Conversione del Decreto Sostegni

Conversione in Legge del Decreto Sostegni

Il Decreto Legge n. 41 del 2021 è diventato Legge n. 69 del 2021

La legge n. 69 del 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale conferma la conversione del cosiddetto Decreto Sostegni stabilendo nuove forme di sostegno per le attività particolarmente colpite all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 La trasformazione in legge del Decreto Legislativo numero 41 del 2021 introduce le seguenti novità in materia di lavoro: 

  • Welfare aziendale: viene esteso anche per il 2021 il raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, da 258,23 euro a 516,46 euro; 
  • Integrazione salariale: sarà possibile per i datori di lavoro utilizzare dal 26 marzo 2021 la cassa integrazione del decreto Sostegni, contrariamente alla precedente previsione che indicava il 1° aprile come data di inizio.
  • Riapertura dei termini di presentazione delle domande: sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini per l’invio delle domande di integrazione salariale nonché dei dati utili per il pagamento di detti trattamenti i cui termini erano scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. 
  • Settore marittimo (art. 9-bis): riconosciuta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle imprese attive in alcuni porti;
  • Lavoratori in condizione di fragilità (art. 15): possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili che non possano svolgere il lavoro in smart working di eguagliare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Tali periodi non sono quantificabili ai fini del periodo di rinvio e non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento; 
  • Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura (art. 19): esteso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere che svolgono determinate attività; 
  • Sospensione degli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 22-bis) connessi all’infezione da SARS-CoV-2. In questo caso, il mancato tempestivo adempimento non:– comporta la decadenza dalle facoltà;
    – costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini;
    – produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Per approfondire ulteriormente quanto sopra, alleghiamo la circolare completa dei nostri Consulenti del Lavoro che si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento.

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