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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione

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Ferie arretrate e Obbligo di fruizione

Approfitta delle tue meritate ferie

Come professionisti, sappiamo quanto sia importante ricaricare le energie e prendersi cura di sé stessi. Ed è per questo che vogliamo ricordarti i tuoi diritti come lavoratore in merito alle ferie arretrate. Secondo l’articolo 10 del Decreto Legislativo 2023, n°66, hai diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane

Ecco come funziona: il lavoratore può godersi almeno due settimane consecutive di ferie durante l’anno di maturazione, a condizione che venga fatta richiesta. Le altre due settimane devono essere utilizzate entro 18 mesi dalla fine dell’anno di assunzione. 

Tuttavia per le ferie maturate nel 2021, il termine per utilizzare le ulteriori due settimane (corrispondenti a 14 giorni) scadrà il prossimo venerdì 30 giugno 2023

Vogliamo sottolineare, inoltre, che la mancata fruizione delle ferie arretrate può comportare conseguenze serie ad entrambe le parti. I datori di lavoro possono essere soggetti a sanzioni amministrative, mentre il lavoratore può subire un danno psicofisico a causa dell’assenza del meritato riposo. 

Per approfondire l’argomento e conoscere tutti i dettagli, ti invitiamo a scaricare la circolare redatta dai nostri esperti Consulenti del Lavoro. Abbiamo preparato questo documento appositamente per te, per garantire che tu sia pienamente consapevole dei tuoi diritti. 

Scarica subito la circolare. 

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Contribuzione su ferie non godute

Contribuzione su ferie non godute

Si ricorda che, come anticipato nella circolare di Studio n. 38 del 26/11/2018, nel mese di luglio 2019 verranno assoggettate a contribuzione le ferie maturate alla data del 31 dicembre 2017 e non godute durante i 18 mesi successivi alla data predetta.
 
Con Messaggio n. 118 dell’8/10/2003, l’INPS ha infatti confermato la permanenza dell’obbligo contributivo entro l’ultimo giorno del 18° mese successivo (o diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale) al termine dell’anno di maturazione delle ferie maturate e non usufruite, anche per la parte di queste che non possono essere indennizzate per espresso divieto di legge.
 
Pertanto, nella mensilità di luglio 2019 (salvo diverso termine stabilito dal CCNL di riferimento), andrà assoggettata a contribuzione la retribuzione figurativa corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti relativi nell’anno 2017; il relativo versamento avverrà tramite modello F24 con scadenza 20 agosto 2019.
 
Si specifica, infine, che l’importo versato potrà essere successivamente recuperato nel mese di effettivo godimento di giornate di ferie da parte del lavoratore.
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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