Integrazioni salariali: caldo eccessivo

Le elevate temperature estive possono bloccare le attività lavorative. L’INPS, con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito chiarimenti essenziali per le aziende sull’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali) in caso di sospensione o riduzione dell’attività dovuta al caldo eccessivo.

Quando si può richiedere l’integrazione salariale per caldo?

Esistono diverse situazioni che permettono alle aziende di richiedere l’integrazione salariale:

  • Ordinanza della Pubblica Autorità: Se un’autorità pubblica ordina la sospensione o riduzione dell’attività, la causale da utilizzare è “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. È sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza allegarla.
  • Evento Meteo (“temperature elevate”): In assenza di un’ordinanza, l’integrazione salariale può essere richiesta con la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’INPS riconosce la prestazione se le temperature superano i 35°C, o anche inferiori, se la temperatura percepita (considerando anche l’umidità) è maggiore di quella reale. La valutazione non si basa solo sui bollettini meteo, ma anche sul tipo di attività svolta e sulle condizioni operative dei lavoratori.
    • Esempi di situazioni rilevanti: attività lavorative svolte in luoghi esposti al sole, utilizzo di materiali o macchinari che generano calore, impiego di dispositivi di protezione (tute, caschi) che aumentano la temperatura percepita.
  • Segnalazione del Responsabile per la Sicurezza: La sospensione può essere disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, se rileva rischi per la salute dei lavoratori a causa del caldo eccessivo.

Importanti indicazioni dall’INPS

L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione

  • No a due domande distinte per gli stessi periodi: Non è possibile presentare due domande separate per gli stessi lavoratori e periodi, sovrapponibili anche parzialmente, utilizzando entrambe le causali (“ordine di pubblica autorità” ed “evento meteo”). Tuttavia, se un’istanza “evento meteo” copre periodi inclusi in ordinanze pubbliche, l’istruttoria terrà conto di entrambe le circostanze.
  • Relazione Tecnica Dettagliata: È fondamentale redigere una Relazione Tecnica completa, indicando l’evento meteorologico, il tipo di attività sospesa o ridotta e le modalità di svolgimento. Non è necessario allegare i bollettini meteo, poiché l’INPS li acquisisce d’ufficio.
  • Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE): Entrambe le causali (“ordine di pubblica autorità” ed “evento meteo”) rientrano nella categoria degli EONE. Questo comporta:
    • Nessuna anzianità di lavoro richiesta per i lavoratori.
    • Nessun pagamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro.
    • Termine di presentazione della domanda: ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
    • L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione.

Scarica la circolare per leggere nei dettagli le indicazioni INPS.

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