Modello 770/2026: scadenza, novità e sanzioni 

Il Modello 770/2026, relativo all’anno d’imposta 2025, deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2026. 

La scadenza ordinaria del 31 ottobre cade infatti di sabato. Il termine slitta quindi al lunedì successivo, 2 novembre 2026. 

La trasmissione deve essere effettuata dal sostituto d’imposta esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, secondo il formato e le istruzioni fornite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento e protocollo n. 72221/2026.  

Per le aziende è quindi importante verificare per tempo dati, versamenti, compensazioni e crediti da riportare nella dichiarazione. 

Modello 770/2026: cosa deve comunicare il sostituto d’imposta 

Entro il 2 novembre 2026, il sostituto d’imposta deve: 

  • comunicare i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale oppure operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta; 
  • indicare le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati; 
  • indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.  

Le principali novità e conferme del Modello 770/2026 

Il Modello 770/2026 presenta alcune modifiche che riguardano, in particolare, i Quadri ST, SV e SX. Restano inoltre confermate specifiche modalità di compilazione in caso di ravvedimento operoso.  

H2 Quadri ST e SV: cosa cambia nel Modello 770/2026 

Per i Quadri ST e SV occorre considerare due aspetti principali. 

Sezione II – Addizionale regionale. Non è più richiesta l’indicazione del codice regione esposto nel Modello F24, identificativo della Regione destinataria del versamento. Di conseguenza, nel rigo ST della Sezione II è stato soppresso il campo 13, precedentemente destinato a questa informazione. 

Esposizione aggregata. Ai fini della compilazione dei righi ST e SV viene confermata la regola dell’esposizione in forma aggregata dei dati di versamento quando presentano informazioni identiche relativamente a: 

  • data di versamento; 
  • codice tributo; 
  • note, indicate nel campo 10; 
  • periodo di riferimento.  

Ravvedimento operoso nel Modello 770/2026 

In caso di ravvedimento operoso, sono confermate le consuete regole di esposizione nei righi ST e SV. 

La compilazione deve essere effettuata prestando attenzione ai singoli campi previsti dal modello. 

CampoIndicazione da riportare
Campo 1 – Periodo di riferimentoMese e anno di decorrenza dell’obblico di effettuazione del prelievo
Campo 2Importo della ritenuta operata 
Campo 7Ammontare complessivamente versato, comprensivo di ritenuta e interessi 
Campo 8Importo degli interessi, evidenziato separatamente 
Campo 9Deve essere barrata 
Campo 11Codice tributo della ritenuta 
Campo 14Data in cui è stato eseguito il versamento 

All’interno dei righi ST e SV non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.  

Come calcolare gli interessi nel ravvedimento operoso 

Gli interessi devono essere calcolati dal giorno della scadenza originaria dell’adempimento fino al giorno dell’effettiva regolarizzazione. 

Devono inoltre essere versati cumulativamente al tributo cui si riferiscono, utilizzando quindi lo stesso codice tributo. 

La circolare ricorda inoltre che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, il tasso di interesse legale era fissato al 2,00%. A partire dal 1° gennaio 2026, il tasso è invece sceso all’1,60%. 

Quadro SX del Modello 770/2026: le modifiche 

Anche il Quadro SX presenta alcune modifiche rispetto al precedente Modello 770/2025. 

Eliminata la colonna 7 del rigo SX1 

È stata eliminata la colonna 7 del rigo SX1, “Indennità tredicesima mensilità”. 

Nel Modello 770/2025 questa colonna accoglieva il credito maturato per effetto dell’indennità corrisposta unitamente alla tredicesima, prevista dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, il cosiddetto “Bonus Natale”.  

Introdotto il nuovo rigo SX50 

Nella sezione “Riepilogo altri crediti” è stato introdotto il nuovo rigo SX50, denominato “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. 

Il nuovo rigo è destinato ad accogliere i dati relativi alla somma integrativa riconosciuta nel 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 207/2024, ossia la Legge di Bilancio 2025.  

Modello 770/2026: il regime sanzionatorio 

Il rispetto della scadenza e la corretta compilazione del Modello 770 sono essenziali anche sotto il profilo sanzionatorio. 

La circolare P&S STP riepiloga le principali fattispecie applicabili: 

ViolazioneSanzione
Omesso versamento di ritenute 25% dell’imposta non versata; 12,50% per ritardi non superiori a 90 giorni 
Omessa effettuazione delle ritenute 20% dell’ammontare non trattenuto 
Dichiarazione omessa – ritenute non versate 120% delle ritenute non versate, con minimo di 250,00 euro 
Dichiarazione omessa – ritenute interamente versate Da 250,00 a 2.000,00 euro 
Dichiarazione infedele – ritenute non versate e somme non dichiarate 70% delle ritenute non versate, con minimo di 250,00 euro, più 50,00 euro per ogni percipiente omesso 
Dichiarazione infedele – ritenute interamente versate ma somme non dichiarate Da 250,00 a 2.000,00 euro, più 50,00 euro per ogni percipiente omesso 
Dichiarazione tardiva entro 90 giorni Sanzione per omesso versamento del 25% o 12,50% per le ritenute non versate; da 250,00 a 2.000,00 euro se le ritenute sono state interamente versate 
Tardiva od omessa trasmissione telematica da parte degli intermediari Da 516,00 a 5.164,00 euro 

Modello 770/2026: cosa devono fare le aziende entro il 2 novembre 

La scadenza del 2 novembre 2026 richiede un controllo puntuale delle informazioni necessarie alla trasmissione del Modello 770/2026. 

In particolare, è opportuno verificare la corretta esposizione delle ritenute e dei versamenti, delle compensazioni e dei crediti d’imposta, oltre alle eventuali somme derivanti da pignoramenti presso terzi. 

Particolare attenzione va dedicata anche ai Quadri ST e SV, soprattutto in presenza di ravvedimenti operosi, e alle modifiche introdotte nel Quadro SX. 

Una verifica preventiva consente di affrontare l’adempimento con maggiore sicurezza e ridurre il rischio di errori nella compilazione. 

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