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Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure sostegno COVID-19 lavoro

Il Decreto legge del 22 marzo 2021, n.41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, introduce misure urgenti per il sostegno alle imprese, agli operatori economici, al lavoro, alla salute e ai servizi territoriali, in relazione all’emergenza da Covid-19. 

Principali misure di interesse 

È stata prevista la proroga per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate e della consegna ai percipienti al 31 marzo 2021. 

Trattamenti di integrazione salariale

Sono previste nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: 

  • per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per un massimo di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. 
  • È previsto anche l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) per un massimo di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è richiesto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro per accedere a questi trattamenti. 

Blocco dei licenziamenti

Un’altra importante misura riguarda il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • il divieto di licenziamento è confermato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla CIGO e alla CIGS. 
  • il divieto i licenziamento è confermato fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD). 

Indennità per i lavoratori stagionali

È stata prevista un’indennità per i lavoratori stagionali nel turismo, negli stabilimenti termali, nello spettacolo e nello sport:

  • i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori riceveranno automaticamente una nuova indennità pari a 2.400 euro, senza bisogno di presentare domanda. 
  • i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta possono ricevere un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021  e abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nello stesso periodo. 

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Per i dipendenti in condizioni di fragilità è stato prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano per l’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento. 

Disposizioni per la NASpI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di una nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta di NASpI per le indennità concesse dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021. 

Disposizioni per i contratti a termine

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, si proroga la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza indicare le causali fino al 31 dicembre 2021. Anche i datori di lavoro che hanno già usufruito di questa possibilità possono accedervi. 

Scarica la circolare per leggere nel dettaglio l principali misure adottate. 

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