Fringe benefit auto: clausola di salvaguardia

È stata introdotta una nuova clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit di auto, motocicli e ciclomotori aziendali.

In particolare, questa nuova regolamentazione si applica ai veicoli:

  • immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per maggiore chiarezza, la legge specifica che il termine “ordinati” include qualsiasi tipologia di contratto, come compravendita, leasing e noleggio.

Come dovrà essere calcolato il fringe benefit auto?

Il fringe benefit per i veicoli menzionati dovrà essere calcolato secondo l’art. 51, quarto comma, lett. a) del TUIR, in vigore al 31 dicembre 2024.  

Ciò significa che, mantenendo la percorrenza annua convenzionale di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, le percentuali di calcolo varieranno in base alle emissioni di CO2 del veicolo, al netto di eventuali somme trattenute al lavoratore.  

Le percentuali sono le seguenti:

  • 25% per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per emissioni di CO2 comprese tra 60 g/km e 160 g/km;
  • 50% per emissioni di CO2 comprese tra 160 g/km e 190 g/km;
  • 60% per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.  

Per una consultazione più rapida, è disponibile una tabella riepilogativa nella circolare.  

Scarica subito la circolare!

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