L’INPS ha pubblicato nuove istruzioni amministrative e operative per il 2025 relative al congedo parentale, come anticipato nella circolare relativa alla Legge di Bilancio 2025.
La Legge di Bilancio 2025 ha potenziato l’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, portando l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per ben 3 mesi, fruibili entro i 6 anni di vita di un bambino.
A chi si applicano le novità sul congedo parentale?
Queste importanti novità, riguardano i lavoratori che:
- hanno terminato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024: per loro, dal 2025, l’indennità del terzo mese di congedo (entro i 6 anni di vita del bambino) passa dal 60% all’80%,
- hanno terminato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025: per loro, a regime dal 2025, è previsto un ulteriore mese di indennità all’80% della retribuzione, sempre entro i 6 anni di vita del bambino.
Come gestire i 3 mesi all’80%?
I 3 mesi indennizzabili all’80% possono essere fruiti da entrambi i genitori, ripartiti in base alle esigenze della famiglia, oppure internamente da un solo genitore. La fruizione “alternata” è permessa, ma è anche possibile che i genitori usufruiscano del congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Il limite massimo complessivo di un congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (che possono arrivare a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi, anche frazionati). Questo periodo totale deve essere fruito entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso del minore in famiglia.
Riepilogando l’indennizzabilità del congedo parentale (per entrambi i genitori o per il “genitore solo”):
- Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023).
- Un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (grazie alle Leggi di Bilancio 2024 e 2025).
- Un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).
- 6 mesi sono indennizzati al 30%, senza requisiti di reddito.
- I restanti 2 mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente non rientri nelle condizioni reddituali specifiche previste dall’articolo 34, comma 3, del T.U..
Come presentare la domanda di congedo parentale?
La procedura è semplice e telematica. Puoi presentare la domanda attraverso uno di questi canali:
- il portale istituzionale INPS: accedi con la tua identità digitale (SPID di livello 2, CIE 3.0 o CNS),
- il Contact Center Multicanale,
- gli Istituti di Patronato.
Scarica la circolare per leggere nel dettaglio tutte le novità.