
Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. “Decreto Ristori”)
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Segnaliamo che sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:
- Proroga del termine per la presentazione del mod. 770/2020 (art. 10);
- Nuovi trattamenti di cassa integrazione (art. 12);
- Disposizioni in materia di licenziamenti (art. 12);
- Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12);
- Sospensione dei versamenti per aziende interessate da misure restrittive (art. 13);
- Esonero contributivo per i daotri di lavoro del settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 16);
- Lavoro agile per i genitori durante il periodo di quarantena dei figli (art. 22)
1. Proroga del termine per la presentazione del modello 770/2020 (art. 10) |
L’art. 10 del Decreto in commento proroga il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) al 10 dicembre 2020. Il termine precedente era fissato, come ogni anno, al 31 del mese di ottobre. |
2. Nuovi trattamenti di cassa integrazione (art. 12) |
Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione in deroga (CIGD) per una durata massima di 6 settimane.
Tale ulteriore periodo di 6 settimane dovrà collocarsi nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. All’interno di tale suindicato periodo, le 6 settimane costituiscono la durata massima che puo’ essere richiesta con causale COVID-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che risultino collocati -anche parzialmente- in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma. Tale formulazione, gia utilizzata dal legislatore in occasione dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), azzera pertanto i precedenti periodi di ammortizzatori sociali previsti dalle precedenti disposizioni (Decreti Legge n. 18, 34 e 104) eventualmente non richiesti, prevedenche che a partire dal 16 novembre possano essere richieste solo 6 settimane con causale “Covid-19”.
Rammentiamo che -ad oggi- i dipendenti che possono essere collocati in cassa integrazione sono quelli che risultano assunti prima del 13 luglio 2020.
Le 6 settimane di cassa integrazione in commento sono riconosciute ai seguenti datori di lavoro: ü i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (ovvero le seconde 9 settimane) previsto dal Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”); ü i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre u.s. che ne ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come previsto dal cd. “Decreto Agosto” per il secondo periodo di 9 settimane, i datori di lavoro che intendono presentare domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane in commento dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: – al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; – al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. |
Il contributo addizionale non è dovuto: – dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; – dai datori di lavoro che hanno avviato l’attivita’ di impresa successivamente al primo gennaio 2019: – dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre u.s. che ne ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività.
Le domande di accesso ai trattamenti in commento devono essere inoltrate all’Inps -a pena di decadenza- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa.
La norma tuttavia prevede altresì che fase di prima applicazione, il suindicato termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre, prevedendo quindi un termine inferiore rispetto quello sopra indicato. Infatti, dovendo il periodo di sospensione o riduzione necessariamente collocarsi successivamente al 16 novembre p.v., ciò comporta che la domanda debba essere inoltrata entro il 30 novembre e non entro il 31 dicembre. Sul punto, riteniamo che l’INPS debba intervenire precisando quello che sembra essere un refuso. |
3. Disposizioni in materia di licenziamenti (art. 12) |
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento nei seguenti casi: – licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 ella Legge n. 604/1966 (ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro); – procedure in corso previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970; – procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 (ovvero le procedure di licenziamento collettivo), della Legge n. 223/1991; – procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto medesimo.
Le preclusioni e le sospensioni di cui ai precedenti paragrafi non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione -anche parziale- dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuto il diritto alla NASPI. |
4. Esonero contributivo per le aziende che non richiedono cassa integrazione (art. 12) |
Come già previsto dal cd. “Decreto Agosto”, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati -con esclusione di quelli del settore agricolo- che non richiedono i trattamenti di cui al punto 2comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del D.L. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia’ fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Si rammenta che la misura in questione è subordinata all’approvazione della Commissione Europa. |
5. Sospensione dei versamenti per aziende interessate da misure restrittive (art. 13) |
Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che ne ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
La sospensione in commento si applica ai datori di lavoro che svolgono le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto in esame (che si allega alla presente circolare) i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della disposizione qui commentata, potranno essere effettuati -senza applicazione di sanzioni e interessi- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio dell’eventuale rateazione richiesta. |
6. Esonero contributivo per settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 16) |
L’articolo 16 del D.L n. 137/2020 prevede un nuovo esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le aziende produttrici di vino e birra, riprendendo in parte quanto già previsto dall’art. 222 del DL n. 34/2020.
In particolare, alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero sarà riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. Per espressa previsione di legge, l’esonero è riconosciuto con riferimento ai versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo di competenza novembre 2020.
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7. Lavoro agile per i genitori durante il periodo di quarantena dei figli (art. 22) |
L’articolo 22 del Decreto in commento, modificando l’articolo 21-bis del cd. Decreto “Agosto” (che disciplina il lavoro agile e il congedo straordinario per genitori dipendenti con figli in quarantena) prevede le seguenti misure: – consente ai genitori lavoratori dipendenti lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena o della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 16 anni (in precedenza il limite di età del minore previsto dal cd. “Decreto Agosto” era di 14 anni); – introduce il diritto, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, in alternativa al lavoro agile o qualora la prestazione non possa essere resa con tale modalità, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Ne deriva che i genitori lavoratori potranno richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in regime di lavoro agile nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni: – sia in quarantena; oppure – si trovi nella condizione di non poter svolgere l’attività didattica in presenza, in quanto quest’ultima è stata sospesa;
Nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia in quarantena oppure si trovi nella condizione di non poter svolgere l’attività didattica in presenza (ad esempio in caso di sospensione delle attività didattiche), uno dei genitori -alternativamente all’altro- può fruire del congedo indennizzato dall’INPS: – qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile; oppure – in alternativa alla suindicata modalità.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in quarantena -o impossibilitati a svolgere l’attività didattica in presenza, in quanto quest’ultima è stata sospesa-, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro: – qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile; oppure – in alternativa alla suindicata modalità. |
*** Attenzione ***
Segnaliamo che nelle stesse ore in cui è stata predisposta la presente circolare, gli organi di stampa hanno diffuso la notizia che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel corso di un incontro con le parti sociali tenutosi Venerdi 30 ottobre u.s., avrebbe annunciato che le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione saranno a titolo gratuito e non soggette alla contribuzione addizionale. La presente circolare, tuttavia, riferisce ciò che è ad oggi previsto dal Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 nonché, più in generale, dalle norme ad oggi vigenti. Sarà nostra premura relazionarVi sulle annunciate novità qualora avvengano in sede di conversione in Legge o vengano introdotte per mezzo di un ulteriore provvedimento di Legge.