lavoratore disabile in azienda e denuncia disabili

Denuncia disabili

Le aziende con più di 14 dipendenti, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018, devono riservare una quota destinata all’assunzione di un lavoratore disabile, tale obbligo è indipendente dal fatto che si stia procedendo a una nuova assunzione. L’assunzione può avvenire anche a part-time, considerando l’orario di ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento a unità qualora l’orario prestato sia superiore al 50% dell’orario ordinario.
Di seguito riepiloghiamo le quote per i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
 
  • dai 15 ai 35: sono obbligati ad assumere 1 disabile;
  • dai 36 ai 50: sono obbligati ad assumere 2 disabili;
  • oltre i 50: devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con alcune esclusioni da valutare in sede di analisi (come ad esempio gli apprendisti, i contratti a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi, dirigenti e dipendenti divenuti inabili dopo l’assunzione).
 
I soggetti disabili sono individuati secondo le seguenti percentuali di invalidità e natura della stessa:
  • extra lavorativa: 60%
  • professionale: 33%
  • disabilità intellettiva: 45%
La presentazione della richiesta di assunzione del lavoratore disabile dovrà essere effettuata entro 60 giorni decorrenti da quando insorge l’obbligo.
Si ricorda che l’inasprimento delle sanzioni in materia, introdotto dal D.Lgs 185/2016, ha previsto che in caso di mancata assunzione del disabile, per ogni giorno lavorativo di ritardo la sanzione è pari a 153,20 euro.

Si ricorda che viene previsto un esonero per le aziende che applicano un tasso pari o superiore al 60 per mille (ai fini INAIL); in questo caso i datori di lavoro interessati potranno versare un contributo esonerativo per ciascun lavoratore con disabilità non assunto pari a 30,64 euro al giorno, che verrà destinato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.185/2016, i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computabili nella quota di riserva a condizione di avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
 
Le aziende potranno ottemperare all’obbligo ricorrendo anche alla chiamata nominativa del lavoratore, ovvero l’azienda potrà indicare agli organi del collocamento il nome del lavoratore da inserire, oppure stipulando apposita convenzione.
 
L’inserimento di lavoratori disabili prevede i seguenti incentivi:
 
  • riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67% e il 79%: incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi;
  • riduzione della capacità lavorativa sopra il 79%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi;
  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in caso di disabilità psichica: con contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi o a tempo indeterminato, spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi.
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro instaurati con una cooperativa di lavoro, lavoro a domicilio; è subordinato al rispetto della regolarità contributiva, dell’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi, realizzazione di incremento netto occupazionale rispetto all’anno precedente.
 
Sono inoltre previste alcune sospensioni in caso di aziende in crisi, ovvero che hanno richiesto l’intervento della CIGS, ricorso a contratti di solidarietà difensivi, licenziamenti collettivi, attivazione di procedure di incentivo all’esodo per lavoratori prossimi alla pensione. Tali sospensioni devono essere valutate qualora sia presente una delle sopracitate casistiche.

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