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News e normative Normativa

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

Proroga del contratto

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario

CCNL Dirigenti e Aziende del Terziario: ipotesi di accordo di rinnovo

L’accordo ipotetico di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, firmato il 12 aprile 2023 da CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia e MANAGERITALIA, introduce diverse novità di rilievo suddivise per argomento:

  • La durata dell’accordo è quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni per singoli istituti contrattuali.
  • Sono stati stabiliti nuovi minimi contrattuali: per i dirigenti in servizio al 30 novembre 2023, l’aumento sarà di 450,00 euro mensili, erogati in tre tranche di pari importo (150,00 euro ciascuna) a dicembre 2023, luglio 2024 e luglio 2025. Tale aumento potrà essere assorbito da aumenti futuri concessi dall’azienda a partire dal 31 dicembre 2019. Per i dirigenti assunti dal 1° dicembre 2023, il nuovo minimo contrattuale sarà di 4.040,00 euro lordi mensili, che aumenterà rispettivamente a 4.190,00 euro e 4.340,00 euro a luglio 2024 e luglio 2025, già inclusi nell’aumento di 450,00 euro.
  • È previsto un importo una tantum di 2.000,00 euro lordi per i dirigenti in servizio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e al 12 aprile 2023, suddiviso in tre tranche con scadenze a maggio, settembre e novembre 2023. Per i dirigenti assunti nel periodo, l’importo sarà proporzionato in base all’anzianità di servizio.
  • Il contributo annuale al Centro di Formazione Management del Terziario (CFMT) aumenterà di 50,00 euro per il biennio 2024-2025, di cui 25,00 euro a carico del lavoratore e 25,00 euro a carico dell’azienda.
  • A titolo sperimentale, per il biennio 2024-2025 è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di 1.000,00 euro annui per i dirigenti, spendibile tramite la piattaforma Welfare CFMT. L’azienda potrà accreditare importi aggiuntivi, purché in misura uguale e a beneficio di tutti i dirigenti.
  • È stato previsto un aumento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Mario Negri. Le aliquote aumenteranno rispettivamente al 2,43% dal 1° gennaio 2024 e al 2,47% dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni relative all’accordo dovranno essere approvate dagli organismi direttivi delle parti contraenti.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare per conoscere tutte le singole specifiche. I nostri Consulenti sono sempre a vostra disposizione in caso di chiarimenti. 

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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo di comunicazione posto in capo all’azienda può essere realizzato anche tramite l’associazione datoriale alla quale aderisce e i dati che deve comunicare obbligatoriamente sono

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. 

L‘invio può avvenire in tre modalità:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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Legge n. 215: novità in materia di lavoro autonomo occasionale

lavoro autonomo occasionale

Legge n. 215: novità in materia di lavoro autonomo occasionale

Tale circolare è stata creata in occasione della comunicazione che ogni committente dovrà effettuare preventivamente per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Comunicazione che deve avvenire tramite SMS o e-mail all’Ispettorato del lavoro e, in caso di violazione, ci sarà una sanzione per ogni lavoratore autonomo per il quale ci sia stato ritardo della comunicazione.

In attesa di istruzioni più chiare del Ministero del Lavoro o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i nostri consulenti suggeriscono di comunicare l’avvio delle prestazioni tramite posta elettronica certificata alla sede dell’ITL.

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro.

 

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Famiglia News e normative Normativa

Assegno unico universale

come ottenere assegno unico familiare

Assegno unico universale

L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei ministri. Questo beneficio economico mensile viene percepito alle famiglie in base alla condizione economica del nucleo stesso e sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

All’interno della circolare si parla dei seguenti argomenti:

  • Nuclei familiari beneficiari: l’assegno viene riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni di età.
  • Misura dell’assegno: l’assegno è pari a 175 euro mensili per il primo e per il secondo figlio e 260 euro mensili dal terzo figlio in poi.
  • Domanda per l’ottenimento dell’assegno: la domanda ha validità annuale e deve essere ripetuta ogni anno e presentata dal 1° gennaio 2022. Tale presentazione avviene in modalità telematica all’INPS.
  • Impatto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: a partire da marzo 2022 lo sgravio fiscale riferito ai figli fino ai 21 anni sarà sostituito dall’assegno unico versato direttamente dall’INPS.

Per conoscere tutto nel dettaglio leggi la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro.

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CCNL Metalmeccanica – aziende industriali – MetApprendo

CCNL metalmeccanica - MetApprendo

CCNL Metalmeccanica – aziende industriali – MetApprendo

Proroga al 31 dicembre 2021 per il versamento della contribuzione per la formazione.

Il CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, il 5 febbraio 2021, ha previsto una contribuzione pari a 1,50 euro per dipendente per permettere alle imprese di finalizzare tutti quei servizi utili alla formazione e permettere alle imprese di gestire al meglio l’intero processo.

Proprio per questo motivo, FEDERMECCANICA aveva comunicato l’apertura della piattaforma “MetAprrendo”, la quale ha lo scopo di favorire la formazione, consentire la registrazione e gestire il portale tramite blockchain e, inoltre, permettere alle imprese di versare tale contribuzione.

Con tale circolare si annuncia una proroga della scadenza per registrarsi al 31 dicembre 2021 e fare tale versamento.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti payroll e scopri tutti i dettagli in merito.

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News e normative Normativa Smart working

Protocollo nazionale: Smart Working

protocollo smart working

Protocollo nazionale: Smart Working

LAVORO IN MODALITÁ AGILE

Il 7 dicembre scorso è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”. Questo documento è stato firmato, dopo un confronto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso il Ministero del Lavoro dallo stesso Ministro, da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il documento è stato realizzato per definire lo svolgimento del lavoro in modalità agile, spiegando le linee guida per i contrati collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali nel rispetto della legge 22 maggio 2017, n.81 e degli accordi collettivi in essere.

Di seguito presentiamo in sintesi i contenuti di tale circolare che riguardano:

  • Accordo individuale: documento che viene richiesto dal datore di lavoro per il dipendente per l’adesione al lavoro agile poiché nel protocollo viene confermato che questa adesione e volontaria e quindi non prevede licenziamenti nel caso di non adesione da parte del dipendente.
  • Luoghi di lavoro: il luogo può essere scelto dal dipendente, la cosa fondamentale è che il dipendente riesca a svolgere il proprio lavoro.
  • Organizzazione: il dipendente deve organizzarsi nelle fasce orarie lavorative svolgendo i compiti a lui assegnati e, inoltre, nei giorni in cui è predisposta la modalità agile non può esserci lavoro straordinario.
  • Disconnessione: i datori di lavoro devono essere in grado di adottare delle misure adatte a garantire la disconnessione.
  • Strumenti di lavoro: strumentazione fornita dal datore di lavoro.
  • Salute e sicurezza: il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile fornendo un’informativa scritta che individua i rischi sia generali che specifici connessi all’esecuzione del rapporto.
  • Infortuni e malattie: il lavoratore ha diritto alla copertura di Inail contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
  • Diritti sindacali: la modalità agile non modifica i diritti e le libertà sindacali.
  • Parità di trattamento e pari opportunità: il lavoratore in modalità agile ha gli stessi diritti e pari opportunità di qualunque altro lavoratore in sede.
  • Lavoratori fragili e disabili: le parti faciliteranno l’accesso al lavoro agile per i lavoratori con disabilità.
  • Welfare e inclusività: le parti si impegnano a sviluppare un supporto più ampio per quando riguarda il welfare aziendale.
  • Protezione dei dati personali e riservatezza: il lavoratore in modalità agile deve accedere con i dati personali utilizzati per lavorare secondo le istruzioni del datore di lavoro e deve sempre rispettare la riservatezza.
  • Formazione e informazione: fornire dei corsi di formazione e aggiornamenti.
  • Osservatorio: è stato istituito per monitorare il lavoro agile.
  • Incentivo alla contrattazione collettiva: le parti concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile con un incentivo pubblico per le aziende.

Per leggere in modo approfondito tutte le informazioni descritte all’interno del protocollo, scarica la circolare redatta in merito dai nostri consulenti del lavoro payroll.

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Covid News e normative Normativa

Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

impiego certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro

Legge 165 – 19 novembre 2021 – Nuove Direttive Presentazione Green Pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 165 del 19 novembre 2021 – Impiego delle “certificazioni verdi Covid-19” (cd. “Green Pass”) nei luoghi di lavoro

Di seguito riportiamo alcune delle modifiche riportate sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 20 novembre riguardante la Legge n.165 del 19 novembre 2021, il quale riporta dei cambiamenti per quanto riguarda il Decreto-legge n. 127/2021.

All’interno di tale articolo vengono descritte le novità riguardante l’impiego della certificazione verde obbligatoria nei luoghi di lavoro.

Vengono indicati principalmente novità riguardanti:

  • I lavoratori in somministrazione, 
  • La consegna della certificazione verde covid-19 al datore di lavoro,
  • La scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa. 
  • Direttive per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti.

Scarica la circolare redatta dai nostri Consulenti del Lavoro payroll per leggere nel dettaglio tutti nuovi cambiamenti.

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Covid News e normative Normativa

Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro

Legge n. 127/2021 – Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro

Controlli a campione del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

L’elemento cruciale di tale circolare è l’implementazione dei corretti controlli della certificazione verde COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, come indicato nel Decreto del 17 giugno 2021.

Essa funge da riepilogo per l’attuale quadro normativo per quanto riguarda la presentazione della documentazione adatta che certifica il possesso del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e di conseguenza i dovuti controlli che il datore di lavoro deve effettuare, anche a campione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro dal 15 ottobre 2021.

Questi obblighi sono rivolti sia ai lavoratori dipendenti che ai soggetti esterni che accedono alla struttura per qualsiasi altra attività. Chiunque sarà privo della certificazione verde Covid (ossia privo di vaccinazione, non certificato come guarito dal COVID-19 o privo di tampone negativo), all’accesso nei luoghi di lavoro, sarà considerato come un pericolo sia per sé che per gli altri lavoratori e, per questo, verrà respinto dal luogo di lavoro e considerato come assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Se trascorrono 5 giorni di assenza ingiustificata data da mancanza della certificazione verde, il datore di lavoro considererà lo stesso come sospeso e stipulerà un contratto a termine per la sua sostituzione con un massimo di 10 giorni.

Inoltre, per il controllo del green pass nei luoghi di lavoro per le aziende che hanno un numero maggiore di 50 dipendenti è stato creato uno strumento, chiamato “Greenpass50+”, il quale è fornito dall’INPS che controllerà tutte le informazioni necessarie tramite la piattaforma nazionale della certificazione verde.

Per saperne ancora di più leggi la circolare allegata creata dai nostri consulenti del lavoro per poter visionare il tutto nei minimi dettagli.

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Legge n. 178/2020: Agevolazioni Assunzioni Under 36

agevolazioni assunzioni under 36

Legge n. 178/2020: Agevolazioni Assunzioni Under 36

Agevolazioni assunzioni under 36: modalità operative

Con la Legge n.178/2023, l’INPS ha indicato le modalità operative per quanto riguarda le agevolazioni assunzioni under 36 e la loro fruizione, che riguarda le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 occorrerà attendere l’esito del diverso procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

Cosa devono fare i datori di lavoro?

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021 (trasmissione da effettuare entro fine ottobre), gli specifici dati relativi i lavoratori per i quali spetta l’esonero stesso.

L’istituto sottolinea, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), che l’esposizione della agevolazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Scopri nel dettaglio tutte le specifiche nella circolare che abbiamo elaborato.

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Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

decreto-green-pass

Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

Il Green Pass Covid, ovvero la “certificazione verde”, grazie al decreto legge n.127 è diventato obbligatorio negli ambienti di lavoro e sarà in vigore dal 15 ottobre 2021.

Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, quali siano le condizioni per ottenere il Green Pass:

– Aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 con le somministrazioni previste. La validità è di 12 mesi.
– Aver effettuato almeno una somministrazione di vaccino anti-SARS-CoV-2. In questo caso il Green Pass è valido dal 15mo giorno dopo la prima somministrazione fino alla data prevista per il completamento vaccinale.
– Essere guariti dal Covid-19- il Green Pass in questo caso ha validità di 6 mesi.
– Effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. La validità è di 48 ore.

Gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori in merito al Green Pass.

Il datore di lavoro dovrà effettuare controlli, anche a campione, tramite lettore QR code che però deve preservare la privacy del lavoratore senza tener traccia dei suoi dati.

In caso di mancato controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

I lavoratori dovranno fornirsi di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Se dovessero risultarne sforniti la sanzione va dai 600 ai 1.500 euro più le relative sanzioni disciplinari.

Tutti i lavoratori, anche quelli esterni e presenti solo temporaneamente in azienda di qualsiasi mansione o ruolo, sono tenuti a esibire il Green Pass.

Unici esclusi: i lavoratori in modalità agile. Non essendo presenti in azienda non devono essere in possesso del certificato verde. O almeno fino a che non dovranno rientrare in azienda.

Scopri nel dettaglio tutte le specifiche operative del Decreto Legge nella circolare che abbiamo elaborato.

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