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Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

Comunicazione annuale denuncia lavori usuranti

Monitoraggio Lavori Usuranti – comunicazione annuale

La comunicazione per le attività lavorative usuranti, svolte nell’anno 2022, deve essere inviata entro il 31/03/2023 tramite l’utilizzo del modello LAV_US inserendolo nel portale ministeriale “cliclavoro.

L’obiettivo della comunicazione è quello di consentire a tutti i lavoratori dipendenti,  che sono impegnati in attività faticose e pesanti, il diritto al trattamento pensionistico anticipato, nel momento in cui gli stessi rispettino i requisiti richiesti in base alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante e all’anzianità contributiva minima, e il datore di lavoro deve comunicare il tutto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.

Le tipologie di lavoro usurante previste dalla norma sono:

  • Lavorazioni pesanti
  • Lavoro notturno
  • Lavoro a catena
  • Conducenti di veicoli pesanti

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere il tutto nel dettaglio.

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CCNL ANINSEI – Accordo di rinnovo 14 febbraio 2022

CCNL ANINSEI

CCNL ANINSEI – Accordo di rinnovo 14 febbraio 2022

Successivamente agli accordi del 2 luglio e del 6 settembre 2021, ANINSEI, FLC-CIGL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALSCONDSAL hanno sottoscritto un accordo di rinnovo per il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dagli scolastici gestiti da enti e privati (laiche) ANINSEI, in merito al trattamento economico e normativo per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

All’interno della circolare vengono segnalate le novità più rilevanti in merito all’accordo, di seguito riportate:

  • Decorrenza e durata (Parte II, Titolo I, Art.2);
  • Minimi retributivi (Parte II, Titolo IV, Art. 18);
  • Salario di anzianità (Parte II, Titolo IV, Art. 20).

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti del lavoro per leggere nel dettaglio le novità in merito all’accordo di rinnovo.

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Monitoraggio Lavoro Usurante

Monitoraggio Lavoro Usurante

Comunicazione annuale sul Monitoraggio Lavoro Usurante

Tale circolare è stata elaborata per le attività riguardanti il lavoro usurante che sono state svolte nell’anno 2020. La comunicazione di queste attività deve essere fatta dal datore di lavoro attraverso l’invio in modalità telematiche utilizzando il modello LAV_US tramite il portale “Cliclavoro”.

È stata redatta proprio per i dipendenti che sono impegnati in attività faticose e pesanti con il diritto al trattamento pensionistico anticipato, sempre se questi rispettino dei requisiti precisi che fanno riferimento alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante svolta e all’anzianità contributiva minima. Questo, poi, dovrà essere comunicato dal datore di lavoro all’ispettorato nazionale del lavoro e agli istituti previdenziali competenti.

Possiamo citare di seguito l’elenco delle varie tipologie previste dalla norma:

  1. Lavorazioni pesanti: come lavori in galleria, cava, miniera, lavori di asportazione di amianto, lavorazione del vetro cavo, ecc. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Non sono previste sanzioni.
  2. Lavoro notturno: che abbiano almeno 6 ore consecutive di lavoro per un numero minimo di giorni all’anno non inferiore a 64, con i dovuti intervalli di tempo di almeno 3 ore. Tale comunicazione deve indicare il numero di giorni di lavoro notturno, indicando anche l’esecuzione del lavoro notturno. Questa comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno. L’omissione porterà a delle sanzioni.
  3. Lavoro a catena: ne fanno parte coloro che si occupano della cosiddetta “linea catena”, ossia attività lavorative ripetute e costanti, dello stesso ciclo lavorativo. Ad esempio, produzioni dolciari, lavorazione e trasformazioni di resine sintetiche, macchine per cucire, e così via. Tale comunicazione deve essere fatta, inizialmente, entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento delle lavorazioni e quella annuale entro il 31 marzo di ogni anno. L’omissione porterà a delle sanzioni.
  4. Conducenti di veicoli pesanti: include tutti quei veicoli di capienza non inferiore ai 9 posti compreso il conducente e che vengono utilizzati per i servizi pubblici di trasporto. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno e non sono previste delle sanzioni.

Tutti i dettagli vengono descritti più dettagliatamente nella circolare che i nostri consulenti del lavoro payroll hanno redatto.

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Comunicazione Annuale Monitoraggio Lavoro Usurante

Comunicazione Annuale Monitoraggio Lavoro Usurante

Entro il 31/03/2019, dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni c.d. usuranti. 
La disposizione è volta a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, sempreché questi rispettino precisi requisiti, in ordine, principalmente, alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante svolta e all’anzianità contributiva minima e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.
 
Si ricorda che sono soggetti all’invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nelle lavorazioni “usuranti”. 
Di seguito si riassume l’elenco delle varie tipologie previste dalla norma. 
 
A) LAVORAZIONI PESANTI (per la declaratoria approfondita, ai fini degli obblighi, si rinvia al DM 19/05/99 art. 2) 
  • Lavori in galleria, cava o miniera: sono comprese anche le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei; 
  • lavori in cassoni ad aria compressa; 
  • lavori svolti dai palombari; 
  • lavori ad alte temperature; 
  • lavorazione del vetro cavo; 
  • lavori di asportazione dell’amianto; 
  • lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti: la norma si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini; 
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti; 
  • lavori a catena o in serie: sono comprese anche le ipotesi di chi sia vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o la cui prestazione sia valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Non sono previste sanzioni in caso di omissione.
 
B) LAVORO NOTTURNO 
Lavorazioni con orario svolto per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, ovvero lavoro prestato per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. 
In caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno, o in caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto, in quanto è sempre possibile che i requisiti minimi necessari possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, con differenti datori di lavoro. 
La comunicazione per il lavoro notturno deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. 
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. 
L’omissione della comunicazione annuale è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 1500.
 
C) LAVORO A CATENA
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”: attività ripetute e costanti, dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc., così come indicate all’art. 1, c. 1 lettera c del D.Lgs. n. 67/2011. 
  • Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; 
  • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc; 
  • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; 
  • costruzione di autoveicoli e di rimorchi; 
  • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; 
  • elettrodomestici; 
  • altri strumenti e apparecchi; 
  • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento, accessori etc.; 
  • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo. 
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare: 
  • la comunicazione iniziale entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento delle lavorazioni; 
  • la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. 
L’omissione della comunicazione iniziale, da effettuarsi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a €1500.
 
D) CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI
Veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto. 
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. 
Non sono previste sanzioni in caso di omissione.

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