Invio obbligatorio comunicazioni lavori usuranti entro il 31 marzo 2025
Ricordiamo che entro il 31 marzo 2025 deve essere inviata la comunicazione delle attività lavorative usuranti, svolte nell’anno 2024, tramite l’utilizzo del modello LAV_US inserendolo nel portale ministeriale “cliclavoro”.
L’obiettivo di questa disposizione è consentire ai lavoratori dipendenti coinvolti in attività particolarmente pesanti i maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti, principalmente in relazione alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante e all’anzianità contributiva minima, e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.
Tipologie di lavoro usurante
Le diverse tipologie di lavoro usurante previste dalla norma sono:
- “Lavorazioni pesanti”: lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori di asportazione dell’amianto e lavori svolti prevalentemente in spazi ristretti, come nel settore navale e per i conducenti di veicoli pubblici di trasporto collettivo con una capacità superiore a 9 posti;
- “Lavoro notturno”: lavorazioni svolte per almeno 6 ore consecutive comprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, oppure lavori svolti per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. L’omissione della comunicazione annuale è soggetta a sanzione amministrativa da 500,00 € fino a 1.500,00€.
- “Lavoro a catena”: lavori svolti sulla cosiddetta “linea catena”, come la produzione di dolci, additivi per bevande, lavorazione delle resine sintetiche e de materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, costruzione di autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici e così via.
- “Conducenti di veicoli pesanti”: comprende tutti quei veicoli che hanno una capacità complessiva non inferiore a 9 posti, incluso il conducente.
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