sono state modificate le informazioni da riportare nelle annotazioni per la detrazione spettante per canoni di locazione (art. 1, comma 155, della L. n.234 del 2021)

Ricordiamo in aggiunta che le certificazioni uniche 2023 senza dati utilizzabili per la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 (31 ottobre 2023). 

Sanzioni amministrative

Per quanto riguarda le sanzioni, l’omessa, tardiva o errata presentazione della CU2023 è punito con una sanzione di 100,00€ per ogni certificazione, fino a un massimo di 50.000,00 (o 33,33 € per ogni certificazione, fino a un massimo di 20.000,00 € se trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza). 

Scarica subito la circolare per approfondire tutto nel dettaglio. 

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Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

accordo di rinnovo CCNL imprese assicurazione

Contratto Collettivo Nazionale Imprese di Assicurazione – Accordo di rinnovo

CCNL Imprese  di Assicurazione: novità  

In data 16 novembre 2022, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e i sindacati FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA hanno raggiunto un accordo per rinnovare il CCNL Imprese di Assicurazione scaduto il 31 dicembre 2019. Il 19 dicembre 2022, le organizzazioni sindacali hanno annunciato che i lavoratori hanno approvato il testo di rinnovo, il quale avrà decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024.

Alcune delle principali novità descritte nella circolare fanno riferimento a:

  • Nuovi minimi tabellari: gli stessi vengono suddivisi in 3 tranche: la prima a gennaio 2023, la seconda a gennaio 2024 e l’ultima a dicembre 2024;
  • Erogazione di una tantum: somma dal valori di 1.400€ per il personale di servizio a tempo indeterminato alla data 16 novembre 2022;
  • Erogazione di una tantum previdenza e una tantum per ex indennità di carica e assegno ad personam ex F2 – personale amministrativo;
  • Novità in merito al welfare aziendale;
  • Un’indennità economica per coloro che fanno parte del 6° Livello Quadro.

Dato che le novità non finiscono qui, scarica subito la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per approfondire tutto nel dettaglio. 

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Lavoro agile: nuovi modelli di comunicazione

modelli di comunicazione smart working

Lavoro agile: nuovi modelli di comunicazione

Facendo seguito alle circolari precedentemente pubblicate informiamo che il Ministero del Lavoro ha reso disponibili i nuovi modelli di comunicazione massiva del lavoro agile, in formato Excel.

Rendiamo noto, inoltre, che i modelli dovranno essere utilizzati per tutte le comunicazioni di inizio, modifica e cessazione del lavoro agile. 

Scarica la circolare per conoscere tutti i dettagli in merito alla procedura da eseguire.

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Famiglia News e normative Normativa

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Legge n. 178/2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Lo scorso 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n.178/2020 che riguarda il bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

All’interno di tale norma vengono elencate diverse disposizioni di interesse giuslavoristico così suddivise:

  • Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)
  • Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26);
  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279);
  • Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290);
  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-305);
  • Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308);
  • Blocco dei licenziamenti (commi 309-311);
  • Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325);
  • Contratto di espansione interprofessionale (comma 349);
  • Congedo obbligatorio di paternità (comma 363);
  • Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro Payroll e consulta le disposizioni nel dettaglio per la normativa in questione. 

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