contratto collettivo nazionale gomma e plastica, aziende industiali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica – aziende industriali – accordo di rinnovo

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Gomma e Plastica per le aziende industriali

Annunciamo che è stato firmato l’accordo di rinnovo per il CCNL Gomma Plastica il 26 gennaio 2023. Questo accordo è stato raggiunto dalla FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL, in sostituzione dell’accordo scaduto il 31 dicembre 2022. 

Novità principali

  1. Decorrenza e durata: il nuovo contratto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 e sarà valido sia dal punto di vista economico che normativo;
  2. Nuovi minimi: sono stati stabiliti adeguamenti in 3 tranches con scadenze a gennaio 2023, gennaio 2024 e aprile 2025;
  3. Assistenza sanitaria integrativa: a partire dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno una somma di 14,00 € per tutti i lavoratori del settore, destinata all’assistenza sanitaria integrativa, da definirsi secondo intese. 
  4. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato: secondo quanto prevede il D. lgs. n.81 del 2015, i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro in entrambe queste tipologie per un totale di oltre 44 mesi acquisiranno il diritto alla stabilizzazione del rapporto. Inoltre, le assunzioni non potranno superare il 32% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 
  5. Orario di lavoro;
  6. Permessi, ROL, Banca ore solidale e maternità: i lavoratori donatori di midollo osseo avranno permessi retribuiti per gli accertamenti e prelievi necessari, non limitati a 3 giorni. Il permesso annuo per la rappresentanza dei lavoratori per salute e sicurezza avrà un aumento delle ore, variando in base al numero di dipendenti nell’azienda. È stata introdotta la banca ore solidale per cedere permessi e ferie ai colleghi che necessitano di assistenza per figli minori o situazioni di salute gravi;
  7. Trattamento in caso di malattia e infortunio non professionale: i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per periodi variabili in base all’anzianità di servizio, in caso di malattia o infortunio non professionale, purché non gravemente colposi
  8. Congedo per donne vittime di violenza di genere: le lavoratrici inserite nella protezione per la violenza di genere hanno diritto a un congedo massimo di 3 mesi utilizzabili nell’arco di 3 anni. In casi specifici, possono avere un ulteriore congedo retribuito di 2 mesi. È stata introdotta anche la possibilità di 4 ore di formazione annua per il prossimo triennio di vigenza contrattuale, su proposta della R.S.U. o dei lavoratori. 

Per scoprire nel dettaglio tutte le novità, ti invitiamo a consultare la circolare che i nostri Consulenti del lavoro hanno realizzato appositamente

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