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Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

Nuovi congedi “Covid” per i genitori con figli minori

D.L. n. 30/2021

L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sul congedo, retribuito al 50%, per i lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica sospesa come previsto dall’art. 2 c. 2 e 3 del D.L. n. 30/2021.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti e le modalità per la richiesta del congedo in parola, in attesa delle procedure definitive che dovranno essere diramate dall’istituto.

Requisiti per la fruizione del congedo

Come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 30/2021 e dall’INPS, con mess. INPS n. 1276/2021, il congedo in parola spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (pubblico o privato);
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il congedo deve essere fruito in modalità alternativa tra i genitori (non negli stessi giorni);
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave. In tal caso, il figlio deve essere riconosciuto quale disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 104/92 e deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni assistenziali);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (requisito non richiesto per i figli affetti da disabilità grave);
  • l’arco temporale di fruizione è quello ricompreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021;

ed al verificarsi di una tra le seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).
Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Misura del congedo

I periodi richiesti di congedo parentale saranno indennizzati dall’INPS (nei limiti delle risorse stanziate) nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, e saranno coperti da contribuzione figurativa.

Modalità di richiesta del congedo

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda di congedo direttamente all’INPS, non appena l’istituto avrà adeguato le proprie procedure interne. In ogni caso, l’istituto ha chiarito, con il messaggio in commento, che in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso l’apposita domanda telematica all’INPS.

Diversamente, per i dipendenti del settore pubblico devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Conversione del congedo parentale: Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Pertanto, le domande di congedo parentale che volessero essere convertite ma che sono state presentate con decorrenza dal 13 marzo 2021 dovranno essere a nostro avviso annullate e dovrà essere successivamente presentata apposita istanza telematica di fruizione del congedo in commento.

Genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Rammentiamo infine che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora per tali figli si verifichi una delle condizioni sopra citate, ovvero:

  1. l’infezione da SARS Covid-19;
  2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4. la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale (nel caso di figli disabili affetti da disabilità grave).

Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è previsto il diritto di astenersi al lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

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Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.

È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito le misure di interesse giuslavoristico contenute nel Decreto in commento.

ARGOMENTO

  1. Proroga trasmissione telematica e consegna ai percipienti delle CU/2021 (art. 5, comma 20)
  2. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
  3. Blocco dei licenziamenti individuali e collettivi (art 8, commi 9 e 10)
  4. Indennità per lavoratori stagionali turismo, stab. termali, spettacolo e sport (art. 10)
  5. Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità (art. 15)
  6. Disposizioni in materia di NASpI (art. 16)
  7. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
1. PROROGA DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2021 AL 31 marzo 2021 (ART. 5, COMMA 20)

L’articolo 5, comma 20 del Decreto in commento conferma la proroga (già anticipata con nostra circolare del 16 marzo u.s.) relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • consegna ai percipienti,

delle Certificazioni Uniche 2021 al 31 marzo 2021, così come anticipato dal comunicato stampa del MEF del 13 marzo 2021.

2. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8)

Per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare domanda di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
  • Assegno ordinario (Fis), Cig in deroga (CIGD), per una durata massima di 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Come già previsto per il precedente periodo di 12 settimane introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021) per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione non è dovuto alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro interessati.

Un aspetto innovativo rispetto alle precedenti disposizioni in materia è invece l’assenza della previsione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto in commento.

Se questo aspetto non interessa le aziende destinatarie della CIGO -posto che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono fruibili entro il prossimo 31 marzo 2021- e le 13 del decreto Sostegni solo a partire dal 1° aprile 2021, tale novità riguarda invece l’assegno ordinario (FIS) e la cassa integrazione in deroga (CIGD) in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, periodo che -seppure in parte- si sovrappone al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal Decreto in commento.

L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece in precedenza dal legislatore, comporterebbe quindi la possibilità per i datori di lavoro beneficiari di FIS e CIGD -dal 1° aprile in poi- di poter godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che delle 28 settimane introdotte dalla disposizione in commento.

La parziale sovrapposizione temporale tra il periodo in cui sono fruibili le 12 settimane normate dalla Legge n. 178/2020 e le 28 previste dal Decreto n. 41/2021 è rilevante anche per la diversa platea dei lavoratori interessati dai due interventi: infatti, alle prime 12 settimane possono accedere i lavoratori che sono in forza alla data del 1° gennaio 2021 (o comunque nei giorni successivi e fino al 4 gennaio), mentre alle 28 settimane possono accedere i lavoratori che risultano in forza alla data di entrata in vigore del Decreto n. 41/2021 ovvero al 23 marzo u.s..

Per accedere all’ammortizzatore occorrerà effettuare -come di consueto- la procedura di informativa nonché l’eventuale consultazione sindacale, con l’obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Un’ulteriore importante novità riguarda la possibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento di integrazione salariale per tutti gli ammortizzatori sociali, possibilità che in precedenza era preclusa per i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione in deroga CIGD.

Restano invariati i termini di invio delle domande di CIGO, FIS e CIGD, fissati entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione da parte dell‘INPS. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza delle domande in questione è fissato al 30 aprile 2021.

La semplificazione più rilevante introdotta dalla norma in commento riguarda -per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS- la trasmissione all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. E’ infatti introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41 che viene di fatto abolito, ottimizzando i tempi e i processi e riducendo i margini di errore e l’insorgere di problemi di trasmissione dei dati.

3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART 8, COMMI 9-11)

Ai commi 9-11 dell’art. 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

a) fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);

b) fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (FIS e CIGD).

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (ART. 10)

ll decreto Sostegni, all’art. 10, riconosce una indennità per i lavoratori maggiormente esposti, dal punto di vista economico, alle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Distinguiamo di seguito i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità in base al decreto Ristori e i nuovi beneficiari.

  • I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda;
  • Per i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta, il decreto Sostegni riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:
    – dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
    – in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e di pensione diretta.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto con apposita circolare.

5. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ (ART. 15)

L’articolo 15, del Decreto Sostegni prevede la proroga al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile, delle tutele riservate ai lavoratori fragili, consistenti nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene specificato inoltre che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento.

Ricordiamo che i “lavoratori in condizioni di fragilità” sono i seguenti (art. n. 26 del D.L. n. 18/2020):

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104“;
  • lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita“.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASPI (ART. 16)

Secondo quanto disposto dall’art. 16 del Decreto n. 41/2020, per le indennità NaSpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono la richiesta di indennità di disoccupazione stessa, requisito previstodall’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 22 del 2015.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 17)

Durante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 è stata oggetto di numerose modifiche in materia di proroghe o rinnovi, il cui ricorso era stato ammesso, in ultimo, in via transitoria, in deroga all’obbligo di indicazione delle causali giustificative fino al 31 marzo 2021.

Nell’imminenza della suddetta scadenza, l’articolo 17 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) ha stabilito un’ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, estendendone l’applicabilità anche nei confronti dei datori di lavoro che ne abbiano già usufruito in precedenza.

A differenza dei precedenti interventi normativi, con la disposizione in commento il legislatore -al comma 2 dell’art. 17-, ha precisato altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Dal tenore letterale della formulazione sembra pertanto che si tratti di una misura nuova rispetto a quella concessa con i precedenti decreti emergenziali, e che di conseguenza, anche i datori di lavoro che hanno già fruito della precedente possibilità di proroga/rinnovo acausale, possano accedervi.

Infatti, se sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza sarebbe concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.

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Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti

Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 124/2019 cd. “Decreto fiscale” – Importanti novità in materia di appalti e subappalti
 
Segnaliamo che la conversione in Legge del decreto in oggetto (cfr. nostra nota del 30 ottobre u.s. di pari titolo) ha riscritto interamente l’art. 4, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, eliminando la nuova figura del “sostituto del sostituto d’imposta” che era presente nel testo originario del decreto ed introducendo una nuova procedura che obbliga gli appaltatori al frazionamento dei modelli F24 in base alle prestazioni rese presso i diversi committenti. 
 
Di seguito Vi illustriamo quindi la nuova disciplina fiscale in ambito di appalti e subappalti, alla luce del provvedimento in titolo nonché delle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 
NORMA DI RIFERIMENTO
La norma in commento inserisce al D.Lgs. n. 241/1997 l’articolo 17-bis vo n. 241 del 1997, con il quale si introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
 
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i  cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
 
La norma quindi pone a carico:
 
dell’impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice
  • l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”;
  • l’onere di fornire a ciascun committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati da ciascun committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione e delle relative ritenute fiscali;
del committente
  • l’onere della verifica del versamento, richiedendo all’appaltatrice una copia delle deleghe di pagamento, che quest’ultima dovrà rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, nonché l’elenco dei lavoratori sopra menzionato.
CAMPO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI INTERESSATI
La disciplina in commento, finalizzata a contrastare la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, introduce nuove regole riguardanti il versamento (e le compensazioni) delle ritenute dei sostituti d’imposta e si applica a tutti gli appaltatori e subappaltatori che impiegano lavoratori subordinati nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e, dall’altra parte, a tutti i committenti di opere o servizi con importo complessivo annuo superiore a tale valore. 
 
DECORRENZA
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la citata previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (di conseguenza relativamente ai versamenti che dovranno essere eseguiti il prossimo mese di febbraio 2020, la cui scadenza è fissata al 17 febbraio, cadendo di domenica il giorno 16), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.
 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il Decreto in commento dispone che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione per provvedere al versamento di:
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Ciò comporta che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati) senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
 
COMPILAZIONE MOD. F24 DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI INTERESSATE
Per quanto riguarda la compilazione delle deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, ha fornito indicazioni al fine di consentire l’identificazione della delega per singolo committente. 
 
Fermo restando che i versamenti sono effettuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente, su ciascuna delega di pagamento mod. F24 occorrerà indicare nella sezione “Contribuente”:
  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel campo “Codice identificativo”.
I SOGGETTI ESCLUSI – LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 
Le nuove disposizioni in materia di appalti (con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali che al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi) non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 
Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione (da allegare alla comunicazione che dovrà essere trasmessa al committente) attestante la presenza dei predetti requisiti sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed avrà validità per un periodo di 4 mesi dalla data del rilascio.
 
L’Agenzia delle Entrate, per consentire alle imprese interessate -ed in possesso dei requisiti previsti- di avvalersi della predetta certificazione (ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente) renderà disponibile il relativo servizio di richiesta e trasmissione della certificaizone entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del prossimo 17 febbraio. 
 
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Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità in merito.

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