Decreto Omnibus 2026: novità fiscali per lavoro e aziende

Il Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, cosiddetto Decreto Omnibus, introduce importanti novità per aziende, HR e amministrazione del personale. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. 

Sul fronte lavoro, le principali modifiche riguardano il trattamento fiscale dei familiari a carico e la tassazione dei fringe benefit delle auto aziendali

Per i datori di lavoro le nuove disposizioni richiedono particolare attenzione. Regole ordinarie, regime transitorio, maggiorazioni e clausole di salvaguardia rendono infatti essenziale classificare correttamente ogni veicolo. 

Decreto Omnibus 2026: cosa cambia per i familiari a carico 

L’articolo 1 semplifica le condizioni necessarie per considerare fiscalmente a carico i familiari più stretti. 

Per coniuge e figli non è più richiesto il requisito della convivenza con il lavoratore, né che percepiscano assegni alimentari volontari non derivanti da sentenze. Sarà sufficiente il rispetto del limite di reddito previsto dalla norma. 

Per gli altri familiari indicati dall’articolo 433 del Codice Civile, come genitori, suoceri e fratelli, resta invece necessario il requisito della convivenza oppure la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. 

La novità è retroattiva e si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. 

Fringe benefit auto aziendali 2026: come cambia il calcolo 

Il Decreto conferma il superamento, per il nuovo regime, del sistema basato sulle emissioni di CO₂ e consolida un modello che premia le alimentazioni ecologiche, già introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. 

Per i veicoli concessi in uso promiscuo, il fringe benefit si calcola considerando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico ACI. Al valore ottenuto si applicano percentuali diverse in base alla tipologia di alimentazione: 

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV); 
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV); 
  • 50% per tutte le altre tipologie di alimentazione, comprese auto a benzina, diesel e ibride non plug-in. 

Il nuovo sistema rende quindi la tipologia di alimentazione del veicolo un elemento determinante per il calcolo del fringe benefit auto aziendale. 

Auto aziendali: maggiorazione del 50% per anzianità 

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il Decreto prevede una maggiorazione del 50% del valore del fringe benefit

La data di prima immatricolazione diventa quindi un dato essenziale nella gestione fiscale della flotta aziendale. 

Optional auto aziendali: quando scatta la maggiorazione del 5% 

Il Decreto introduce inoltre una maggiorazione del 5% del valore del fringe benefit in presenza di accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, a partire dal 1° gennaio 2026. 

È prevista una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Non è tuttavia previsto alcun rimborso per eventuali maggiori imposte già versate sulla base delle precedenti interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria. 

Regime transitorio delle auto aziendali: quali veicoli rientrano 

Per tutelare i contratti già in essere, resta applicabile la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 per: 

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024; 
  • auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso al dipendente nel corso del 2025. 

Il regime transitorio continua ad applicarsi anche quando questi veicoli vengono successivamente riassegnati a un altro dipendente

Come si calcola il fringe benefit nel regime transitorio 

Per questi veicoli restano come riferimento i 15.000 chilometri convenzionali annui e il costo chilometrico ACI. La percentuale applicabile dipende dalle emissioni di CO

  • 25% per emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km; 
  • 30% per emissioni di CO₂ da 61 a 160 g/km; 
  • 50% per emissioni di CO₂ da 161 a 190 g/km; 
  • 60% per emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km. 

Attenzione: anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio si applicano le nuove maggiorazioni del 50% per anzianità e del 5% per gli optional, quando ricorrono le relative condizioni. 

Cosa devono fare le aziende nel 2026 

La combinazione tra nuove regole e regime transitorio rende necessaria una mappatura puntuale del parco auto aziendale, soprattutto in caso di riassegnazione del mezzo nel corso del 2026. 

Per ogni veicolo è opportuno tracciare: 

  • data dell’ordine del veicolo; 
  • data di consegna e assegnazione al dipendente; 
  • data di prima immatricolazione
  • tipologia di alimentazione
  • emissioni di CO
  • optional non compresi nelle tabelle ACI
  • somme trattenute al dipendente, che riducono il valore del fringe benefit. 

Fringe benefit e payroll: perché serve un controllo coordinato 

Le nuove disposizioni hanno un impatto diretto sull’amministrazione del personale e sul payroll. Il valore del benefit deve infatti essere determinato utilizzando il regime corretto e gestito coerentemente per il dipendente interessato. 

Per questo è utile coordinare la gestione della flotta con l’elaborazione paghe e la consulenza del lavoro. P&S affianca le aziende nella gestione dei processi HR, mentre P&S STP offre supporto professionale negli aspetti normativi e amministrativi del rapporto di lavoro. 

P&S al fianco delle aziende nella gestione delle nuove regole 

Il Decreto Omnibus rende ancora più importante collegare consulenza del lavoro, payroll e gestione della flotta aziendale. Una corretta classificazione dei veicoli permette di affrontare con maggiore sicurezza assegnazioni, riassegnazioni e calcolo dei fringe benefit. 

I consulenti P&S STP sono a disposizione per supportare le aziende nella lettura delle nuove disposizioni e nella loro applicazione ai processi aziendali. 

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