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Decreto Ristori Quater – Misure Urgenti Connesse all’Emergenza Epidemiologica Covid-19

Decreto Ristori Quater – Misure Urgenti Connesse all’Emergenza Epidemiologica Covid-19

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori QUATER “) con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 30 novembre 2020.

 

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2);
  2. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13).

1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)

L’articolo 2 della Decreto in commento dispone:

  • per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  •  per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o prfessione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio italiano che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019:
  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);

la sospensione die termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai contributi previdenziali previdenziali e assistenziali;

b) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i soggetti operano come sostituti d’imposta;

c) all’imposta sul valore aggiunto – Iva;

 

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

2. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13)

L’art. 13 dispone il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 104/2020 anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Ristori bis”).

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Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. “Decreto Ristori bis”)

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 279 del 9 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7);
  2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11);
  3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12);
  4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt. 13, 14);
  5. Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 21);

1. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre (art. 7)

L’articolo 7 della disposizione in commento dispone:

  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);

la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. al versamento delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. al versamento dell’IVA.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 11)

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

3. Novità per i trattamenti di cassa integrazione Covid (art. 12)

L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Ristori bis”). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

4. Bonus baby sitter e congedo straordinario (artt.13,14)

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta ai genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Tale facoltà è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • entrambi i genitori devono essere lavoratori dipendenti;
  • alternativamente ad uno dei due genitori;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby-sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus in questione non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

5. Esonero contributivo per il settore agricolo, della pesca e acquacoltura (art. 21)

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

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Covid News e normative Normativa

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo che sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione in titolo contiene numerose misure in materia di lavoro che esamineremo nel corso delle prossime ore, ed in merito alle quali Vi relazioneremo -come di consueto- con la massima tempestività.

Anticipiamo che l’art. 10 della disposizione in commento contiene la proroga dei termini per la trasmissione telematica del modello 770/2020, il cui nuovo termine è fissato al 10 dicembre 2020.

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Covid Famiglia News e normative Normativa Smart working

Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020: proroga del regime di lavoro agile semplificato, lavoratori fragili, lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante la quarantena dei figli under 14

Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020: proroga del regime di lavoro agile semplificato, lavoratori fragili, lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante la quarantena dei figli under 14

Si informa che sulla GU n. 248 del 7 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, titolato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”  che contiene -tra le altre- importanti misure in materia di  lavoro agile semplificato, lavoratori fragili, lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante la quarantena dei figli under 14, che di seguito illustriamo.

 

Regime semplificato per il lavoro agile

E’ prorogato al 31 dicembre 2020 (e non al 31 gennaio 2021 che è invece la nuova scadenza dello stato di emergenza) il regime semplificato di attivazione dei rapporti in modalità di lavoro agile, ossia la facoltà del datore di lavoro di collocare i lavoratori con mansioni che possono essere svolte da casa, in “smart working” senza la necessità di dover depositare presso il Ministero dei Lavoro gli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017, utilizzando la procedura semplificata per la relativa notifica al ministero stesso.

 

L’evidente distonia tra il termine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) e la data ultima entro la quale è possibile avvalersi della modalità semplificata di lavoro agile (31 dicembre 2020), deve essere valutata anche alla luce di una specifica FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dove si legge che “Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.”.

Tuttavia, posto che sia la previsione normativa (art. 90 del D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto rilancio”) che la richiamata FAQ risalgono allo scorso mese di aprile, e non potevano perciò tener conto dell’attuale evoluzione epidemiologica, è ragionevole ritenere che il legislatore interverrà per uniformare i suindicati termini di scadenza.   

 

Lavoratori cd. “fragili”

Per i lavoratori cd. “fragili”, ossia quei lavoratori che -a causa di una patologia preesistente- sono esposti al rischio di un esito grave dell’infezione da COVID-19 (cfr. circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020), il lavoro agile sarà la regola, anche ricorrendo all’assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché rientranti nella stessa categoria o area di inquadramento previste dai contratti collettivi.

 

Lavoratori genitori di figli fino a 14 anni e figli disabili

Con riferimento ai genitori lavoratori dipendenti, l’art. 5, comma 1 del Decreto n. 111/2020 prevede che questi possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

 

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile -e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile- uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro, per tutta la durata o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, fruendo di un congedo straordinario con la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2001.

 

Come precisato dalla circolare n. 115/2020 dell’Inps, lavoro agile o congedo possono essere usati senza limite, entro il 31 dicembre, per tutta la durata della quarantena, anche in caso di proroga o ripetizione della stessa nel tempo e per figli differenti.

 

Si segnala infine che a seguito della conversione in legge del cd. “decreto agosto” (D.L. n. 104/2020) che avverrà nei prossimi giorni, sarà consentito ai genitori di lavorare in modalità agile, ovvero da remoto (o in alternativa di fruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione) se il figlio under 14 verrà posto in quarantena per un contatto con un positivo avvenuto anche durante l’attività sportiva o ricreativa.

 

Sempre in fase di conversione in legge del “decreto agosto”, dovrebbe essere estendeso fino al 30 giugno 2021, il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave.

 

Segnaliamo infine che la legge di conversione -con modificazioni- n. 126/2020 del Decreto Agosto è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, sarà nostra premura informarVi sui contenuti dopo averla esaminata.

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Covid Famiglia News e normative Normativa Smart working

Decreto Legge n. 111 dell’ 8 settembre 2020: “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Decreto Legge n. 111 dell’ 8 settembre 2020: “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 223 dell’8 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 di pari data recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico a seguito della pandemia da Covid-19, che continene una novità importanmte in materia di smart working per i genitori di figli minori di 14 anni.   

Come è noto (ved. nostra circolare del 4 agosto u.s.) il D.L. n. 83/2020, aveva previsto che il diritto allo smart working per i lavoratori genitori di figli di età fino a 14 anni, per effetto di quanto previsto dall’articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, fosse prorogato fino al 14 settembre 2020 (data di inizio dell’anno scolastico), anzichè fino al 15 ottobre 2020.

 

Rammentiamo, per completezza, che tale facoltà era subordinata al fatto che non vi fosse l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi fosse un genitore non lavoratore, semprechè il lavoro agile risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

La norma in commento, all’art. 5, comma 1, dispone che -entro il 31 dicembre 2020- “Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.”

 

Al comma 2 è previsto che “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.”

Per i periodi di astensione suindicati è riconosciuta -in luogo della retribuzione- un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo sopra illustrati, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Segnaliamo che dalla formulazione della norma non traspare alcun obbligo di presentazione del certificato attestante la quarantena del figlio anche se ciò appare una necessità per il datore di lavoro. E’ auspicabile infatti che il Ministero del Lavoro, se fornirà le proprie indicazioni amministrative, o l’INPS dicano qualcosa sull’argomento, eventualmente inserendo l’obbligo di una autocertificazione.

Un altro aspetto a nostro avviso rilevante è che lo smart working o il congedo alternativo potranno essere fruiti più volte in presenza di più “quarantene” che potranno riguardare anche il medesimo figlio o più figli conviventi di età inferiore ai 14 anni, intendendosi come tale il limite coincidente con il giorno del compleanno.

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Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”

Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 203 del 14 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto u.s. recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia a seguito della pandemia da Covid-19.

 

La norma in commento contiene numerose ed importanti disposizioni in ambito giuslavoristico, cui è dedicato l’intero Capo I, articoli da 1 a 26, disposizioni che di seguito elenchiamo ed illustriamo.

  1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 1);
  2. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono cassa integrazione (art. 3);
  3. Fondo Nuove Competenze (art. 4);
  4. proroga dei trattamenti di NASPI e DIS-COLL (art. 5);
  5. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6);
  6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7);
  7. proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8);
  8. Nuova indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 9);
  9. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14);
  10. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19);
  11. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97);
  12. Raddoppio limite esenzione welfare aziendale per l’anno 2020 (art. 112).

 

1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 1)

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD) per un ulteriore periodo massimo di 9 settimane, incrementate di altre 9 settimane (per un totale quindi di ulteriori 18 settimane) nei casi e secondo le modalità che si elencano di seguito.

 

Il nuovo periodo complessivo -ovvero le 18 settimane- devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi di quanto previsto dai Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020) che siano collocati -anche parzialmente- in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono da considerarsi imputati alle prime 9 settimane della disposizione in commento.

 

Primo periodo di 9 settimane

Per quanto riguarda le prime ulteriori 9 settimane, nulla essendo specificato dalla norma in commento, si ritiene che si debba (e si possa) procedere, sia per quanto attiene la fase di consultazione sindacale che per quanto riguarda invece la fase amministrativa, secondo quanto previsto dai citati Decreti n. 18 e n. 34, ovvero come già fatto per le precedenti domande.

 

Secondo periodo di 9 settimane

Le ulteriori 9 settimane di trattamento di integrazione salariale sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato gia’ interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per tale ulteriore periodo dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente semestre dell’anno 2019, ovvero pari al:

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Il suindicato contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attivita’ di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Ai fini dell’accesso alle ultime 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS la domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato di cui al comma.

 

L’INPS autorizza il trattamento di integrazione salariale e -sulla base della summenzionata autocertificazione allegata alla domanda- individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale stessa.

In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà l’aliquota del 18%.

 

La norma in commento prevede che saranno disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati, verifiche ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle Entrate sono state autorizzate a “scambiarsi i dati”.

 

Termine di presentazione delle domande

Le domande di accesso ai trattamenti delle ulteriori 9+9 settimane devono essere inoltrate all’INPS -a pena di decadenza- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30 settembre 2020, ovvero il mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Pagamento diretto da parte dell’INPS

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (mod. SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (ovvero al 14 settembre 2020) se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Differimento dei termini per domande di accesso e per l’invio dei dati per il pagamento diretto

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, la cui scadenza era prevista entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

 

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.

 

2.    Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono cassa integrazione (art. 3)

In via del tutto eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto in commento (cfr. precedente scheda n.1) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero spettante sarà riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’esonero potrà essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020 che siano collocati -anche parzialmente- in periodi successivi al 12 luglio 2020.

 

Ai datori di lavoro che intendano beneficiare dell’esonero in commento si applicano le disposizioni ed i divieti in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, previsti dall’articolo 14 del presente decreto (cfr. successiva scheda n.11).

 

L’eventuale violazione delle summenzionate disposizioni comporterà la revoca dall’esonero contributivo concesso -con efficacia retroattiva- nonché l’impossibilita’ di presentare domanda di integrazione salariale per i periodi previsti dall’art. 1 della norma in commento (cfr. precedente scheda n. 1).

 

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

3.    Fondo nuove compentenze (art. 4)

L’art. 88 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cfr. nostra circolare del 22 maggio 2020) ha previsto che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro venga destinato a percorsi formativi.

 

Tale previsione, inizialmente limitata all’anno 2020, è adesso estesa al biennio 2020-2021.

 

Gli oneri relativi a dette ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico dell’apposito “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nei limiti di:

  • 430 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 530 milioni di euro per l’anno 2021.

 

4.    Proroga dei trattamenti di NASPI e DIS-COLL (art. 5)

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (ovvero NASPI e DIS-COLL), il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27);
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30);
  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38);
  • reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44).

 

La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti che hanno beneficiato della precedente analoga proroga -delle medesime prestazioni- prevista dall’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, per effetto della quale il periodo di fruizione sia terminato tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020.

 

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità percepita per la prestazione originaria.

 

5.    Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Sempre al fine di fronteggiare l’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro (con esclusione di quelli del settore agricolo), che assumono successivamente al 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

 

L’esonero in commento è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato che avvenga successivamente al 15 agosto 2020 (ed entro il 31 dicembre 2020) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)

Sempre al fine di fronteggiare l’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che assumono successivamente al 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale (limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi dalla data di assunzione) è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

In caso di conversione di detti contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’articolo in commento prevede che si applichi quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto (cfr. precedente scheda n. 5).

Posto che l’art. 6 prevede -in caso di trasformazione a tempo indeterminato- l’esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di trasformazione (solo per le trasformazioni avvenute tra il 16 agosto ed il 31 dicembre 2020), occorrerà che l’INPS fornisca precisazioni in merito all’eventuale cumulabilità tra l’esonero per l’assunzione con contratto a termine o stagionale (durata massima 3 mesi) e quello per la successiva trasformazione a tempo indeterminato (durata massima 6 mesi).

 

7. Proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 8)

L’articolo 8 della disposizione in commento riscrive l’articolo 93 del D.L. n. 34/2020, prevedendo che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 per il periodo fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle ragioni giustificatrici di cui all’articolo 19, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

 

Rammentiamo per comodità, che le ragioni giustificatrici previste dal citato art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che legittimano una durata superiore ai 12 mesi dei rapporti di lavoro a termine sono le seguenti:

  1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. Esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
  3. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

A titolo di esempio, si ritiene pertanto che un contratto a termine stipulato in data 1° gennaio 2020, avente scadenza originaria al 30 novembre 2020 (ossia con una durata iniziale pari a 11 mesi) possa essere prorogato -in ragione della norma in commento ed in assenza delle suindicate ragioni giustificatrici- fino al 29 novembre 2021, ovvero per ulteriori 12 mesi, e per una durata massima che nel caso in esempio sarà pari a 23 mesi. 

 

8. Nuove indennita’ per i lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, e dello spettacolo (art. 9);

Lavoratori del settore turismo e stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che alla data del 15 agosto 2020 non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 (mille) euro.

 

La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori in somministrazione -impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali- che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.  Anche tali lavoratori, alla data del 15 agosto 2020 non devono risultare titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

 

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 (mille) euro qualora si trovino in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di seguito elencati

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e/o di rapporto di lavoro dipendente.

 

Altri lavoratori dipendenti e autonomi

E’ inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 (mille) euro alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono risultare iscritti -alla data del 17 marzo 2020- alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno 1 contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 (cinquemila) e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (L. 335/1995) alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

I soggetti di cui alle lettere sub a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda di accesso all’indennità, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • titolari di pensione.

 

Tutte le sopra descritte indennità non sono tra loro cumulabili, e sono cumulabili esclusivamente con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

Trattamento fiscale delle indennità

Le indennità in commento non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

 

9. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo(art. 14).

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (inclusa la proroga per le ulteriori 9+9 settimane, cfr. scheda 1 della presente circolare) ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui alla scheda 2 della presente circolare, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,  5 e 24 (ovvero le procedure di licenziamento collettivo), della Legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto medesimo.

 

Alle suindicate condizioni, resta altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966 (ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) e restano altresì sospese le relative procedure in corso previste dall’art. 7 della medesima Legge.

 

Le preclusioni e le sospensioni di cui ai precedenti paragrafi non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione -anche parziale- dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si

configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuto il diritto alla NASPI.

 

Sono altresì esclusi dal divieto in questione i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso dell’anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3, Legge n. 604/1966) può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione (CIGO, FIS o CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 (ovvero con causale “Covid-19”) a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri nè sanzioni per il datore di lavoro.

 

10. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19).

I datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della del 15 agosto 2020, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale  di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies (CIGO, FIS e CIGD) del D.L. n. 18/2020 con specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”. Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino ad un massimo di 4 settimane complessive.

 

Le domande di accesso a tali trattamenti devono essere trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande dovrà essere allegata l’autocertificazione del datore di lavoro indicante l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni in commento da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (mod. SR41) entro il 15 novembre 2020.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

11. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97).

I versamenti già sospesi -fino al 16 settembre p.v.- per effetto degli artt. 126 e 127 del decreto Rilancio, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:

  • 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Rammentiamo che trattasi:

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS);
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

 

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS);
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

 

Non sarà rimborsato quanto già eventualmente versato.

 

12. Raddoppio limite esenzione welfare aziendale anno 2020 (art. 112).

L’art. 112 del decreto in titolo prevede infine il raddoppio -da 258,23 a 516,46 euro- dell’importo di beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali considerati non imponibili ai fini IRPEF in base a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir.

 

La validità di tale agevolazione è limitata al 2020 e, come sopra indicato, prevede l’innalzamento a 516,46 euro dei beni ceduti e dei servizi prestati, incluso quindi il welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia in forma liberale che contrattualizzata.

 

Rammentiamo che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa “allargato” al 12 gennaio dell’anno successivo, per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente. Per avere diritto all’agevolazione in commento, tale erogazione dovrà quindi verificarsi entro il 12 gennaio 2021.

 

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Fermo restando che per taluni aspetti operativi relativi alle disposizioni ivi illustrate si dovranno necessariamente attendere le precisazioni e le istruzioni degli enti direttamente interessati (INPS e Ministero del Lavoro in particolare).

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Covid Famiglia News e normative Normativa Smart working

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020; Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020; Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 sono stati pubblicati:

  1. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che, considerato l’attuale contesto di rischio sanitario, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 del termine ultimo dello stato di emergenza;
  2. il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che riporta, nell’allegato 1, l’elenco delle disposizioni contenute nei Decreti Legge n. 19/2020 e n. 33/2020 prorogate al 15 ottobre 2020.

Di seguito illustriamo le principali misure di interesse giuslavoristico che, per effetto della pubblicazione dei summenzionati atti, sono quindi da intendersi prorogate fino al 15 ottobre 2020.

a) Smart working: procedura semplificata.

L’articolo 90 del D.L. n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza. Alla luce di tale proroga, si ritiene pertanto che la procedura semplificata – ovvero senza necessità di accordo individuale con il lavoratore- sia utilizzabile fino al 15 ottobre p.v..

b) Smart working: lavoratori con handicap e/o nuclei familiari con portatori di handicap

I lavoratori dipendenti portatori di handicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap grave hanno diritto -fino al 15 ottobre p.v.- a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

c) Misure di contenimento del contagio: dispositivi di protezione individuale

Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate -fino al 15 ottobre p.v.- dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonchè per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

Nota bene: Smart working per i lavoratori genitori di figli di età fino a 14 anni

Preme evidenziare che le disposizioni di cui all’articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano il diritto al lavoro agile per i dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 sono prorogate fino al 14 settembre 2020 (data di inizio dell’anno scolastico), anzichè fino al 15 ottobre 2020. Tale facoltà è subordinata al fatto che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, semprechè il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il DL n. 83/2020 precisa infine che tutti i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1 al decreto stesso, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, e la loro scadenza resta pertanto fissata al 31 luglio 2020 u.s..

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Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s. (Suppl. Ordinario n. 21) è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, recante ulteriori misure urgenti di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore in data 19 maggio 2020.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

  1. sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni per evitare licenziamenti (art. 60);
  2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (art. 68);
  3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): estensione della durata (art. 70);
  4. Ri-finanziamento ammortizzatori sociali (Art. 71);
  5. Congedo parentale speciale ex art. 23 D.L. n. 18/2020 (art. 72);
  6. Permessi ex L. 104/92 retribuiti (art. 73);
  7. Divieto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80);
  8. Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti (Art. 84);
  9. Fondo nuove competenze (art. 88);
  10. Smart working (art. 90);
  11. Proroghe contratti a termine (art. 93);
  12. Incentivi Inail per interventi in materia di sicurezza dei lavoratori (art. 95);
  13. Emersione di rapporti di lavoro (art. 103);
  14. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  15. Cessione dei crediti d’imposta (art. 122);
  16. Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (artt. 126 e 127);
  17. Piano degli spostamenti casa-lavoro e “mobility manager” (art. 229);
                  

1. Sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni per evitare licenziamenti (art. 60)

Con l’articolo in questione è prevista la possibilità per le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio di adottare misure di aiuto finalizzate a ridurre i costi salariali per i datori di lavoro, comprese le quote contributive e assistenziali (anche per i lavoratori autonomi), e sono

destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

 

Gli aiuti per il pagamento delle retribuzioni potranno essere concessi per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, esclusivamente per i dipendenti che  altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 ed a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo la propria attività durante tutto il periodo per il quale sarà concesso l’aiuto.

 

La sovvenzione non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario, e potrà essere cumulata con altre misure di sostegno all’occupazione (inclusa la sospensione del versamento delle imposte e dei contributi), purchè il sostegno complessivo non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.

 

2. Cigo e Fis: prolungamento dei periodi di godimento (art. 68)

L’articolo in commento interviene modificando l’articolo 19 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo u.s., introducendo la possibilità -per le aziende che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9  settimane – di fruire di ulteriori:

  • 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto;
  • 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

 

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti  al  1° settembre a condizione essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente  concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

 

La norma dispone inoltre che ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “Covid-19” ed in rapporto al periodo di paga ed alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, spetta l’assegno per il nucleo familiare.

 

Viene inoltre reintrodotto l’obbligo di l’informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

E’ stato introdotto il termine (31 maggio p.v.) per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo detto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere autorizzato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

3. Cigd: prolungamento dei periodi di godimento (art. 70)

L’articolo in commento interviene modificando l’articolo 22 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo u.s., introducendo la possibilità -per le aziende che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane – di fruire di ulteriori:

  • 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto;
  • 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

 

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo  e  sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi  precedenti  al 1° settembre a condizione essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente  concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

 

Viene inoltre reintrodotto l’obbligo di l’informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

4. Ri-finanziamento degli ammortizzatori sociali (art. 71)

L’art. 71 del Decreto in commento prevede, -qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19- la possibilita’ di una più ampia coperturarispetto a quella già assicurata dai rifinanziamenti di cui alle precedenti schede n. 3 e 4, ed istituisce al riguardo un apposito capitolo di bilancio con dotazione -per l’anno in corso- pari a 2.740,8 milioni di euro.

 

5. Congedo parentale speciale ex art. 23 D.L. n. 18/2020 (art. 72)

Il congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020, ovvero il congedo previsto per la cura dei figli fino all’età di 12 anni durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, è stato incrementato di ulteriori 15 giorni (per un totale quindi di 30 giorni), da fruirsi -in modo continuativo o frazionato- entro il prossimo 31 luglio. 

 

Rammentiamo inoltre che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 annihanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia  e  delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti di  sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa).

 

6. Permessi ex L. 104/92 retribuiti (art. 73)

Come noto, l’art. 24 del Decreto Legge n. 18/2020 aveva previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex Legge n. 104/1992.

 

Infatti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge 104/1992, i lavoratori aventi diritto potevano fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, potevano essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

 

Il cd. “Decreto Rilancio” prevede adesso ulteriori 12 giorni di permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.   

 

Si rammenta che i beneficiari dei permessi in commento sono i lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave e che hanno diritto alla fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992.

 

I lavoratori che hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno 2020, non dovranno presentare nessuna nuova domanda, ma potranno già fruire delle suddette ulteriori 12 giornate. I datori di lavoro devono pertanto considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

 

I lavoratori privi di provvedimento di autorizzazione in corso di validità dovranno presentare domanda secondo le modalità già in uso per i permessi ex art. 33 della norma in titolo. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

 

7. Divieto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

Per effetto della modifica apportata all’articolo 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 16 agosto 2020, i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

8. Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti (Art. 84)

Ai lavoratori autonomi e liberi professionisti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, la medesima indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

 

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennita‘ per il mese di maggio 2020pari a 1.000 euro.

 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali  bbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio u.s. è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

 

9. Fondo nuove competenze (art. 88)

L’art. 88 del Decreto in commento prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa,  con  le quali parte dell’orario di lavoro venga finalizzato a  percorsi formativi.

 

Gli oneri relativi a dette ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

 

Con un successivo apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni a partire dal 19 maggio u.s., saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del suindicato limite di spesa.

 

10. Smart working (art. 90)

Fino al 31 luglio p.v., i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, e nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a 23 della legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

La prestazione lavorativa in regime di smart working può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Si rammenta infatti che, a differenza del cd. “Telelavoro”, in caso di smart working il datore di lavoro non ha l’obbligo di fornire la strumentazione necessaria allo svolgimento della prestazione di lavoro (es. pc, connesione internet, etc.).

 

Fino al 31 luglio p.v., i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica tranne il portale “ClicLavoro” i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita’ agile, accedendo alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del D.P.C.M del 1° marzo 2020.

 

11. Proroghe contratti a termine (art. 93)

Come noto, con decorrenza dal 31 ottobre 2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 96/2018 (di conversione del D.L. n. 87/2018, cd. “Decreto Dignità”), la durata massima complessiva per i contratti di lavoro a termine è ridotta a:

– 12 mesi (senza causali);

– 24 mesi (in presenza delle causali al superamento dei 12 mesi).

 

Per comodità, si rammenta che ci si riferisce, in tal senso, ai contratti stipulati:

– tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (anche per effetto di una successione di contratti o di periodi in somministrazione di lavoro a tempo determinato);

– per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente da eventuali periodi di interruzione tra un rapporto e l’altro.

 

I contratti a termine possono quindi essere prorogati/rinnovati -fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi- con l’obbligatoria indicazione di una delle seguenti causali:

a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

b) Esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;

c) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

La norma appena varata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone che è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle sopra richiamate ragioni giustificatrici di cui all’articolo 19, comma 1, del richiamaro D.Lgs. n. 81/2015.

 

12. Incentivi Inail per interventi in materia di sicurezza dei lavoratori (art. 95)

L’articolo 95 della norma in commento, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19  negli ambienti di lavoro, siglato dal Governo e dalle Parti sociali lo scorso 14  marzo ed integrato il 24  aprile u.s., l’INAIL promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese -anche individuali- iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane che, successivamente al 17 marzo 2020 hanno attuato interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

– dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

 

13. Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 nonché per favorire, allo stesso tempo, l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare una apposita istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare -tuttora in corso- con cittadini italiani o cittadini stranieri.

 

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

 

14. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L’art. 120 del decreto in commento, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessita’ di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai seguenti soggetti:

a) esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in  luoghi  aperti  al  pubblico;

b) associazioni;

c) fondazioni ed altri enti privati (compresi gli enti del Terzo settore),

è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corrente anno per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ovvero:

– interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;

– realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

– acquisto di arredi di sicurezza;

– investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta in questione è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed sarà utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24.

 

15. Cessione dei crediti d’imposta  (art. 122)

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sottoelencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Per effetto dell’art. 122 in commento potranno pertanto essere ceduti i seguenti crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge  17   marzo   2020,   n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

16. Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (artt. 126 e 127)

Con riferimento alla nota sospensione dei versamenti/adempimenti fiscali e contributivi, il Decreto in commento prevede le seguenti novità:

– l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020;

nonchè

– la proroga al 16 settembre 2020:

  • della ripresa dei versamenti tributari/contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
  • dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 agosto p.v. riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

 

17. Piano degli spostamenti casa-lavoro e “mobility manager” (art. 229)

Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese (e le pubbliche amministrazioni) con singole unità locali con piu’ di 100 dipendenti che siano ubicate:

– in un capoluogo di Regione;

– in una Città metropolitana;

– in un capoluogo di Provincia;

ü in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti,

sono tenute ad

–  adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un “piano degli spostamenti casa-lavoro”  del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale;

–  nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

 

Il Mobility Manager dovrà occuparsi di promuovere, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilita’ sostenibile.

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Emergenza “Covid-19”: Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020

Emergenza “Covid-19”: Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Segnaliamo che la Regione Lombardia ha emesso in data di ieri l’ordinanza n. 546 (atto n. 2343) con la quale ha introdotto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio con specifichi obblighi anche in capo ai datori di lavoro, che di seguito illustriamo.

 

Art. 1, lett. a)

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il datore -o un suo delegato- deve sottoporre il personale dipendente al controllo della temperatura corporea. Detto controllo deve essere altresì attuato anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura corporea del lavoratore risulterà superiore ai 37.5°, il datore di lavoro non dovrà consentire l’accesso nè la permanenza nei luoghi di lavoro.

I lavoratori in tali condizioni dovranno essere momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

 

Art. 1, lett. b)

Al datore di lavoro è “raccomandato fortemente” di effettuare la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

 

Art. 1, lett. c).

Il datore di lavoro e tutti i lavoratori dipendenti sono, infine, “fortemente raccomandati” ad utilizzare la app denominata “AllertaLom”, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

 

Riguardo a tali ulteriori misure, si suggerisce di informare il proprio personale dipendente attraverso una apposita breve circolare informativa, anche mediante affissione in bacheca o da pubblicare sul portale aziendale.

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Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020: misure urgenti

Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020: misure urgenti

Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto, che introduce, tra le altre, ulteriori misure urgenti di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede così suddivise:

 

1. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18);

2. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (ART. 19);

3. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21);

4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22);

5. PROROGA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARITÀ FISCALE (ART. 23);

6. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (ART. 25);

7. CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30);

8. PIN INPS: PROCEDURA DI RILASCIO SEMPLIFICATA (ART. 35);

9. ACCESSO AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LAVORATORI ASSUNTI TRA IL 24 E IL 17 MARZO 2020 (ART. 41);

10. DOMANDE DI CIGD: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO (ART. 41).

 

1. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18)

L’art. 18 del Decreto in commento dispone la sospensione dei versamenti di imposte e contribti con modalità diverse rispetto al volume dei ricavi/compensi conseguiti nel corso dell’anno 2019, come di seguito illustrato.
 
Soggetti con ricavi o compensi annui NON superiori a 50 milioni di euro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno:
  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
e che hanno inoltre:
  • subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti relativi a:
 
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 4 del D.P.R. n. 600/1973;
b) addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 
c) IVA; 
d) contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) compresa la quota a carico dei lavoratori, anche se già trattenuta (Circolare Inps n. 52 del 9 aprile 2020);
e) premi per assicurazione obbligatoria (Inail).
 
Soggetti con ricavi o compensi annui superiori a 50 milioni di euro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno:
  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
e che hanno inoltre:
  • subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti relativi a:
  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e  24  del D.P.R. n. 600/1973;
  • addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA; 
  • contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) compresa la quota a carico dei lavoratori, anche se già trattenuta (Circolare Inps n. 52 del 9 aprile 2020);
  • premi per assicurazione obbligatoria (Inail).
I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.
 
 
Ripresa dei versamenti 
I versamenti sospesi sopra descritti sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non saranno rimborsati dalle amministrazioni gli importi già eventualmente versati a tale titolo.
 
 

2. RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI (ART. 19)

Per i soggetti che hanno:
  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
  • ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019,
I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che detti soggetti nel mese precedente a quello di percezione del compenso o ricavo non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
 
Per poter avvalersi dell’opzione in commento, tali soggetti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione di Legge. 
 
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 
 

3. RIMESSIONE IN TERMINE DEI VERSAMENTI (ART. 21)

L’art. 21 del Decreto in commento dispone che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail) in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi anche se effettuati entro il 16 aprile 2020. 
 
 

4. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22)

Termini per la consegna ai percettori
Per l’anno 2020, il termine di consegna del modello CU/2020 ai lavoratori è prorogato al 30 aprile. 
 
Termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
Per l’anno 2020, il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello CU/2020 è prorogato al 30 aprile.  Pertanto, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 non sarà applicata se le certificazioni uniche risulteranno trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro tale data.
 
 

5. PROROGA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE (ART. 23)

I certificati di regolarità fiscale, introdotti dall’art. 4 del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge n. 124/2019) -obbligatori nell’ambito di appalti di importo superiore a euro 200.000 annui- che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
 
 

6. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (ART. 25)

Al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria in corso e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria i lavoratori titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno inviare in via telematica ai CAF ed ai professionisti abilitati la copia -per immagine- della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
 
In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega i lavoratori potranno inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, la copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
 
Le suindicate modalità di trasmissione sono consentite anche per la presentazione in via telematica di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. 
 
Una volta cessata l’attuale situazione emergenziale, i lavoratori potranno regolarizzare la propria posizione mediante la consegna delle citate deleghe e della documentazione, debitamente sottoscritta in originale.
 
 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30)

Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del Decreto Legge n. 18/2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, trova applicazione anche per le spese sostenute dai datori di lavoro nel corso dell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
 
Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in commento. 
 
 

8. PIN INPS: PROCEDURA DI RILASICO SEMPLIFICATA (ART. 35)

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri e per l’intero periodo ivi considerato (fino al 31 luglio 2020), l’Inps rilascierà le proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del soggetto richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
 
 

9. ACCESSO AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORATORI ASSUNTI TRA IL 24 E IL 17 MARZO 2020 (ART. 41)

Rettificando quanto precedentemente disposto dagli artt. 19-22 del Decreto Legge n. 18/2020, potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS e CIGD) con causale “Covid-19” anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
 
 

10. DOMANDE DI CIGD: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO (ART. 41)

Le domande di CIGD di cui all’art. 22 del Decreto Legge n. 18/2020 con causale “Covid-19” sono da considerarsi esenti dall’imposta di bollo prevista per tutti gli altri casi di CIGD.

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