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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione

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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione

Approfitta delle tue meritate ferie

Come professionisti, sappiamo quanto sia importante ricaricare le energie e prendersi cura di sé stessi. Ed è per questo che vogliamo ricordarti i tuoi diritti come lavoratore in merito alle ferie arretrate. Secondo l’articolo 10 del Decreto Legislativo 2023, n°66, hai diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane

Ecco come funziona: il lavoratore può godersi almeno due settimane consecutive di ferie durante l’anno di maturazione, a condizione che venga fatta richiesta. Le altre due settimane devono essere utilizzate entro 18 mesi dalla fine dell’anno di assunzione. 

Tuttavia per le ferie maturate nel 2021, il termine per utilizzare le ulteriori due settimane (corrispondenti a 14 giorni) scadrà il prossimo venerdì 30 giugno 2023

Vogliamo sottolineare, inoltre, che la mancata fruizione delle ferie arretrate può comportare conseguenze serie ad entrambe le parti. I datori di lavoro possono essere soggetti a sanzioni amministrative, mentre il lavoratore può subire un danno psicofisico a causa dell’assenza del meritato riposo. 

Per approfondire l’argomento e conoscere tutti i dettagli, ti invitiamo a scaricare la circolare redatta dai nostri esperti Consulenti del Lavoro. Abbiamo preparato questo documento appositamente per te, per garantire che tu sia pienamente consapevole dei tuoi diritti. 

Scarica subito la circolare. 

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Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

Comunicazione annuale denuncia lavori usuranti

Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

Invio obbligatorio comunicazioni lavori usuranti entro il 31 marzo 2023. 

Ricordiamo che entro il 31 marzo 2023 deve essere inviata la comunicazione delle attività lavorative usuranti, svolte nell’anno 2022, tramite l’utilizzo del modello LAV_US inserendolo nel portale ministeriale “cliclavoro.

L’obiettivo di questa disposizione è consentire ai lavoratori dipendenti coinvolti in attività particolarmente pesanti i maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti, principalmente in relazione alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante e all’anzianità contributiva minima, e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti. 

Tipologie di lavoro usurante 

Le diverse tipologie di lavoro usurante previste dalla norma sono:

  • “Lavorazioni pesanti”: lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti  svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori di asportazione dell’amianto e lavori svolti prevalentemente in spazi ristretti, come nel settore navale e per i conducenti di veicoli pubblici di trasporto collettivo con una capacità superiore a 9 posti;
  • “Lavoro notturno”: lavorazioni svolte per almeno 6 ore consecutive comprese tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, oppure lavori svolti per almeno 3 ore nell’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. L’omissione della comunicazione annuale è soggetta a sanzione amministrativa da 500,00 € fino a 1.500,00€.
  • “Lavoro a catena”: lavori svolti sulla cosiddetta “linea catena”, come la produzione di dolci, additivi per bevande, lavorazione delle resine sintetiche e de materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, costruzione di autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici e così via. 
  • “Conducenti di veicoli pesanti”: comprende tutti quei veicoli che hanno una capacità complessiva non inferiore a 9 posti, incluso il conducente. 

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere il tutto nel dettaglio.

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica – aziende industriali – accordo di rinnovo

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica – aziende industriali – accordo di rinnovo

Nuovo accordo di rinnovo per il CCNL Gomma e Plastica per le aziende industriali

Annunciamo che è stato firmato l’accordo di rinnovo per il CCNL Gomma Plastica il 26 gennaio 2023. Questo accordo è stato raggiunto dalla FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL, in sostituzione dell’accordo scaduto il 31 dicembre 2022. 

Novità principali

  1. Decorrenza e durata: il nuovo contratto sarà in vigore dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 e sarà valido sia dal punto di vista economico che normativo;
  2. Nuovi minimi: sono stati stabiliti adeguamenti in 3 tranches con scadenze a gennaio 2023, gennaio 2024 e aprile 2025;
  3. Assistenza sanitaria integrativa: a partire dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno una somma di 14,00 € per tutti i lavoratori del settore, destinata all’assistenza sanitaria integrativa, da definirsi secondo intese. 
  4. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato: secondo quanto prevede il D. lgs. n.81 del 2015, i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro in entrambe queste tipologie per un totale di oltre 44 mesi acquisiranno il diritto alla stabilizzazione del rapporto. Inoltre, le assunzioni non potranno superare il 32% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 
  5. Orario di lavoro;
  6. Permessi, ROL, Banca ore solidale e maternità: i lavoratori donatori di midollo osseo avranno permessi retribuiti per gli accertamenti e prelievi necessari, non limitati a 3 giorni. Il permesso annuo per la rappresentanza dei lavoratori per salute e sicurezza avrà un aumento delle ore, variando in base al numero di dipendenti nell’azienda. È stata introdotta la banca ore solidale per cedere permessi e ferie ai colleghi che necessitano di assistenza per figli minori o situazioni di salute gravi;
  7. Trattamento in caso di malattia e infortunio non professionale: i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per periodi variabili in base all’anzianità di servizio, in caso di malattia o infortunio non professionale, purché non gravemente colposi
  8. Congedo per donne vittime di violenza di genere: le lavoratrici inserite nella protezione per la violenza di genere hanno diritto a un congedo massimo di 3 mesi utilizzabili nell’arco di 3 anni. In casi specifici, possono avere un ulteriore congedo retribuito di 2 mesi. È stata introdotta anche la possibilità di 4 ore di formazione annua per il prossimo triennio di vigenza contrattuale, su proposta della R.S.U. o dei lavoratori. 

Per scoprire nel dettaglio tutte le novità, ti invitiamo a consultare la circolare che i nostri Consulenti del lavoro hanno realizzato appositamente

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni – FEDERPOL

contratto collettivo sulla sicurezza sussidiaria nn armata

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni – FEDERPOL

CCNL Sicurezza Sussidiari: accordo di rinnovo

È stato stipulato un accordo il 7 dicembre 2022, tra FEDERPOL, SISTEMA IMPRESA, FESICA CONFSAL e CONFSAL, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. 

Novità principali

Innanzitutto, il nuovo contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2025, sia per gli aspetti economici che normativi, con possibilità di rinnovo annuale se non disdetto con tre mesi di preavviso. 

Una delle novità riguarda i minimi salariali, che verranno adeguati in due fasi, a gennaio 2023 e luglio 2024. Inoltre, l’accordo stabilisce che negli aumenti salariali concessi in passato, come quelli basati sull’anzianità o i meritocratici, non potranno essere annullati. Tuttavia, gli aumenti unilaterali o collettivi decisi dall’azienda nel semestre precedente alla scadenza del contratto potranno essere riassorbiti solo se previsto da accordi sindacali o all’atto della loro concessione. 

Continuando, il contratto introduce una definizione di retribuzione di fatto che comprende la retribuzione normale e tutti gli elementi continui della retribuzione

Altra novità riguarda l’inquadramento dei lavoratori, stabilendo che coloro che svolgono mansioni di base non richiedenti specifiche competenze saranno inseriti nel settimo livello. Ad esempio, il personale addetto alla portineria semplificata, all’accoglienza o alla sicurezza semplice rientrerà in questa categoria. Dopo un anno di servizio, tali lavoratori potranno passare al sesto livello senza necessariamente cambiare mansioni. 

Servizio di Outplacement

In seguito, si fa riferimento all’introduzione del preavviso attivo e del servizio di outplacement, gestito dalla Rete Nazionale dei Lavori. Il preavviso attivo consente al datore di lavoro di coinvolgere le parti sociali per agevolare la riqualificazione e il reinserimento dei lavoratori in uscita. In caso di recesso del rapporto di lavoro, l’azienda potrà avviare la procedura prevista dal nuovo articolo, che prevede l’invio della comunicazione entro 5 giorni dalla comunicazione di recesso. L’Ente Bilaterale, in questo caso, aiuterà nella ricerca di una nuova occupazione, coinvolgendo la Rete Nazionale del Lavori, un coordinamento di Enti Bilaterali che favorisce l’inserimento professionale dei lavoratori. 

Elemento Garanzia Retributiva – E.G.R.

Per ultimo, per garantire una maggiore stabilità retributiva, è stato introdotto l’Elemento Garanzia Retributiva (E.G.R.), che verrà incluso nella paga base conglobata. Tale elemento prevede un premio per ogni ora lavorata, che diminuirà gradualmente fino a luglio 2024, quando sarà completamente assorbito dagli aumenti salariali previsti dal contratto. 

Per leggere tutto nel dettaglio scarica la circolare che i nostri Consulenti del lavoro hanno realizzato appositamente.

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Nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie (c.d. COB)

comunicazioni obbligatorie COB

Nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie (c.d. COB)

SIUL – Sistema Informativo Unitario Lavoro: il nuovo portale per le comunicazioni obbligatorie

Segnaliamo che dal 1° maggio 2023 non sarà più disponibile il portale SINTESI della Città Metropolitana di Milano utilizzato per le comunicazioni obbligatorie (c.d. COB), le quali dovranno essere trasmesse esclusivamente con le nuove modalità, ossia tramite il portale Sistema Informativo Unitario Lavoro (c.d. SIUL) di Regione Lombardia. 

L’accesso al nuovo portale dovrà essere effettuato tramite SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per quanto riguarda invece le altre comunicazioni effettuate tramite il portale SINTESI rimane tutto invariato.

Le novità non finiscono qui. Scarica subito la circolare per approfondire tutto nel dettaglio. 

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Modello OT23 – ex modello OT24

modello ot 23

Modello OT23 – ex modello OT24

Come presentare il Modello OT23

Per quanto riguarda la presentazione del Modello OT23, ci sono delle novità da conoscere.
 
Il Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Nel dettaglio esistono delle oscillazioni del tasso Inail che determinano la riduzione o l’aumento del premio dovuto dall’azienda.
 
In merito alle oscillazioni ne esistono di due tipologie:
  • nel primo biennio di attività è riconosciuta una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa dell’ 8%, a condizione che l’azienda rispetti la normativa sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, al contrario è applicato un aumento del 8% nel caso di violazioni;
  • dopo il primo biennio le aziende possono usufruire di due oscillazioni: una legata all’andamento infortunistico in azienda, l’altra nel caso di interventi migliorativi della sicurezza sul posto di lavoro (cosiddetta oscillazione per prevenzione).

L’oscillazione per prevenzione

L’oscillazione per prevenzione permette una riduzione del tasso medio di tariffa qualora l’azienda abbia effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente.
 
In conclusione, sottolineiamo che è il datore a dover presentare in modalità telematica la domanda corredata dalla relativa documentazione riferita all’anno precedente utilizzando il Modello OT23, entro il 28 febbraio 2023. 
 
Scarica la circolare per visionare tutti i requisiti che le aziende devono avere.
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Legge di Bilancio (Triennio 2023 – 2025)

benefici normativi e contributivi

Legge di Bilancio (Triennio 2023 – 2025)

Scopri le novità più rilevanti in merito alla Legge di Bilancio introdotte dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303. Questa normativa riguarda il Bilancio di Previsione dello Stato per il 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. 

La nostra circolare fornisce un’anteprima degli interventi normativi, ma approfondiremo ulteriormente questi argomenti una colta che saranno emanati i provvedimenti attuativi e le disposizioni di prassi dagli enti competenti. 

Novità Legge di bilancio 2023/2025

Di seguito vi elenchiamo gli argomenti principali trattati all’interno della presente circolare: 

  • Detassazione delle mance (commi 58-62)
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività (comma 63)
  • Esenzione dai contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti (comma 281)
  • Pensione anticipata flessibile e opzione donna (commi 283-285 e 292)
  • Incentivi per la continuazione dell’attività lavorativa (commi 286-287)
  • APE sociale (commi 288-291)
  • Benefici economici per i lavoratori esposti all’amianto (comma 293)
  • Incentivi per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (commi 294-296 e 299)
  • Proroga degli incentivi per i giovani under 36 e le donne svantaggiate (commi 297-299)
  • Proroga del lavoro agile per i lavoratori “fragili” (comma 306)
  • Riordino delle disposizioni sul reddito di cittadinanza (commi 313-321)
  • Proroga del CIGS per la cessazione dell’attività (comma 329)
  • Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (commi 342-354)
  • Modifiche all’assegno unico universale (commi 357-358)
  • Congedo parentale (comma 359)

Leggi nel dettaglio tutte le specifiche per ogni singola novità scaricando la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro.

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Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo di comunicazione posto in capo all’azienda può essere realizzato anche tramite l’associazione datoriale alla quale aderisce e i dati che deve comunicare obbligatoriamente sono

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. 

L‘invio può avvenire in tre modalità:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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News e normative Normativa Smart working

Lavoro agile: nuovi modelli di comunicazione

modelli di comunicazione smart working

Lavoro agile: nuovi modelli di comunicazione

Facendo seguito alle circolari precedentemente pubblicate informiamo che il Ministero del Lavoro ha reso disponibili i nuovi modelli di comunicazione massiva del lavoro agile, in formato Excel.

Rendiamo noto, inoltre, che i modelli dovranno essere utilizzati per tutte le comunicazioni di inizio, modifica e cessazione del lavoro agile. 

Scarica la circolare per conoscere tutti i dettagli in merito alla procedura da eseguire.

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CCNL terziario, distribuzione e servizi – Protocollo straordinario di settore

protocollo straordinario ccnl terziario

CCNL terziario, distribuzione e servizi – Protocollo straordinario di settore

CCNL terziario protocollo straordinario

È stato sottoscritto, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario per il settore terziario, distribuzione e servizi riguardante l’erogazione di un importo una tantum e di un acconto sui futuri aumenti contrattuali. 

Erogazione una tantum

L’importo una tantum lordo sarà di 350,00€ per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Inoltre, per quanto riguarda l’acconto su futuri aumenti contrattuali, il Protocollo dispone l’erogazione di una somma pari a 30,00€ per il 4° livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. 

Importante da considerare è che gli importi: 

  • saranno erogati in proporzione all’anzianità di servizio accumulata durante un periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022;
  • non sono inclusi i periodo di servizio militare, aspettative non retribuite e tutti i periodi in cui non è prevista una retribuzione secondo legge o contratto;
  • Sono inclusi i periodi di congedo di maternità, congedo parentale e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali durante l’occupazione;
  • non sono considerati per nessun beneficio contrattuale, incluso il trattamento di fine rapporto;
  • per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, gli importi saranno proporzionali, mentre per gli apprendisti si terrà conto del livello di posizionamento aggiornato al momento dell’erogazione,
  • potrebbero essere soggetti a tassazione separata secondo l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate. 

Vuoi scoprire tutti i dettagli in merito? Scarica la circolare.

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