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Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 279 del 9 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7);
  2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11);
  3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12);
  4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt. 13, 14);
  5. Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 21);

1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7)

L’articolo 7 della disposizione in commento dispone:

  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);

la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. al versamento delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. al versamento dell’IVA.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11)

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12)

L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Ristori bis”). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt.13,14)

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta ai genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Tale facoltà è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • entrambi i genitori devono essere lavoratori dipendenti;
  • alternativamente ad uno dei due genitori;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby-sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus in questione non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

5. Esonero contributivo per il settore agricolo, della pesca e acquacoltura (art. 21)

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

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Covid Enti News e normative Normativa

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1287 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti di sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

2. Assegno ordinario (FIS);

3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l’Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo.

 

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”

Aziende che possono presentare la domanda

Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” le seguenti aziende:
– industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
– dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– addette agli impianti elettrici e telefonici;
– addette all’armamento ferroviario;
– industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

 

Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’Inps ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale.
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS.

 

Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento.

Al riguardo segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
– le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è infatti sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione
– esame congiunto

devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020.
Tuttavia, posto che:
– lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
– al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO 

Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende anche non organizzate in forma d’impresa, che:
– occupano mediamente più di 5 dipendenti;
– non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
– appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

 

Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

 

Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento.
L’INPS, ha infatti precisato che:
– non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione;
– esame congiunto
devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS

Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020: misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto è entrato in vigore con decorrenza da ieri 17 marzo 2020 e contiene misure riguardanti le seguenti materie:

1. CIGO e assegno ordinario (art. 19);
2. CIGO per aziende in cigs (art. 20);
3. CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21);
4. CIG in deroga (art. 22);
5. Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss);
6. Congedo di paternità speciale (art. 23);
7. Permessi L. 104 retribuiti (art. 24);
8. Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva equiparati a malattia (art. 26);
9. Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori;
10. Lavoratori autonomi iscritti alla gs e alle gestioni speciali dell’ago (art. 27 e 28);
11. Lavoratori stagionali del turismo (art. 29);
12. Lavoratori del settore agricolo (art. 30);
13. Lavoratori del settore dello spettacolo (art. 38);
14. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione;
15. Proroga termine presentazione domanda disoccupazione agricola (art. 32);
16. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33);
17. Diritto di precedenza al lavoro agile (art. 39);
18. Sospensione obblighi per percettori naspi DIS-COLL e RdC (art. 40);
19. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46);
20. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55 e ss.);
21. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63);
22. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64);
23. Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78);
24. Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79).

Il testo del Decreto in commento è in fase di esame da parte dei nostri consulenti, e nella giornata di domani sarà diffusa attraverso i consueti canali la nostra circolare informativa.

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Solidarietà Digitale: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Solidarietà Digitale: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Desideriamo informarvi che imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti.

Tutti i servizi e le soluzioni innovative, cui è possibile accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, sono disponibili al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.

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