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Come richiedere l’aspettativa e quando

come richiedere l'aspettativa

Come richiedere l’aspettativa e quando

Ti sei mai chiesto come richiedere l’aspettativa?  Ma prima di capire come fare richiesta dobbiamo scoprire insieme in cosa consiste. 

L’aspettativa rappresenta l’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro che permette al lavoratore di dedicarsi, per un determinato periodo di tempo, a impegni extra professionali o a particolari esigenze di natura personale o familiare. Ovviamente, conservando il proprio posto di lavoro e tutti i diritti e tutele previsti dal contratto di lavoro

Aspettativa e aspettativa non retribuita: in cosa differiscono

Per comprendere a fondo come richiedere l’aspettativa dobbiamo tenere a mente che generalmente, il periodo di aspettativa può essere retribuito o, nella maggioranza dei casi, non retribuito

Nel primo caso, il lavoratore riceverà lo stipendio o una parte di esso per l’intero periodo di assenza; nel secondo caso, invece, il lavoratore non percepirà alcuna somma.

Inoltre, l’aspettativa non retribuita è regolamentata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 anche se molti aspetti, quali le modalità di concessione, l’anzianità minima in azienda e la durata massima dell’assenza, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Quando è possibile fare richiesta di aspettativa?

Continuando la nostra lettura su come richiedere l’aspettativa scopriamo che esistono diversi motivi per i quali è possibile fare domanda. Vediamoli insieme: 

  • per malattia: a fronte di malattie gravi e certificate (per esempio, malattie oncologiche), l’azienda può concedere al lavoratore un periodo di aspettativa per permettergli di poter intraprendere specifici percorsi di cura;
  • per gravi motivi familiari: in questo caso, l’azienda può concedere un periodo di aspettativa per motivi personali, frazionato o continuativo, al dipendente qualora quest’ultimo debba, per esempio, prendersi cura e assistere in modo continuativo un proprio familiare in caso di malattia o grave impedimento;
  • per cariche pubbliche elettive o sindacali: in tali casi, il lavoratore ha diritto a un periodo di sospensione dall’attività lavorativa qualora questo sia chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali o in caso venga eletto nel Parlamento italiano o europeo, in organi regionali o comunali per tutta la durata del mandato elettorale, come previsto dall’art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
  • in caso di tossicodipendenza: in questo caso, il lavoratore, previa esibizione di idonea documentazione, ha diritto a un periodo di aspettativa al fine di poter accedere a percorsi terapeutici e programmi riabilitativi, in accordo con le strutture sanitarie;
  • per motivi di studio o formazione: tale richiesta di aspettativa può essere concessa al lavoratore che intenda intraprendere specifici percorsi formativi finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea e alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La domanda di aspettativa può essere negata dal datore di lavoro?

Abbiamo capito come richiedere l’aspettativa, ma non è detto che il datore di lavoro la approvi. Infatti, a seconda dei diversi motivi posti alla base della richiesta, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà concedere o meno il periodo di aspettativa al lavoratore purché il diniego del datore sia motivato da ragioni organizzative e produttive oggettive.

Inoltre, per i periodi di aspettativa non retribuita richiesti, specifichiamo che non determinano l’obbligo per il datore di versare i contributi previdenziali e, di conseguenza, tali periodi non saranno considerati come utili ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni a questo principio generale. Per esempio, per i lavoratori che sono stati chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (Parlamento nazionale, Parlamento Europeo, assemblee regionali, ecc.) o cariche sindacali, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali per i periodi di aspettativa non retribuita.

Ora siamo sicuri di aver chiarito ogni tuo dubbio sull’aspettativa, ma se così non fosse contattaci!

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Come leggere la busta paga?

come leggere la busta paga?

Come leggere la busta paga?

Sai come leggere la busta paga? Ti sveliamo i segreti nascosti dietro ogni sezione, guidandoti passo dopo passo verso la comprensione totale. 

La busta paga, definita anche cedolino paga o prospetto paga, è un documento che il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai propri dipendenti con il riconoscimento della retribuzione.

Conformemente all’articolo 1 della Legge n.4 del 1953, è necessario che nella busta paga siano indicati le informazioni riguardante il lavoratore: nome, cognome e qualifica professionale. inoltre, devono essere indicati il periodo al quale la retribuzione di riferimento e tutti gli elementi che costituiscono tale retribuzione, inclusi quelli di natura contrattuale e individuale. In maniera distinta, è altresì obbligatorio specificare le detrazioni fiscali e previdenziali effettuate. Infine, il cedolino deve essere sottoscritto con la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di un rappresentante autorizzato. 

Per capire attentamente come leggere la busta paga dobbiamo partire dal conoscere la sua struttura

  1. la testa
  2. il corpo
  3. il piede

Analizziamole insieme nel dettaglio.

La testa della busta paga

Nella prima parte del cedolino paga vengono riportati i dati riguardante:

  • il datore di lavoro;
  • l’indicazione di unità locali o centri di costo eventualmente presenti;
  • le posizioni INAIL e INPS; 
  • il periodo al quale si riferisce la retribuzione; 
  • i dati del lavoratore (come data di nascita, codice fiscale e data di assunzione);
  • il contratto collettivo nazionale applicato, unitamente alla qualifica, al livello di inquadramento e ad alcune caratteristiche distintive del rapporto di lavoro (per esempio, la tipologia di part time con la relativa percentuale ed eventuali sgravi contributivi).

Nella parte successiva della busta paga sono riportate ulteriori informazioni, quali:

  • le settimane INPS, 
  • i giorni INPS, 
  • i giorni e le ore minimale, 
  • i giorni e le ore ordinari lavorati, 
  • le ore straordinarie 
  • i giorni di detrazioni.

Alla fine della prima sezione, troviamo gli elementi che compongono la retribuzione lorda. Subito sotto, troviamo una tabella.

Per comprendere al meglio come leggere una busta paga, questa parte è molto importante perché qui sono indicate tutte le voci che compongono la retribuzione, come la paga base (il minimo tabellare previsto dal CCNL applicato), un eventuale superminimo individuale ed ulteriori singoli elementi previsti dalla contrattazione collettiva.

Da ultimo, nella parte sinistra del cedolino paga troviamo anche il prossimo scatto di anzianità. Nel dettaglio, gli scatti di anzianità sono degli aumenti della retribuzione già previsti in automatico dai diversi CCNL, correlati direttamente all’anzianità in azienda del lavoratore e alla sua qualifica; di fatto, essi costituiscono il riconoscimento in termini economici della maggiore professionalità che si presume il lavoratore acquisisca continuando a restare nella stessa azienda.

Una volta raggiunto il primo scatto di anzianità (generalmente, un periodo variabile da uno a tre anni), quest’ultimo comparirà tra gli elementi di paga che contribuiscono a formare la retribuzione lorda.

Il corpo della busta paga

Continuiamo la nostra lettura della busta paga con il corpo della stessa, nella quale troviamo cinque colonne:

  • voci variabili del mese: Qui sono riportate tutte le voci retributive (e non solo) del mese di riferimento, come la retribuzione lorda ed eventuali ulteriori elementi (lavoro straordinario, notturno e festivo, tredicesima ed eventuale quattordicesima, anticipi del t.f.r., le trattenute previdenziali – INPS e INAIL – e fiscali a carico del lavoratore) e, da ultimo, la quota del t.f.r. che è stata accantonata nel mese; 
  • importo base: In questa colonna del cedolino paga troviamo l’importo utilizzato come base di calcolo per la riga di riferimento;
  • riferimento: Qui sono indicate i giorni o le ore che sono stati pagati nel mese di riferimento (per le voci retributive) e la percentuale delle trattenute (per le voci che riguardano le trattenute a carico del lavoratore);
  • trattenute: In questa colonna sono presenti tutti gli importi in euro relativi alle trattenute effettuate nel mese di riferimento direttamente dal datore di lavoro, tra le quali troviamo, per esempio, le imposte, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Di conseguenza, qui sono indicate le voci del mese che andranno a ridurre l’importo della retribuzione lorda;
  • competenze: In questa colonna del cedolino paga sono indicati in euro tutti i valori positivi che andranno a incrementare l’importo della retribuzione (le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo, tredicesima ed eventuale quattordicesima, anticipi del t.f.r., eventuali esoneri contributivi di cui beneficia il lavoratore, ecc.).

Il piede della busta paga

Per ultimo, non per importanza, vediamo il piede della busta paga, parte in cui sono riportati i dati relativi al t.f.r. (nell’ordine, da sinistra verso destra: quanto risulta accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, l’importo della rivalutazione monetaria, la quota di t.f.r. accantonata nel corso dell’anno solare, la quota di t.f.r. eventualmente versata ai fondi di previdenza complementare e gli eventuali anticipi di t.f.r. percepiti dal lavoratore).

Continuando la lettura del cedolino paga, troviamo la situazione aggiornata dei ratei di ferie e permessi. Nel dettaglio, le ferie rappresentano un periodo di interruzione dall’attività a cui il lavoratore ha diritto in forza del principio costituzionale sancito dall’Art. 36. Tali periodi sono necessari al lavoratore per riposarsi e rilassarsi.

I permessi, invece, sono regolati dalla contrattazione collettiva e permettono al lavoratore di assentarsi per brevi periodi, in via generale su base oraria.

Anche per le ferie e i permessi, nella parte bassa della busta paga troviamo i dati aggiornati (nell’ordine, da sinistra verso destra: il residuo Anno Precedente, dove sono indicati le ferie e i permessi maturati e non goduti alla 31 dicembre dell’anno solare precedente, i ratei maturati nell’anno in corso, i ratei goduti nel corso dell’anno e il saldo).

Successivamente, troviamo una riga in cui sono indicate le eventuali comunicazioni del datore di lavoro e la situazione degli assegni familiari. A riguardo, ricordiamo che a partire dal 1° marzo 2022 questi ultimi sono stati sostituiti dall’Assegno Unico, erogato direttamente dall’INPS. Di conseguenza, in questa parte della busta paga potremo trovare soltanto gli eventuali arretrati degli anni precedenti.

Da ultimo, in basso a destra, è indicato l’importo netto (differenza tra competenze e trattenute indicate nel corpo del cedolino) che il lavoratore riceverà come stipendio, calcolato in base alle competenze e alle trattenute del mese, e i dati bancari, quali banca di appoggio e codice IBAN del lavoratore.

Siamo fiduciosi del fatto che adesso saprai rispondere perfettamente alla domanda “Come si legge una busta paga?”.

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Consulente del lavoro: quando e a chi serve

consulente del lavoro: quando e a chi serve

Consulente del lavoro: quando e a chi serve

Il  consulente del lavoro è quell’alleato strategico che ti aiuterà ad affrontare senza timori l’universo complesso delle questioni giuslavoristiche. Questo professionista offre un supporto completo all’azienda, garantendo una gestione a regola d’arte dei rapporti con i sindacati e gli enti preposti. Ma non solo: il  consulente del lavoro si occupa anche di affrontare i delicati licenziamenti collettivi, risolvere dubbi e problemi legati all’inquadramento contrattuale e guidare l’azienda attraverso procedure amministrative, fiscali e giuridiche

Affidandoti a questo esperto potrai concentrarti sulla crescita e il successo della tua azienda, mentre lui si occuperà di tutelare i tuoi interessi. 

Quali servizi offre il  consulente del lavoro

I servizi che i consulenti del lavoro offrono sono molteplici, di seguito te ne riportiamo alcuni: 

  • Offrire assistenza e formazione al personale aziendale 
  • Gestire i crediti
  • Assistenza in caso di controversie
  • Gestione delle risorse umane
  • Offrire consulenza tecnica per contrasti tra impresa e lavoratore
  • Offrire consulenza tecnica per risolvere controversie extragiudiziali
  • Stipulazione di contratti del lavoro
  • Trasmissione delle dichiarazioni fiscali
  • Certificazioni di qualità per aziende
  • Adempiere agli obblighi di natura fiscale previsti dalla legge. 

Che differenza c’è tra il commercialista e il consulente del lavoro

La differenza fondamentale tra la figura del commercialista e del consulente del lavoro riguarda principalmente l’orientamento professionale di queste due figure. 

Se i consulenti del lavoro si focalizzano principalmente sulla gestione delle dinamiche lavorative e del personale, il commercialista si dedica prevalentemente a tutti gli aspetti fiscali, contabili, societari e gestionali. Il ruolo dei consulenti del lavoro prevede, infatti, la gestione diretta delle comunicazioni con importanti enti come INPS, INAIL e Centri per l’Impiego. 

D’altra parte, il commercialista svolge un’attività di servizio e consulenza rivolta alle imprese o privati, in ambiti diversi, tra cui adempimenti fiscali, come la compilazione della dichiarazione dei redditi, attività contabili come la tenuta dei registri contabili e redazione dei bilanci, diritto societario come la costituzione di società o la definizione dello statuto, nonché diritto fallimentare e del lavoro

I vantaggi di avere un consulente del lavoro al tuo fianco

L’affidamento della propria azienda nelle mani esperte di un  consulente del lavoro ti permetterà di ottenere diversi vantaggi dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro.

Grazie a questi esperti sarai sempre aggiornato in maniera tempestiva sulle novità retributive e fiscali.  

Scegli la consulenza del lavoro P&S STP 

I consulenti del lavoro P&S STP rappresentano una garanzia di affidabilità, professionalità, competenza e conoscenza approfondita delle tematiche normative che ad oggi sono sempre più specifiche e complicate.

Scegliendo la  consulenza del lavoro P&S STP avrai un rapporto costante e continuo ottenendo risposte, chiarimenti, pareri sulle diverse tipologie di normative (generale, tributaria, fiscale, previdenziale e assistenziale). Inoltre, questi esperti ti semplificheranno la gestione amministrativa della tua azienda e potrai contare su un team strutturato che risponde alle tue esigenze in tempi brevi con il massimo dell’efficienza. 

Contattaci e studieremo insieme la tua situazione aziendale per ottimizzarla al meglio.

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News e normative Normativa

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro: obblighi informativi

Riferendoci alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali, avvisiamo le aziende che nel 2022 hanno impiegato lavoratori tramite contratto di somministrazione di lavoro, dell’invio del numero di contratti di lavoro somministrati conclusi, della durata di contratti e del numero e della qualifica dei lavoratori entro il 31 gennaio 2023.

Obblighi informativi delle aziende

L’obbligo di comunicazione posto in capo all’azienda può essere realizzato anche tramite l’associazione datoriale alla quale aderisce e i dati che deve comunicare obbligatoriamente sono

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. 

L‘invio può avvenire in tre modalità:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui l’azienda non provveda a comunicare il lavoro somministrato è prevista una sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 1.250,00 euro.

Per saperne di più, scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro

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Legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al Bilancio 2022 e triennio 2022-2024

bilancio annuale e pluriennale

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al Bilancio 2022 e triennio 2022-2024

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, la quale fa riferimento al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Vengono riassunte le novità in ambito giuslavoristico, fiscale e previdenziale e i consulenti saranno pronti ad approfondire con successive circolari eventuali interventi che possono sorgere dopo l’emanazione di provvedimenti attuativi e disposizioni di prassi dagli enti preposti.

All’interno vengono trattati i seguenti argomenti:

  1. LA RIFORMA FISCALE (COMMI DA 2 A 7)
  2. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (COMMI DA 191 A 220)
  3. ASSUNZIONE AGEVOLATA DI LAVORATORI DA IMPRESE IN CRISI (COMMA 119);
  4. ESONERO CONTRIBUTIVO SULLA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE (COMMA 121);
  5. CONGEDO DI PATERNITÀ (COMMA 134);
  6. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (COMMA 137);
  7. CONTRATTO DI ESPANSIONE (COMMA 215);
  8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (COMMI 221 E 222);
  9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIS-COLL (COMMA 223);
  10. CESSAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE (COMMI DA 224 A 238);
  11. ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS (COMMI 243-248);
  12. COOPERATIVE DI LAVORATORI (COMMI 253-254);
  13. SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI (COMMA 645);
  14. TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICULARE (COMMI 720-726);
  15. INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI FRAGILI (COMMA 969);
  16. PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE CD. “OPZIONE DONNA” (COMMA 94);
  17. DOMANDA DI PENSIONE CD. “QUOTA 102” (COMMA 87).

Scarica la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti per leggere nel dettaglio tutti gli argomenti sopra riportati.

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Denuncia periodica dei lavoratori disabili – prospetto informativo

come compilare il prospetto informativo per denuncia disabili

Denuncia periodica dei lavoratori disabili – prospetto informativo

Prospetto formativo relativo all’anno 2021 – Denuncia periodica dei lavoratori disabili

Entro il 31 gennaio 2022, come previsto dalla legge 68/1999, le aziende pubbliche e private devono presentare il prospetto informativo per il collocamento obbligatorio delle persone disabili compilando il modulo online e inviarlo telematicamente.

Questo modello permette di segnalare l’utilizzo di strumenti specifici come convenzioni, richieste di esonero, eventuale sospensione di obblighi per effetto di Cigs o una procedura di licenziamento collettivo, come per ricorso ad un ammortizzatore sociale compresi anche quelli con causale Covid.

Dal 2018 è stato eliminato l’obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti di adempiere dopo un anno a partire dalla 16° assunzione. Quindi, tutte le aziende che nel 2022 raggiungeranno i 15 dipendenti avranno 60 giorni di tempo da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione, o di convenzione, ai centri per il collocamento disabili.

Ogni datore di lavoro deve assumere almeno un lavoratore disabile seguendo la tabella di assunzione e tendendo anche conto di tutti i lavoratori assunti con contratti di lavoro subordinato e i lavoratori non computabili, ossia da escludere in base di computo.

In caso di mancato invio del prospetto o di ritardo, verrà applicata una sanzione amministrativa.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti per leggere nel dettaglio tutte le direttive.

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Nota INL N. 29/2022: Istruzioni per la comunicazione del lavoro autonomo occasionale

come compilare la comunicazione per lavoro autonomo occasionale

Nota INL N. 29/2022: Istruzioni per la comunicazione del lavoro autonomo occasionale

In seguito alla circolare del 28 dicembre 2021, all’interno della quale è stata illustrata la Legge n.218/2021 per il nuovo obbligo preventivo di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio dei contratti di lavoratori autonomi occasionali, vi segnaliamo con questa circolare le prime istruzioni operative che ha fornito l’ispettorato del lavoro per effettuare al meglio tale comunicazione.

Vengono fornite le istruzioni per i seguenti argomenti:

  • Soggetti interessati: coloro che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, escludendo le attività esercitate in regime di IVA, rapporti di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
  • Tempistiche: per tutti i rapporti di lavoro la data ultima è il 18 gennaio 2022.
  • Modalità di comunicazione: la comunicazione deve avvenire tramite sms o e-mail.
  • Contenuto della comunicazione: indicando tutti i dati da inserire obbligatoriamente, come i dati personali, la data inizio del contratto e altri dati indicati sulla circolare.
  • Annullamento della comunicazione: si potrà realizzare una nuova comunicazione per ogni servizio non compiuto nell’arco di tempo indicato.
  • Regime sanzionatorio: la violazione dell’obbligo prevede una sanzione amministrativa che va dai 500 euro ai 2.500 euro.

Scarica la circolare redatta dai nostri consulenti payroll per leggere tutto nel dettaglio.

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Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni

obbligo vaccinale ultracinquantenni

Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni

Il 7 gennaio 2022 all’interno della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022, dichiarando le misure per fronteggiare la pandemia, soprattutto per i luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tale decreto emana, dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea che abbiano compiuto i 50 anni di età.

Novità anche per quanto riguarda tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, i quali dal 15 febbraio potranno accedere ai luoghi di lavoro solamente esibendo il “Green pass Rafforzato”, ossia la certificazione verde emessa dopo il vaccino oppure dopo la guarigione dal Covid-19. Per questo, non sarà più possibile esibire il green pass emesso dopo un tampone antigenico o molecolare.

Per tutti coloro che non avranno la certificazione verde rafforzata o, che risultino privi della stessa, nel momento in cui dovranno presentarsi ai luoghi di lavoro, non potranno accedervi e saranno considerati assenti ingiustificati con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino a quando non presenteranno il green pass rafforzato non oltre il 15 giugno 2022.

Per leggere nel dettaglio tutte le nuove misure, scarica la circolare che i nostri consulenti hanno realizzato appositamente.

 

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Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

nuove misure covid

Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 – proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19

Ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge n.221 per quanto riguarda la proroga di alcune delle misure speciali correlate al Covid-19. Lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

All’interno di tale decreto si elencano le seguenti misure:

  • Possesso del “green pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro: per accedere ai luoghi di lavoro ci sarà l’obbligo di mostrare il green pass fino al 31 marzo 2022. Vengono prorogate anche le sanzioni correlate.
  • Comunicazione lavoro agile con modalità semplificate: la richiesta di poter effettuare lo smart working è stata prorogata fino al 31 marzo 2022.
  • Sorveglianza sanitaria: l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio rimane in vigore fino al 31 marzo 2022.
  • Congedi: i genitori possono fruire di congedi retribuiti in caso di figli under 14 positivi al Covid-19 o in quarantena. Se i figli rientrano nella fascia di età che va dai 14 ai 16 anni, i genitori avranno diritto all’astensione dal lavoro non retribuita.
  • Lavoratori cd “fragili”: tali lavoratori potranno continuare a svolgere il loro lavoro in modalità smart fino all’adozione di un decreto realizzato appositamente per “lavoratori fragili”.
  • Quarantena e malattia: la malattia non è equiparata alla quarantena.

Per leggere nel dettaglio tutte le nuove misure, scarica la circolare che i nostri consulenti hanno realizzato appositamente.

 

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Legge n. 215: novità in materia di lavoro autonomo occasionale

lavoro autonomo occasionale

Legge n. 215: novità in materia di lavoro autonomo occasionale

Tale circolare è stata creata in occasione della comunicazione che ogni committente dovrà effettuare preventivamente per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Comunicazione che deve avvenire tramite SMS o e-mail all’Ispettorato del lavoro e, in caso di violazione, ci sarà una sanzione per ogni lavoratore autonomo per il quale ci sia stato ritardo della comunicazione.

In attesa di istruzioni più chiare del Ministero del Lavoro o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i nostri consulenti suggeriscono di comunicare l’avvio delle prestazioni tramite posta elettronica certificata alla sede dell’ITL.

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio la circolare redatta appositamente dai nostri consulenti del lavoro.

 

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