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Bonus una tantum 200 euro – FAQ

FAQ bonus 200 euro

Bonus una tantum 200 euro – FAQ

Ecco i quesiti e le rispettive risposte alle domande più frequenti legate alla gestione del bonus una tantum 200 euro. Ti sei mai posto una di queste domande?

  1. IL BONUS 200 EURO SPETTA A TUTTI I DIPENDENTI? È AUTOMATICO?
  2. IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED EROGAZIONE DEL SOLO TFR O DELLE SOLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO (MENSILITÀ AGGIUNTIVE, FERIE E PERMESSI NON GODUTI) NELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2022, IL BONUS DI 200 EURO DEVE ESSERE EROGATO AL LAVORATORE?
  3. IL DATORE DI LAVORO COME FA A SAPERE SE SONO STATI RISPETTATI TUTTI I REQUISITI.
  4. PER I LAVORATORI PART-TIME IL BONUS 200 EURO È INTERO O RIPROPORZIONATO?
  5. PER I LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI QUALI SONO LE MODALITÀ PREVISTE PER AVER ACCESSO AL BONUS 200 EURO.
  6. SE IN FAMIGLIA C’È QUALCUNO CHE PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA, AGLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO SPETTA COMUNQUE?
  7. IL BONUS 200 EURO È DA CONSIDERARSI NETTO O VERRÀ ASSOGGETTATO A RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI?
  8. UN DIPENDENTE CHE HA BENEFICIATO DELLA RIDUZIONE DELLO 0,80% INPS, NON AVENDO SUPERATO IL LIMITE MENSILE NEI PRIMI QUATTRO MESI DELL’ANNO, DEVE POI ESSERE ASSOGGETTATO A CONGUAGLIO SE IL SUO IMPONIBILE PREVIDENZIALE SUPERERÀ I 35.000 EURO TOTALI?
  9. IL BONUS DEI 200 EURO CHE IL DATORE DI LAVORO EROGHERÀ A LUGLIO 2022 SEGUE IL PRINCIPIO DI CASSA O DI COMPETENZA?
  10. NELL’IPOTESI IN CUI DOVESSE RISULTARE, PER IL MEDESIMO LAVORATORE DIPENDENTE, CHE PIÙ DATORI DI LAVORO ABBIANO COMPENSATO, ATTRAVERSO IL FLUSSO UNIEMENS, IL BONUS DI 200 EURO, COME CI SI DEVE COMPORTARE?

 Scarica la circolare per scoprire tutte le risposte.

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Legge n.52 del 19 maggio 2022: disposizioni urgenti riguardanti la fine dello stato di emergenza

cessazione stato di emergenza: nuove disposizioni

Legge n.52 del 19 maggio 2022: disposizioni urgenti riguardanti la fine dello stato di emergenza

Nuove disposizioni introdotte con la Legge n.52 per contrastare la diffusione del virus dopo la fine dello stato di emergenza

Sono state elencate delle novità e delle conferme da parte del Legislatore per quanto riguarda la fine dello stato di emergenza covid con riferimento al datore di lavoro. Si descrive infatti:

  • Isolamento e autosorveglianza (Art. 4);
  • Graduale eliminazione del Green Pass base e rafforzato (Art. 6-7);
  • Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 9 Bis);
  • Proroga dei termini correlati alla pandemia di Covid-19 (Art. 10 commi 1 Ter, 2 Bis).

Scarica la circolare redatta appositamente dai nostri Consulenti del Lavoro e leggi nel dettaglio tutte le novità.

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Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

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Green Pass covid: dal 15 ottobre obbligatorio sul posto di lavoro

Il Green Pass Covid, ovvero la “certificazione verde”, grazie al decreto legge n.127 è diventato obbligatorio negli ambienti di lavoro e sarà in vigore dal 15 ottobre 2021.

Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, quali siano le condizioni per ottenere il Green Pass:

– Aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 con le somministrazioni previste. La validità è di 12 mesi.
– Aver effettuato almeno una somministrazione di vaccino anti-SARS-CoV-2. In questo caso il Green Pass è valido dal 15mo giorno dopo la prima somministrazione fino alla data prevista per il completamento vaccinale.
– Essere guariti dal Covid-19- il Green Pass in questo caso ha validità di 6 mesi.
– Effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. La validità è di 48 ore.

Gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori in merito al Green Pass.

Il datore di lavoro dovrà effettuare controlli, anche a campione, tramite lettore QR code che però deve preservare la privacy del lavoratore senza tener traccia dei suoi dati.

In caso di mancato controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

I lavoratori dovranno fornirsi di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Se dovessero risultarne sforniti la sanzione va dai 600 ai 1.500 euro più le relative sanzioni disciplinari.

Tutti i lavoratori, anche quelli esterni e presenti solo temporaneamente in azienda di qualsiasi mansione o ruolo, sono tenuti a esibire il Green Pass.

Unici esclusi: i lavoratori in modalità agile. Non essendo presenti in azienda non devono essere in possesso del certificato verde. O almeno fino a che non dovranno rientrare in azienda.

Scopri nel dettaglio tutte le specifiche operative del Decreto Legge nella circolare che abbiamo elaborato.

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Vaccinazione nei luoghi di lavoro

Vaccinazione nei luoghi di lavoro

Protocollo per la vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente alle Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo in parola è finalizzato al supporto del Sistema Sanitario Nazionale nella campagna vaccinale nazionale mediante la costituzione, l’allestimento e la gestione di punti vaccinali anti Covid, aggiuntivi a quelli del SSN, straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il Ministero del lavoro, unitamente al ministero della Salute d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Prov. Autonome, il Commissario straordinario per il contrasto all’emergenza e il contributo tecnico dell’INAIL hanno adottato uno specifico documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro”, che dovrà essere applicato unitamente al protocollo in parola.

Le indicazioni ad interim sono state rilasciate in data 8 aprile 2021.

Requisiti preliminari dell’azienda

Le aziende interessate alla realizzazione dei piani vaccinali in commento devono possedere i seguenti requisiti:

  • popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con pochi dipendenti o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
  • sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
  • struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
  • dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).
Procedura per la costituzione dei punti vaccinali

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione del vaccino ai lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 24 aprile 2020.

I piani sono sottoposti dai datori di lavoro (anche mediante l’associazione di categoria) all’azienda sanitaria di riferimento, secondo le modalità che verranno disciplinate dalla Regione o Provincia Autonoma, con indicazione del numero dei vaccini richiesti.

In alternativa alla modalità sopra descritta, il datore di lavoro può collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private (mediante la conclusione di specifiche convenzioni tramite le associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura de vaccini che viene assicurata dal SS Regionale.). I datori di lavoro che, non siano tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.

I costi di realizzazione e gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro (es. dotazione di locali idonei alla somministrazione), mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi di somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico del SS regionale competente.

Informazione ai lavoratori

I datori di lavoro e le Parti Sociali si impegnano a fornire le necessarie informazioni ai lavoratori, anche con il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il supporto del medico competente, anche mediante apposite iniziative di comunicazione e informazione sul piano di vaccinazione in parola.

In particolar modo:

  • sulla volontarietà del vaccino (a tal fine, le somministrazioni dovranno essere gestite nel rispetto delle scelte dei lavoratori, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza);
  • il medico competente fornirà informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino.

Vaccinazione e orario di lavoro: se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario per la stessa è equiparato all’orario di lavoro.

La somministrazione del vaccino

Prima della somministrazione del vaccino, il medico competente assicura l’acquisizione del consenso del soggetto interessato, il previsto triage preventivo allo stato di salute e tutela della riservatezza dei dati.

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e dotati di adeguata formazione per la vaccinazione anti-covid.

Il medico competente, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dal servizio sanitario.

La programmazione della seconda dose

L’azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino (tipo di vaccino, tempistiche di somministrazione, casi di esclusione).

Le associazioni datoriali coinvolte

Poiché l’attivazione del protocollo in parola è subordinata al coinvolgimento delle associazioni datoriali, vi segnaliamo di seguito, le parti che lo hanno sottoscritto:

UGL, CONFSAL, CISAL, USB, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA COOPERATIVE, ABI, ANIA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI, CONFETRA.

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Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo Covid-19 negli ambienti di lavoro

Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente al Ministero della salute, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il protocollo, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1 c. 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto delle nuove disposizioni diramate dal Ministero della Salute e del DPCM 2 marzo 2021.

In particolar modo, tale procedura si pone l’obiettivo, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle parti sociali, di fornire indicazioni operative aggiornate finalizzate a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, incrementando, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento.

Nel protocollo in commento viene disposto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in mancanza delle quali è necessaria la sospensione dell’attività lavorativa.

Al fine di permettere alle aziende di tutti i settori di applicare tali misure e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, è raccomandato:

  • il ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto, ovvero del lavoro a distanza;
  • l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • l’incentivo alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • l’assunzione dei vari protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e protocolli vigenti;
  • di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti di lavoro e il contingentamento degli spazi comuni;
  • di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento.
Le procedure di informazione

I datori di lavoro devono informare i propri lavoratori dipendenti (o chiunque entri in azienda), tramite appositi depliants informativi da affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili in azienda circa:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio/residenza in presenza di sintomi influenzali, ovvero di comunicare tempestivamente l’insorgere degli stessi qualora sorgano successivamente all’ingresso in azienda;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei datori nel fare accesso e sostare in azienda.

Inoltre, devono fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi.

Modalità di ingresso e uscita in azienda e spostamenti interni

Il personale potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea, e se tale temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Per l’accesso dei fornitori esterni è necessario individuare procedure ad hoc di ingresso, transito ed uscita; gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non gli è consentito l’accesso agli uffici; per fornitori/altro personale esterno occorre installare servizi igienici dedicati, prevedendo un divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; riduzione dell’accesso ai visitatori.

In ogni caso, è necessario favorire orari di ingresso e di uscita a scaglioni; ove possibile, è necessaria la dedizione di una porta per l’ingresso e una per l’uscita, oltre che garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

In linea generale, non sono ammesse le riunioni in presenza, sono sospesi tutti gli eventi interni/attività di formazione in aula, e gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo.

Pulizia e sanificazione in azienda

Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (e della strumentazione di lavoro, quali ad.es. tastiere, schermi, mouse), degli ambienti e delle postazioni di lavoro/aree comuni. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende con casi sospetti di COVID è necessario prevedere, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani (specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili).

Dispositivi di protezione individuale

È fondamentale ed obbligatoria l’adozione di DPI quali mascherine chirurgiche ex art. 16 DL n.18/2020 ovvero di dispositivi di livello superiore. Tali dispositivi non sono necessari in caso di attività svolte in condizione di isolamento.

Gestione degli spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Inoltre, è necessario garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione  aziendale

È data facoltà alle aziende, limitatamente al periodo di emergenza, di rimodulare le attività, favorendo le intese con le RSA con riguardo a:

  • chiusura di reparti diversi dalla produzione, garantendo il funzionamento degli stessi mediante l’utilizzo del lavoro agile o da remoto;
  • rimodulazione dei livelli produttivi e degli spazi di lavoro (es. previsione di orari differenziati);
  • piani di produzione dedicati per diminuire i contatti.

In merito alle trasferte, è opportuno che il datore, con la collaborazione de medico competente e del RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste.

Gestione dei sintomatici in azienda

Nel caso di persona asintomatica in azienda, si dovrà procedere al suo isolamento (con munizione dei DPI, se non già dotato), nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla regione o dal Ministero della salute. L’azienda collabora con le autorità in merito alla definizione degli eventuali contatti stretti, anche con il coinvolgimento del medico competente.

Sorveglianza sanitaria

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus; inoltre, lo stesso attua la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili.

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Covid Famiglia News e normative Normativa

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Covid Enti News e normative Normativa

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Accesso agli ammortizzatori sociali

Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020
Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Segnaliamo che l’Inps con il messaggio n. 1287 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti di sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);

2. Assegno ordinario (FIS);

3. Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l’Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo.

 

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE”

Aziende che possono presentare la domanda

Possono presentare la domanda di CIGO con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” le seguenti aziende:
– industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
– dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– addette agli impianti elettrici e telefonici;
– addette all’armamento ferroviario;
– industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

 

Come fare domanda
La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l’apposita causale istituita a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende interessache che presenteranno la domanda non hanno l’onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere nè allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
L’Inps ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale.
L’eventuale periodo di CIGO concesso dall’INPS con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull’eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d’ufficio dall’INPS.

 

Le novità dell’istruttoria CIGO con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento.

Al riguardo segnaliamo che l’INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:
– le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è infatti sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione
– esame congiunto

devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020.
Tuttavia, posto che:
– lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
– al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,
si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO 

Aziende che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende anche non organizzate in forma d’impresa, che:
– occupano mediamente più di 5 dipendenti;
– non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
– appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

 

Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

 

Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina “ordinaria” al fine di favorire la massima fruizione dell’integrazione salariale in commento.
L’INPS, ha infatti precisato che:
– non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
– non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
– non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
– non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
– non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
– i periodi autorizzati saranno “neutralizzati” in caso di successive richieste;
– non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

 

La fase sindacale
Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all’Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:
– informazione;
– consultazione;
– esame congiunto
devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all’INPS.

 

La domanda amministrativa all’INPS

Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell’Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d’ufficio dall’INPS per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall’INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all’INPS con la massima celerità.

 

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito
Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell’eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Covid-19: sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi – AGGIORNAMENTO

Covid-19: sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi – AGGIORNAMENTO

Come noto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fermo restando quanto già previsto con i precedenti interventi normativi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nello scorso periodo di imposta ha previsto la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle ritenute e ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, i quali potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.

A seguito dell’emanazione del suddetto decreto, sono emerse teorie contrastanti in merito all’eventuale differimento del versamento anche della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.

Alla luce della normativa attualmente in vigore e di alcuni precedenti giurisprudenziali, analogicamente applicabile al caso di specie, riteniamo che anche il versamento di tali contributi sia differito al 31 maggio 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione di alcune Circolari INPS, su tutte, la n. 37 del 12 marzo 2020, con le quali l’Ente previdenziale aveva affermato che per i datori di lavoro rientranti nella c.d. originaria “zona rossa” il differimento riguardava solo la parte dei contributi a carico di questi ultimi e non dell’integrale debito contributivo, in via prudenziale e precauzionale Vi suggeriamo comunque di provvedere al versamento della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga entro la data odierna, al fine di evitare contenziosi e il pagamento di sanzioni e interessi.

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Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Facciamo seguito alla nostra circolare di ieri di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito illustriamo le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento, in schede suddivise come dal seguente elenco.

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24);

8. LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (ART. 26);

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO (ART. 29);

12. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30);

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE;

15. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (ART. 32);

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39);

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

18. SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46);

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64).

 

1. CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)

L’art. 19 del Decreto in commento introduce, a favore di tutti i datori di lavoro con sede legale e/o operativa sul territorio nazionale che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con la causale specifica denominata “Emergenza COVID-19”, appositamente prevista ex ante dal legislatore.

Il trattamento di integrazione salariale in commento può essere richiesto per un periodo massimo pari a 9 settimane, non necessariamente continuative, nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020.

Sotto il profilo procedurale, resta l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, fase che in virtù dell’eccezionalità del contesto può avvenire anche interamente in via telematica (la procedura quindi può essere esperita anche se non si sottoscrive un verbale di accordo sindacale). A tale riguardo la norma prevede che detta fase debba essere svolta entro 3 giorni successivi alla comunicazione (che nelle procedure di CIGO non generate dall’emergenza in titolo è preventiva), comunicazione il cui invio alle organizzazioni sindacali non è soggetto ad un termine. 

La successiva domanda amministrativa (da presentare telematicamente all’INPS, con le modalità che l’Istituto indicherà in una circolare di prossima emanazione) dovrà presumibilmente essere corredata dei documenti relativi alla suindicata procedura sindacale, e potrà essere inviata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Ai successivi commi da 3 a 8 è inoltre precisato che:

  • le 9 settimane in questionre non rientrano nel computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali CIGO/CIGS/FIS;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale del 9% sulle retribuzioni perse a causa della sospensione o riduzione d’orario;
  • è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS solo nel caso di documentate difficoltà finanziarie;
  • non è richiesto per i lavoratori beneficiari il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate alla data di presentazione della domanda; è infatti necessario che i lavoratori destinatari della misura in commento risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Rammentiamo inoltre che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, la prestazione di CIGO spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

Si ricorda infine che la misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e l’orario contrattualmente stabilito. Tale misura, per la generalità dei settori è riconosciuta entro il limite di un importo massimo mensile che per l’anno 2020 è pari a:

  • euro 998,18 (per le retribuzioni fino a euro 2.159,48);
  • euro 1.199,72 (per le retribuzioni oltre euro 2.159,48).

Per l’anno 2020 è previsto un limite di spesa -pari ad euro 1.347,2 milioni- superato il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

2. CIGO PER AZIENDE IN CIGS (ART. 20)

L’art. 20 del Decreto in commento dispone che le aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso trattamenti straordinari di cassa integrazione (CIGS) ovvero assegni di solidarietà, possono sospendere detti trattamenti e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria CIGS precedentemente autorizzata.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

3. CIGO PER AZIENDE CON TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

L’art. 21 del Decreto in commento dispone che le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono sospendere detto trattamento e chiedere in sostituzione la CIGO ovvero l’assegno ordinario di cui all’art. 19 per l’emergenza sanitaria con la causale suindicata “Emergenza COVID-19”.

Anche nel caso in questione, la procedura sindacale potrà considerarsi esperita anche se svolta telematicamente con le modalità ed i termini indicati al precedente punto 1.

 

4. CIG IN DEROGA (ART. 22)

L’art. 22 del Decreto in esame dispone che alle aziende prive delle suindicate tutele (CIGO, CIGS o FIS) è concessa la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).

La norma infatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relative rispettivamente alla Cassa Integrazione in Deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), prevede che possono chiedere l’accesso alla CIGD tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 solo dipendente, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
A riguardo, si precisa che non si tratta di un accordo sindacale aziendale ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

Si ricorda che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga CIGD:

  • può essere richiesto alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
  • è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda infine che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’azienda deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

 

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E PROROGA DEI TERMINI (ART. 57 E SS)

È prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La sola sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per tali soggetti, i versamenti saranno effettuati, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
Non si potrà chiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Inoltre, le sospensioni di cui sopra operano -senza limiti di fatturato- per le aziende che operano nei settori maggiormente colpiti dallo stato di calamità contingente, ovvero:

  • Turistico alberghiero;
  • Termale;
  • Trasporti merci e passeggeri;
  • Ristorazione e bar;
  • Cultura (cinema e teatri);
  • Sport;
  • Istruzione;
  • Parchi di divertimento;
  • Eventi (fiere, convegni);
  • Sale giochi e centri scommesse.

Per i soggetti ai quali non si applica la sopra descritta sospensione -ovvero le aziende non rientranti nei suinelencati settori e che hanno avuto (nell’anno 2019) ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria è posticipato dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.

 

6. CONGEDO DI PATERNITÀ SPECIALE (ART. 23)

Lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.

A decorrere dal 5 marzo scorso, in conseguenza dei provvedimenti di Legge che hanno sancito la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per i genitori  lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione del congedo in commento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Seppure previsto, dobbiamo attendere le modalità operative di richiesta e di esposizione in Uniemens.

In alternativa al summenzionato congedo speciale, i lavoratori possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso. 

 

Lavoratori con figli di età tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale ultimo congedo è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

7. PERMESSI L. 104 RETRIBUITI (ART. 24)

È prevista la possibilità di incrementare di 12 giorni complessivi -per i mesi di marzo e di aprile- i permessi a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.

Per il personale sanitario, il beneficio in commento è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

8. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA (ART. 26);

Per i lavoratori del settore privato che si trovino

  • in quarantena con sorveglianza attiva;
  • in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

i suddetti periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e dai CCNL, e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

 

9. INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI;

I lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, in alternativa al congedo parentale speciale illustrato al precedente punto 6, possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzarsi per il 2020 a decorrere al 5 marzo scorso.

 

10. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GS E ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 27 E 28);

Per i lavoratori liberi professionisti titolari di partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Per ottenere l’indennità in questione, il professionista o il collaboratore dovranno presentare domanda all’Inps.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

11. LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO (ART. 29);

Per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 17 marzo scorso, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero è esente da imposte e da contribuzione.

 

12. LAVORATORI AGRICOLI (ART. 30);

Per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalità operative di richiesta.

 

13. LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 38);

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per ottenere l’indennità in questione i lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’indennità è esente da imposte e da contribuzione e sarà erogata dall’Inps secondo regole e modalità ancora da definire e che saranno illustrate dall’INPS stesso con una circolare che conterrà le modalitò operative di richiesta.

 

14. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE (ART. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentaszione delle domande di NASpI e DIS-COLL previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n. 22/2015, sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è comunque garantita la decorrenza della prestazione a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

15. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, è prorogato -solo per le domande non già presentate in competenza 2019- al giorno 1° giugno 2020.

 

16. DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (ART. 39)

I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della Legge  n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle sopra citate condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa deve essere riconosciutas dai datori di lavoro la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

 

17. SOSPENSIONE OBBLIGHI PER PERCETTORI NASPI DIS-COLL E RDC (ART. 40);

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi fino al 17 maggio 2020 gli obblighi di ricerca del lavoro e attività di pubblica utilità connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ovvero:

  • la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti;
  • l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
  • l’adesione a un percorso di inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.

 

18. SOSPENSIONE LICENZIAMENTI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE (ART. 46);

A far data dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Per il medesimo periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo scorso i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non possono recedere dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni economiche/organizzative) ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

19. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63);

Ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente (per l’anno 2019) di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di laroro in qualità di sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, compensando poi l’incentivo erogato avvalendosi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

20. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese dagli stessi sostenute (e documentate) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000,00 euro. 

Le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione sono da definirsi con un Decreto di successiva emanazione. 

 

Nota bene – Ammortizzatori sociali

Segnaliamo che prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è opportuno attendere le istruzioni che rilascerà Inps con una circolare di prossima pubblicazione.
Per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Non è pertanto possibile al momento trasmettere le domande ramministrative relative a tali strumenti, ferma resatando la possibilità di avviare la fase di consultazione sindacale sopra descritta.
Per le aziende multilocalizzate è allo studio da parte del Governo la possibilità di presentare un’unica domanda indirizzata direttamente al Ministero del Lavoro.

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News e normative

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020: misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto è entrato in vigore con decorrenza da ieri 17 marzo 2020 e contiene misure riguardanti le seguenti materie:

1. CIGO e assegno ordinario (art. 19);
2. CIGO per aziende in cigs (art. 20);
3. CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21);
4. CIG in deroga (art. 22);
5. Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss);
6. Congedo di paternità speciale (art. 23);
7. Permessi L. 104 retribuiti (art. 24);
8. Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva equiparati a malattia (art. 26);
9. Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori;
10. Lavoratori autonomi iscritti alla gs e alle gestioni speciali dell’ago (art. 27 e 28);
11. Lavoratori stagionali del turismo (art. 29);
12. Lavoratori del settore agricolo (art. 30);
13. Lavoratori del settore dello spettacolo (art. 38);
14. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione;
15. Proroga termine presentazione domanda disoccupazione agricola (art. 32);
16. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33);
17. Diritto di precedenza al lavoro agile (art. 39);
18. Sospensione obblighi per percettori naspi DIS-COLL e RdC (art. 40);
19. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46);
20. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55 e ss.);
21. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63);
22. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64);
23. Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78);
24. Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79).

Il testo del Decreto in commento è in fase di esame da parte dei nostri consulenti, e nella giornata di domani sarà diffusa attraverso i consueti canali la nostra circolare informativa.

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